Rottamazione cartelle e prescrizione

Attenzione! Le cartelle prescritte non vanno rottamate! La giurisprudenza della Corte di Cassazione, consolidata a partire dalla sentenza a sezioni unite nr. 23397/2016, chiarisce quando una cartella di pagamento è inesigibile a causa della prescrizione: un principio ancora attuale e fondamentale prima di aderire a qualsiasi misura agevolativa.

Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che la mancata impugnazione di qualunque atto impositivo, pur avendo natura di atto amministrativo a carattere esecutivo, non può avere in alcun modo efficacia di giudicato, in quanto promana dall'esercizio di un potere di accertamento da parte della pubblica amministrazione.

È evidente, dunque, che la mancata opposizione a una cartella di pagamento derivante da un atto di accertamento, a un avviso di addebito INPS o a un avviso bonario (art. 36-bis o 36-ter DPR nr. 600/73), comporta la sola decadenza dal diritto di impugnazione da esercitare nei 60 giorni. Ciò, però, non conferisce efficacia processuale alla cartella, per cui essa soggiace alla prescrizione breve quinquennale, salvo il compimento, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione (che dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia), di atti interruttivi della prescrizione.

In altre parole, se Agenzia delle Entrate-Riscossione non rivendica il credito in carico per un periodo di 5 anni, il credito stesso si ritiene inesigibile per effetto della prescrizione.

La Rottamazione-quater (Legge nr. 197/2022 e successive proroghe)

L'attuale misura agevolativa in vigore, denominata Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. nr. 197/2022, art. 1, commi 231-252) e riguarda i debiti affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Essa prevede:

  • Lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio
  • Il pagamento del solo capitale residuo e delle spese di notifica/esecuzione
  • La possibilità di pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate nell'arco di 5 anni
  • Le scadenze delle rate sono state oggetto di successive proroghe: verificare sempre sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione le date aggiornate

Per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi o in particolari situazioni di difficoltà, possono essere previste ulteriori agevolazioni o proroghe specifiche disposte da provvedimenti successivi.

A questo punto, anche in considerazione dell'ampio periodo ammesso al beneficio (2000-2022), è importante dapprima verificare se esistono cartelle ritenute prescritte per mancanza di atti interruttivi nel periodo di 5 anni, e poi valutare se proporre giudizio per ottenere la dichiarazione da parte del giudice dell'intervenuta prescrizione.

Solo successivamente, ricorrere alla rottamazione vigente. Ovviamente, è fondamentale agire subito! Contattaci!

Domande frequenti

La prescrizione quinquennale significa che se il concessionario della riscossione non compie atti interruttivi entro 5 anni dalla notifica della cartella, il credito diventa inesigibile. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza nr. 23397/2016, che ha chiarito come la mancata impugnazione di un atto impositivo non produce effetti di giudicato.
No, è fondamentale verificare prima se esistono cartelle prescritte per mancanza di atti interruttivi nel periodo di 5 anni, prima di aderire a qualsiasi forma di rottamazione. Aderire alla rottamazione su una cartella prescritta significherebbe pagare un debito che non sarebbe più esigibile, con un evidente svantaggio economico per il contribuente.
La mancata opposizione a una cartella di pagamento entro i 60 giorni comporta esclusivamente la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non conferisce efficacia processuale alla cartella stessa. Ciò significa che la cartella rimane comunque soggetta alla prescrizione quinquennale e può essere dichiarata inesigibile dal giudice.
È necessario proporre un giudizio davanti al giudice competente per ottenere la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione, dimostrando che non sono stati compiuti atti interruttivi da parte del concessionario della riscossione nel quinquennio. Si consiglia di affidarsi a un professionista esperto che verifichi la presenza di eventuali atti interruttivi nella storia della cartella prima di intraprendere questa strada.
Gli atti interruttivi della prescrizione sono atti formali compiuti dal concessionario della riscossione (ad esempio Agenzia delle Entrate-Riscossione) che interrompono il decorso del termine quinquennale, facendolo ricominciare da zero. Esempi tipici sono i solleciti di pagamento, i pignoramenti o altre azioni esecutive notificate al debitore nel corso del quinquennio.