Sono in regime forfettario (Legge n. 190/2014 e successive modificazioni) e ho venduto parte dell'attrezzatura utilizzata per la mia attività. Tale vendita concorre a formare reddito imponibile per l'imposta sostitutiva?
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 10 del 04/04/2016), nel regime forfettario sono irrilevanti tanto le plusvalenze quanto le minusvalenze. Esse sono generate dalla cessione di beni strumentali dell'impresa come differenza tra il prezzo di vendita e il costo contabile dei beni ceduti.
L'irrilevanza fiscale deriva dalla considerazione che i contribuenti in regime agevolato determinano il reddito imponibile (e previdenziale) in maniera forfettaria, applicando il coefficiente di redditività stabilito per la tipologia di codice di attività economica (ATECO) ai propri ricavi o compensi.
Si evince, quindi, che anche i costi connessi all'acquisto di beni strumentali non incidono in nessun modo sulla determinazione dell'imponibile fiscale. La loro cessione può generare una plusvalenza o minusvalenza rilevante solo nel regime ordinario di tassazione.
Ne segue, pertanto, che in costanza di regime forfettario, la cessione di beni strumentali è esclusa dalla determinazione della base imponibile fiscale e previdenziale derivante dalla compilazione del modello Redditi PF (precedentemente denominato UNICO PF).
Si ricorda che l'imposta sostitutiva applicabile al reddito forfettario è pari al 15% in via ordinaria, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in caso di nuova iniziativa, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1, co. 65, della Legge n. 190/2014.
Da ultimo, il costo residuo dei beni strumentali acquistati prima dell'ingresso nel regime agevolato è assunto a costo ammortizzabile solo a partire dall'esercizio di passaggio al regime ordinario. Lo stesso dicasi per i beni strumentali acquistati durante la permanenza nel regime forfettario (art. 1, co. 72, Legge n. 190/2014).