Rottamazione delle cartelle Equitalia: istruzioni operative

Rottamazione delle cartelle: cosa sapere nel 2026

La cosiddetta "rottamazione delle cartelle" è uno strumento di definizione agevolata dei debiti fiscali che consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Fisco pagando il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi di mora. Nel corso degli anni sono stati approvati diversi cicli di rottamazione, da quella originaria del 2016 fino alla Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1 commi 231-252).

A cosa si riferiva la rottamazione originaria

La prima rottamazione, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, riguardava i carichi affidati all'ex Equitalia tra il 2000 e il 2015. Quella procedura è definitivamente chiusa. Equitalia è stata soppressa il 1° luglio 2017 e le sue funzioni sono state trasferite ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), l'ente pubblico economico oggi competente per la riscossione coattiva dei tributi.

Rottamazione-quater: il quadro attuale

La Rottamazione-quater ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I termini per la presentazione delle domande e per i pagamenti rateali sono stati oggetto di successive proroghe; per verificare le scadenze aggiornate e la propria posizione debitoria è necessario consultare direttamente il sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Come verificare la propria situazione oggi

  • Accedere all'area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS per consultare il proprio estratto conto debitorio.
  • Verificare se sono attive nuove misure di definizione agevolata o saldo e stralcio approvate dal legislatore.
  • Rivolgersi a un commercialista o a un consulente fiscale per valutare la convenienza dell'adesione in base alla propria situazione specifica.

Attenzione: le normative in materia di riscossione e definizione agevolata sono soggette a frequenti aggiornamenti. Si raccomanda di verificare sempre le disposizioni vigenti sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione o nella Gazzetta Ufficiale prima di intraprendere qualsiasi azione.

Domande frequenti

La definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2015, come previsto dall'articolo 6 del D.L. nr. 193/2016. Non tutti i debiti fiscali rientrano automaticamente: è necessario verificare che le proprie cartelle rientrino in questo arco temporale.
Con la definizione agevolata il contribuente paga l'importo residuo del debito originario senza sanzioni e senza interessi di mora. Per le multe stradali, in particolare, non si pagano gli interessi di mora né le maggiorazioni previste dalla legge, ma rimane dovuto il capitale della sanzione.
La domanda può essere presentata direttamente presso gli sportelli dell'Agente della riscossione oppure tramite e-mail PEC alla Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione competente. In entrambi i casi occorre utilizzare il modulo Mod_DA1 debitamente compilato, allegando copia del documento di identità nel caso di invio telematico.
Equitalia Servizi di riscossione è tenuta a comunicare al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute entro il 24 aprile 2017, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale. Insieme alla comunicazione vengono inviati i bollettini di pagamento necessari per saldare il debito agevolato.
Il termine originario per presentare la dichiarazione di adesione era fissato al 23 gennaio 2017, con apertura delle domande a partire dal 7 novembre 2016. Tale scadenza era tuttavia soggetta a possibili modifiche in sede di approvazione definitiva del D.L. nr. 196/2016, il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017.