Come deve comportarsi un contribuente in regime forfettario che per errore versa le ritenute d'acconto sulle parcelle (pur essendone esonerato), trasmette la certificazione unica e compila il modello 770? Tale comportamento può costituire causa di esclusione dal regime?
Per legge, i soggetti forfettari non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esonerati dai relativi adempimenti (invio della Certificazione Unica e presentazione del modello 770), ai sensi dell'art. 1, co. 69, L. 190/2014, come successivamente confermato e integrato dalla L. 145/2018 e dalle relative disposizioni attuative.
L'Agenzia delle Entrate, pur non avendo emanato una circolare specifica su questo caso, ha chiarito in diverse risposte a interpello che il comportamento del contribuente deve essere valutato nel suo complesso per determinare l'effettiva volontà di applicare il regime. Un adempimento non dovuto, come il versamento erroneo delle ritenute d'acconto e la presentazione del modello 770, potrebbe essere interpretato come un comportamento concludente idoneo a manifestare la scelta del contribuente per il regime ordinario.
Se questa situazione dovesse concretizzarsi, il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare con prove tangibili che il comportamento tenuto non era indirizzato al cambio di regime, ma alla permanenza nel regime forfettario. A conferma di tale intenzione potrà esibire le fatture emesse senza applicazione della rivalsa IVA o dimostrare la mancata detrazione dell'IVA sugli acquisti, elementi tipici e distintivi del regime forfettario.
Si raccomanda, in caso di errore, di rivolgersi tempestivamente a un professionista abilitato per valutare la possibilità di presentare istanza di rimborso per le ritenute versate in eccesso e per regolarizzare la propria posizione prima di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.