L'errata o incompleta tenuta della contabilità espone a sanzioni anche pesanti.
Le modalità di corretta tenuta della contabilità sono disciplinate dall'art. 39 DPR n. 633/1972, dall'art. 22 DPR n. 600/1973 nonché dall'art. 2219 del cod. civ.
Per effetto della Legge n. 383/2001, non è più obbligatorio (ma resta solo una facoltà) la bollatura e la vidimazione dei libri obbligatori ai fini fiscali e tributari.
Resta comunque l'obbligo della loro corretta tenuta, conservazione e progressiva numerazione, nonché il pagamento dell'imposta di bollo ove dovuta.
Pertanto, dal 2001 è soppressa la bollatura e la vidimazione annuale del:
- libro giornale
- libro degli inventari
- registro IVA acquisti
- registro IVA vendite
- registro dei corrispettivi
- registro degli incassi e pagamenti per i professionisti
- registro cronologico delle movimentazioni finanziarie
- registro dei beni in conto deposito o in conto vendita
- registro dei beni in conto lavorazione
I primi due documenti (libro giornale e libro inventari) sono soggetti alla sola imposta di bollo di 16,00 euro per ogni 100 pagine o frazione.
Per le ditte individuali e le società di persone, tale imposta è raddoppiata (1 marca da bollo da 32,00 euro per ogni 100 pagine o frazione).
Invece, devono essere preventivamente bollati in ogni foglio e numerati progressivamente in ogni pagina dal Registro delle Imprese o da un notaio:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
È inoltre obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo):
- formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente, che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/1997) e relativi decreti attuativi
- registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - DPR n. 691/1982 e DM 22/02/1984 (verificare aggiornamenti normativi di settore)
- registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - Legge n. 264/1991 art. 6
- registro di contabilità lavori pubblici - D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023, che ha sostituito il D.Lgs. n. 50/2016 e il previgente DPR n. 554/1999)
Per alcune categorie di soggetti (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l'applicazione dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa (TCG).
Tali soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:
- 309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito.
Il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Il codice tributo da utilizzare per il versamento della TCG annuale è: 7085.
SANZIONI
Nel caso di irregolare/omessa tenuta/conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e IVA, ovvero quelli la cui conservazione è comunque imposta da altre disposizioni tributarie, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa:
da 1.000 a 8.000 euro
Tale sanzione trova applicazione qualora, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento, venga riscontrata l'irregolare tenuta o la mancata conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Si raccomanda di verificare periodicamente la conformità della propria contabilità alle disposizioni vigenti, anche alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dal D.Lgs. n. 87/2024 in materia di riforma del sistema sanzionatorio tributario.