Rottamazione ter: art. 3 DL n. 119/18

Rottamazione quater: la definizione agevolata attualmente in vigore

Nota di aggiornamento (2024): Il presente articolo è stato aggiornato per riflettere l'evoluzione normativa in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione. La Rottamazione ter (D.L. n. 119/2018) è stata superata dalla Rottamazione quater, introdotta dall'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che rappresenta l'edizione più recente della misura agevolativa.

Sommario

  1. Premessa e quadro normativo aggiornato
  2. Carichi oggetto di definizione agevolata
  3. Agevolazioni previste dalla definizione
  4. Modalità di versamento
  5. Modalità di adesione alla definizione agevolata
  6. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione
  7. Comunicazione delle somme dovute
  8. Mancato perfezionamento della definizione
  9. Carichi non definibili

1. Premessa e quadro normativo aggiornato

La definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ha avuto una lunga evoluzione normativa:

  • Rottamazione (prima edizione): D.L. n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225/2016;
  • Rottamazione bis: D.L. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla L. n. 172/2017;
  • Rottamazione ter: D.L. n. 119/2018, conv. con modificazioni dalla L. n. 136/2018;
  • Rottamazione quater: art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), attualmente la misura di riferimento.

Con la Rottamazione quater il legislatore ha inteso offrire un'ulteriore opportunità ai contribuenti con debiti a ruolo, prevedendo condizioni particolarmente favorevoli per l'estinzione agevolata del debito, con lo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive.

2. Carichi oggetto di definizione agevolata (Rottamazione quater)

Possono essere oggetto di definizione agevolata ai sensi della Rottamazione quater i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Rispetto alla Rottamazione ter, l'ambito applicativo è stato quindi significativamente ampliato, includendo i carichi affidati fino alla metà del 2022.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, tra gli altri:

  • i carichi relativi a risorse proprie dell'Unione Europea e all'IVA riscossa all'importazione;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • i debiti relativi a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

3. Agevolazioni previste dalla definizione (Rottamazione quater)

La Rottamazione quater prevede il pagamento del solo capitale e degli interessi originariamente iscritti a ruolo (o affidati), con lo stralcio integrale di:

  • sanzioni;
  • interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973);
  • sanzioni e somme aggiuntive sui contributi previdenziali;
  • aggio dell'Agente della Riscossione.

4. Modalità di versamento (Rottamazione quater)

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in un'unica soluzione;
  • in rate, fino a un massimo di 18 rate in 5 anni. Le prime due rate, pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, hanno scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti rate sono di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.

Attenzione: per i contribuenti che non hanno rispettato le scadenze originarie, sono stati previsti ulteriori provvedimenti di riapertura e proroga dei termini. Si raccomanda di verificare le scadenze aggiornate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

5. Modalità di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione quater)

Per aderire alla Rottamazione quater, il contribuente ha dovuto presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 30 giugno 2023, utilizzando il modello DA-2023 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche per via telematica. La dichiarazione poteva essere presentata anche per singoli carichi inclusi in cartelle già oggetto di rateizzazione in corso.

6. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, e fino alla scadenza della prima rata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere. Sono inoltre sospese le procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

7. Comunicazione delle somme dovute

L'Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché il dettaglio delle rate e le relative scadenze, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Mancato perfezionamento della definizione

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata non produce effetti e non è ammessa la presentazione di una nuova dichiarazione di adesione. L'Agente della Riscossione riprende le attività di recupero del credito, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

9. Carichi non definibili

Sono esclusi dalla Rottamazione quater, oltre ai casi già citati al punto 2, i carichi relativi a:

  • recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato europeo;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • sanzioni penali pecuniarie;
  • tributi per i quali non è prevista l'iscrizione a ruolo (es. alcune imposte locali non affidate all'Agente della Riscossione).

Per informazioni aggiornate sulle scadenze, sui moduli di adesione e sugli eventuali ulteriori provvedimenti di proroga, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, consulente fiscale).

Domande frequenti

Possono essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Sono inclusi anche i debiti già oggetto di prima rottamazione o rottamazione bis per i quali il debitore non ha completato il pagamento, nonché i debiti relativi a procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento.
Con la Rottamazione ter è possibile rateizzare le somme dovute in un massimo di 10 rate ripartite in 5 anni, con un tasso di interesse del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Si tratta di un miglioramento rispetto alle precedenti rottamazioni, che prevedevano un tasso del 4,5%, e in caso di omessa indicazione del numero di rate si presume la scelta delle 10 rate.
Sì, la Rottamazione ter prevede la possibilità di compensare il pagamento delle somme dovute con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali. Questa compensazione è possibile esclusivamente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione ed è una delle novità introdotte dal D.L. n. 119/2018.
La Rottamazione ter prevede la possibilità di estinguere le procedure esecutive precedentemente avviate con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Fa eccezione il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, nel qual caso la procedura esecutiva non può essere interrotta.
L'art. 3 del D.L. n. 119/2018, a differenza delle precedenti rottamazioni, non prevede espressamente la possibilità di definizione agevolata per i carichi riguardanti i tributi locali. Si tratta di una differenza significativa rispetto alle edizioni precedenti della definizione agevolata, che invece contemplavano tale possibilità.