Sanatoria cartelle esattoriali

Nel corso degli anni il legislatore italiano ha introdotto diverse edizioni della sanatoria delle cartelle esattoriali, comunemente chiamata rottamazione, con l'obiettivo di permettere ai contribuenti di estinguere i propri debiti con l'erario eliminando sanzioni e interessi di mora.

La rottamazione-quater (2023-2025): la misura più recente

L'edizione più recente e attualmente rilevante è la rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, commi 231-252), che consente di definire in via agevolata i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (che ha sostituito Equitalia dal 1° luglio 2017) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Cosa viene condonato con la rottamazione-quater?

Con la rottamazione-quater vengono stralciati:

  • le sanzioni amministrative e tributarie
  • gli interessi di mora
  • le somme aggiuntive su crediti previdenziali
  • le sanzioni per violazioni al codice della strada (ad eccezione della sanzione principale)

Cosa resta dovuto?

Il contribuente è tenuto a versare:

  • le imposte e le tasse in sorte capitale (debito originario)
  • gli interessi legali nella misura del 2% annuo
  • le spese di notifica e per le procedure esecutive eventualmente avviate
  • il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e cautelari

Quali debiti sono esclusi?

Restano esclusi dalla rottamazione-quater:

  • IVA riscossa all'importazione
  • somme derivanti da condanne per danno erariale
  • recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili
  • sanzioni derivanti da sentenze penali di condanna
  • crediti di natura non tributaria degli enti locali che non si siano avvalsi di Agenzia delle Entrate-Riscossione

Modalità di pagamento

Il debito residuo può essere saldato in un'unica soluzione oppure in rate (fino a 18 rate in 5 anni). Le scadenze e i termini di pagamento sono stati oggetto di successive proroghe ministeriali nel 2024 e nel 2025: si raccomanda di verificare le scadenze aggiornate sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) o di rivolgersi a un professionista abilitato.

Attenzione alla decadenza

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rottamazione e il ripristino della situazione debitoria originaria, al netto di quanto già versato, senza possibilità di accedere a un'ulteriore rateazione nell'ambito della stessa misura.

Nota: la normativa sulla rottamazione delle cartelle è in continua evoluzione. Si consiglia di verificare sempre le ultime disposizioni vigenti e di consultare un consulente fiscale per valutare la propria situazione specifica.

Domande frequenti

La sanatoria riguarda le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015 relative a imposte dirette (IRPEF, IRAP, addizionali), IVA, contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL, sanzioni per lavoro nero, ICI, IMU e tasse sui rifiuti. Sono invece escluse le somme derivanti da IVA riscossa all'importazione, condanne per danno erariale, recuperi di agevolazioni pubbliche e sanzioni da sentenze di condanna.
Con la rottamazione vengono cancellate le sanzioni e gli interessi di tardivo versamento e di mora, con uno sconto che può raggiungere il 35% del debito totale. Rimangono invece dovute le imposte e tasse in sorte capitale, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, l'aggio per l'agente della riscossione, le spese di notifica e per le procedure esecutive, nonché la sanzione intera per le violazioni al codice della strada.
Il contribuente interessato doveva presentare l'istanza all'agente della riscossione (Equitalia) entro il 22 gennaio 2017, ovvero entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016. Nell'istanza andavano indicate le modalità di pagamento prescelte e il numero di rate desiderate.
Sì, il decreto prevedeva la possibilità di pagare il debito residuo in un'unica soluzione oppure in massimo 4 rate trimestrali. Tuttavia, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comportava la decadenza dalla rottamazione e il ripristino della situazione originaria, senza possibilità di accedere a un'ulteriore rateazione.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima rata o di qualsiasi rata successiva comporta la decadenza automatica dalla rottamazione e il ripristino della situazione debitoria originaria, al netto di quanto già versato. In tal caso non è consentito accedere a un'ulteriore rateazione, rendendo il debito nuovamente esigibile per intero con sanzioni e interessi.