Reverse-charge: sanzioni per mancata applicazione

Se il fornitore emette fattura con Iva per una prestazione che invece richiede l'inversione contabile, chi è soggetto a sanzioni per la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge?
Soltanto il fornitore (che emette fattura errata) o anche il committente che effettua il pagamento?

 

 

A seguito delle novità introdotte con il D. Lgs. nr. 158/2015 torna applicabile una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro) nei caso in cui l'Iva sia stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del reverse charge.

 

In tale circostanza, la sanzione sarà comminata al vero debitore dell'imposta (cessionario o committente) con solidarietà del cedente/prestatore.

 

È comunque fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cessionario/committente.

 

Qualora poi l'applicazione dell'imposta in luogo del reverse charge in regime ordinario nasconda intenti fraudolenti, il cessionario/committente si vedrà irrogata una sanzione molto più grave (dal 90 al 180% dell'imposta).

Domande frequenti

La sanzione per la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge è comminata principalmente al cessionario o committente, in quanto vero debitore dell'imposta. Il cedente o prestatore risponde in solido, ovvero è corresponsabile del pagamento della sanzione insieme al destinatario della prestazione.
In caso di applicazione ordinaria dell'IVA in luogo del reverse charge, senza intenti fraudolenti, è prevista una sanzione in misura fissa che va da 250 a 10.000 euro. Questa disciplina è stata introdotta con il D. Lgs. nr. 158/2015 e sostituisce le sanzioni proporzionali precedentemente applicabili.
Sì, anche in caso di errata applicazione dell'IVA ordinaria in luogo del reverse charge, è fatto salvo il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente. Inoltre, in questo scenario non scatta l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione da parte del cessionario/committente.
Qualora l'applicazione dell'IVA ordinaria in luogo del reverse charge celi intenti fraudolenti, le sanzioni diventano molto più severe: il cessionario o committente è soggetto a una sanzione che va dal 90% al 180% dell'imposta. Questo regime sanzionatorio aggravato mira a scoraggiare comportamenti elusivi o fraudolenti nel meccanismo dell'inversione contabile.
Il fornitore (cedente/prestatore) che emette erroneamente una fattura con IVA ordinaria per un'operazione soggetta a reverse charge non è il destinatario principale della sanzione, ma risponde in solido con il cessionario/committente. Questo significa che, in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale, l'Amministrazione finanziaria può rivalersi anche sul fornitore.