Riduzione delle rimanenze di magazzino

Ho un'attività di commercio al dettaglio e in magazzino mi ritrovo merce difficilmente vendibile. Vorrei distruggere quella inutilizzabile e donare quella fuori moda. Cosa devo fare?

 

L’accumulo dei beni aziendali obsoleti nello svolgimento dell'attività d’impresa, arte o professione costituisce una condizione fisiologica alla quale si affianca l’esigenza di attuare comportamenti opportuni al fine di ridurli ovvero eliminarli, anche dal punto di vista fiscale.
In questo caso, con il termine “beni aziendali” si fa riferimento a tutte le tipologie di beni presenti nell’attività e, in particolare:

 


  1. le rimanenze di materie prime, semilavorati e merci di magazzino

  2. i beni strumentali ammortizzabili (cespiti)


 

In questo articolo ci soffermiamo sul primo aspetto delle rimanenze di magazzino.
Nel momento in cui tali beni escono dal ciclo economico, sia dal punto di vista produttivo (materie prime impiegate per la realizzazione di prodotti finiti) che da quello commerciale (merci acquistate per essere vendute), nasce il problema della quantificazione e valutazione delle rimanenze finali di magazzino.

 

Il problema fiscale è la “tracciabilità” del ciclo di tali beni (sia dal lato del loro ingresso sia per l'uscita dal ciclo), al fine di evitare che nell’Amministrazione finanziaria insorga la presunzione di acquisto e/o di vendita non documentato e non dichiarato.

 

A tal proposito, il co. 1 art. 1 del DPR nr. 441/1997, stabilisce che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni”.
Dunque, per evitare l’applicazione di tale presunzione legale è necessario presentare opportune pezze giustificative (obbligo a carico del contribuente) comprovanti la “non presenza” nei locali aziendali dei beni accompagnati da fattura di acquisto e quindi, dedotti nella determinazione del reddito imponibile.

Le possibili strade da scegliere per allineare le risultanze contabili con l'evidenza fisica di tali beni sono:


  1. la distruzione volontaria

  2. la cessione gratuita.


 

Nell'ipotesi di distruzione volontaria (es. in caso di obsolescenza dei beni) la dismissione dovrà essere comprovata da una comunicazione preventiva.
In via preliminare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione dei beni, l'impresa ha l'obbligo di inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), apposita comunicazione, indicando:


  1. luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;

  2. le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;

  3. la natura, qualità e quantità dei beni medesimi;

  4. l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare;

  5. l’eventuale valore residuale in seguito a distruzione o trasformazione dei beni stessi.


 

In caso di sussistenza del collegio sindacale, si ritiene opportuno inoltrare una comunicazione anche a tale organo.

Inoltre, è necessario quantificare il valore dei beni prima di attuare la loro distruzione, in quanto la procedura si differenzia a seconda che il valore sia superiore o inferiore a 10.000 euro.

Nell'ipotesi in cui il valore dei beni sia superiore a 10.000 euro è necessaria la presenza, alternativamente di:


  • un incaricato dell’Agenzia delle entrate

  • un ufficiale della Guardia di finanza

  • un notaio


che, al termine delle operazioni devono redigere un apposito verbale.

Nei casi in cui i rappresentanti degli Uffici o della Guardia di Finanza non si siano presentati, il contribuente può comunque procedere alla distruzione dei beni a patto che si assicuri almeno la presenza di un notaio.

 

Viceversa, quando il valore dei beni è inferiore a 10.000 euro, l’azienda potrà esclusivamente redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e a prescindere dall’effettiva presenza di un pubblico ufficiale potrà dar seguito alla procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.
Resta comunque inteso che è obbligatoria la suddetta comunicazione preventiva nei termini previsti

La dichiarazione sostitutiva deve riportare i seguenti dati:


  1. data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione

  2. natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati

  3. natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.


 

L'altra soluzione per riportare il magazzino a corretti valori, è la loro cessione gratuita.
In particolare, il co. 396 art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha innalzato da 5.164,57 euro a 15.000 euro il limite del costo dei beni ceduti a titolo gratuito.
Al di sotto di tale soglia ci si può avvalere delle semplificazioni previste dal co. 2 lett. a) art. 2 DPR nr. 441/1997.
Al contrario, se il costo supera il suddetto limite dei 15.000 euro, è necessario inviare una comunicazione all'Amministrazione finanziaria per poter concludere la consegna dei beni.

 

È bene sottolineare che, in caso di cessione di beni facilmente deperibili, tale comunicazione resta facoltativa (il co.396 intende facilitare il passaggio di tali beni nei confronti di enti o associazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, ecc).

 

In particolare, la cessione di valore superiore ai 15.000 euro deve avvenire mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 5 giorni prima all'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, indicando data, ora, luogo di inizio trasporto, destinazione dei beni e ammontare complessivo in riferimento al prezzo di acquisto.

 

Infine, il cedente ha l'obbligo di emettere regolare documento di trasporto (DDT), mentre l'ente ricevente deve redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Legge 4 gennaio 1968, nr. 15), indicando la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti.

Domande frequenti

La presunzione di cessione, stabilita dall'art. 1 co. 1 del DPR 441/1997, prevede che i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei locali aziendali si presumono ceduti. Per evitare l'applicazione di questa presunzione legale, il contribuente deve conservare e presentare idonee pezze giustificative che comprovino la legittima uscita dei beni dal ciclo economico aziendale.
La comunicazione preventiva della distruzione dei beni deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data prevista per le operazioni. La comunicazione deve essere indirizzata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio in relazione al luogo in cui avverrà la distruzione.
La comunicazione preventiva deve indicare luogo, data e ora delle operazioni, le modalità di distruzione o trasformazione dei beni, la natura, qualità e quantità degli stessi, l'ammontare complessivo basato sul prezzo di acquisto e l'eventuale valore residuale post-distruzione. È inoltre opportuno inviare analoga comunicazione al collegio sindacale, qualora presente in azienda.
Se il valore dei beni da distruggere supera i 10.000 euro, è necessaria la presenza di un incaricato dell'Agenzia delle Entrate, di un ufficiale della Guardia di Finanza oppure di un notaio, che al termine delle operazioni redige un apposito verbale. Se invece il valore è inferiore a 10.000 euro, l'azienda può procedere redigendo esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza la necessità di un pubblico ufficiale.
Le due principali opzioni previste dalla normativa per eliminare le rimanenze di magazzino sono la distruzione volontaria, indicata per i beni obsoleti o inutilizzabili, e la cessione gratuita (donazione), adatta ad esempio per beni fuori moda ma ancora utilizzabili. Entrambe le strade richiedono il rispetto di specifiche procedure documentali per evitare la presunzione di vendita non dichiarata da parte dell'Amministrazione finanziaria.