Rottamazione: si può ritornare alla vecchia dilazione

Rottamazione e rateizzazione: cosa prevede la normativa aggiornata

Negli anni successivi alla cosiddetta 'rottamazione-bis' del 2017, il legislatore italiano ha introdotto ulteriori edizioni della definizione agevolata dei ruoli, fino ad arrivare alla Rottamazione-quater (introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022), che ha rappresentato lo strumento più recente e più ampio di regolarizzazione delle cartelle esattoriali.

Con la Rottamazione-quater i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo il capitale e i rimborsi spese, senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Le scadenze originarie sono state oggetto di successive proroghe da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con rate distribuite fino al 2027 per chi ha aderito regolarmente.

Chi non ha pagato le rate della rottamazione: le opzioni disponibili

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater ma che non hanno rispettato le scadenze di pagamento decadono automaticamente dal beneficio. In questo caso, le somme già versate vengono acquisite a titolo di acconto sul debito residuo e non è possibile ottenere rimborsi.

Tuttavia, chi decade dalla rottamazione può valutare il rientro in un piano di rateizzazione ordinario presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il D.Lgs. 110/2024 (Riforma della riscossione) ha aggiornato le soglie e le modalità di dilazione:

  • Fino a 120 rate mensili (10 anni) per debiti fino a 120.000 euro, senza necessità di dimostrare difficoltà economica (regime a regime dal 2025-2026);
  • Fino a 72 rate per i piani ordinari già in corso prima della riforma;
  • Possibilità di proroga in presenza di comprovata e grave difficoltà economica.

La strategia di compliance dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione continua a portare avanti campagne di compliance per contattare i contribuenti con posizioni debitorie aperte, informandoli delle opzioni disponibili per regolarizzare la propria situazione. Queste comunicazioni indicano il debito residuo aggiornato e le modalità per richiedere una rateizzazione.

È importante ricordare che il piano di rateizzazione ordinario, a differenza della rottamazione, non prevede sconti su sanzioni e interessi. Rappresenta tuttavia uno strumento fondamentale per evitare azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche) e per diluire il debito nel tempo in modo sostenibile.

Si consiglia di verificare sempre la propria posizione debitoria tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di rivolgersi a un consulente fiscale per valutare la soluzione più adatta alla propria situazione.

Domande frequenti

Possono rientrare nei vecchi piani di rateizzazione gli oltre 60mila contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata dei ruoli ma non avevano versato le prime 3 rate entro il 7 dicembre 2017. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione li contatterà tramite lettere di compliance per comunicare loro le nuove modalità di pagamento.
Il piano di rateizzazione alternativo prevede un massimo di 72 rate (6 anni) per i casi ordinari. In presenza di comprovata difficoltà economica, con garanzia di solvibilità, è possibile arrivare fino a 120 rate, corrispondenti a 10 anni di pagamenti dilazionati.
Le lettere inviate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicano ai contribuenti il debito residuo delle cartelle esattoriali e le nuove scadenze per il pagamento delle rate. La procedura non comporta oneri aggiuntivi rispetto al debito già esistente.
La strategia di compliance è meno conveniente rispetto alla rottamazione perché non prevede alcuno sconto su sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, rappresenta comunque un'opportunità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso pagamenti rateizzati nel tempo.
Il debito residuo viene calcolato sottraendo le rate già pagate dal totale originario del piano di rateizzazione attivo prima dell'adesione alla rottamazione. Ad esempio, chi aveva un piano da 20 rate e ne aveva già pagate 5 dovrà saldare le restanti 15 mensilità, al netto degli importi già versati.