Scommesse e Premi: come sono tassati
SuperEnalotto, Totocalcio, Lotto, Gratta&Vinci, ecc. generano sempre redditi tassabili. In base al co. 1 lett. d) art. 67 TUIR, i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi.
In particolare, sono redditi diversi per l'intero importo e senza alcuna deduzione (co. 1 art. 69 TUIR):
- le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico
- i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
- i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
La tassazione avviene nell'anno in cui il premio (o la vincita) è incassato (criterio di cassa).
Premi e vincite erogati da sostituto d'imposta
In linea generale, le vincite ed i premi erogati da soggetti che operano in qualità di sostituto d'imposta sono assoggettati a ritenuta alla fonte con aliquote differenziate a seconda del tipo di manifestazione da cui ha origine la vincita o il premio (art. 30 DPR n. 600/73). Le aliquote sono applicate nelle seguenti misure:
- 10%: premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza
- 20%: premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe
- 25%: vincite e premi conseguiti in ogni altro caso
Pertanto, il soggetto che eroga le vincite – in qualità di sostituto d'imposta – è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta con diritto di rivalsa.
Tuttavia, l'art. 30 DPR n. 600/73 stabilisce che la ritenuta non si applica:
- quando altre disposizioni già prevedono l'applicazione di una specifica ritenuta alla fonte
- quando il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro (al contrario, se il valore è superiore al limite indicato, la ritenuta si applica sull'intero importo; tali disposizioni non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)
- nei casi residuali in cui i premi e le vincite sono corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d'imposta.
In alcuni casi previsti dalla norma (co. 4-6 art. 30 DPR n. 600/73), la ritenuta d'imposta è già contenuta nel prelievo fiscale previsto dalla legge per particolari manifestazioni. In particolare:
- nelle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, la ritenuta è compresa nel prelievo operato dallo stesso in applicazione delle regole stabilite dalla legge
- nelle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal CONI e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, la ritenuta è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti
- nelle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro, la ritenuta è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
Giochi a distanza (online)
A partire dal 2019, in seguito all'art. 1 co. 1047 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), le vincite derivanti da giochi a distanza (giochi online) sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 20% sulla vincita netta, calcolata come differenza tra la somma vinta e le somme giocate nella sessione di gioco. Il prelievo è effettuato dal concessionario ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) al momento dell'accredito della vincita sul conto di gioco del giocatore.
Premi e vincite erogati da soggetti diversi dal sostituto d'imposta
Nell'ipotesi (poco frequente) in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d'imposta, il percettore deve indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RL del Modello Redditi PF) l'intero ammontare della vincita e/o premio percepito nel corso del periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.
Prelievo aggiuntivo sulle vincite superiori a 500 euro
Dal 1° gennaio 2012 (art. 6 DM Ministero Economia e Finanze del 12/10/2011), su alcune tipologie di giochi è dovuto un diritto aggiuntivo del 6%, trattenuto dal concessionario all'atto del pagamento della vincita sulla parte della vincita eccedente 500 euro. Si consiglia di verificare l'elenco aggiornato dei giochi soggetti a tale prelievo sul sito ufficiale dell'ADM, in quanto l'offerta di gioco è soggetta a variazioni normative periodiche.