L'art. 7-ter del DPR nr. 633/72 contiene la regola generale di rilevanza territoriale, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi "generiche".
Tuttavia, il successivo co. 2 di tale disposizione, al fine di applicare la predetta regola, dispone quando i soggetti (committenti delle prestazioni di servizi) si devono considerare "soggetti passivi" per le prestazioni ad essi rese.
In particolare, il co. 2 precisa che sono soggetti passivi:
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni: tuttavia, le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell'attività d'impresa o di arte e professione;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui all'art. 4, co. 4, del DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori dell'attività commerciale o agricola;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.
Come si desume dal contenuto del co. 2 ex art. 7-ter, è necessario evidenziare quanto segue:
- enti, associazioni ed altre organizzazioni: per tali soggetti, al fine di verificare lo status di soggetto passivo, è sufficiente il possesso della partita IVA. Prima della riforma del 2010, era necessario verificare l'effettivo utilizzo del servizio: se la prestazione era riferita alla sfera istituzionale, il committente si qualificava come privato, mentre se l'utilizzo era riferito alla sfera commerciale dell'ente, tale soggetto era considerato soggetto passivo;
- imprenditori individuali e professionisti: per tali soggetti, rimane il "dualismo" tra l'utilizzo nella sfera privata del servizio (nel qual caso il committente non riveste la qualifica di soggetto passivo) e l'utilizzo del servizio stesso nella sfera imprenditoriale/professionale (in tal caso, invece, il committente è soggetto passivo IVA).
A tal proposito, il Regolamento UE n. 282/2011 (che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE) disciplina in modo organico i criteri di individuazione dello status del destinatario della prestazione dei servizi.
Infatti, l'individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter, dipende dalla qualifica del committente della prestazione stessa. A tal fine, è opportuno distinguere le due seguenti ipotesi:
- committente comunitario
- committente extracomunitario
In presenza di un committente comunitario, l'art. 18 del Regolamento UE 282/2011 stabilisce che lo stesso può considerarsi soggetto passivo IVA — con conseguente rilevanza territoriale del servizio nel suo Paese (principio del Paese di destinazione) — a condizione che abbia comunicato al prestatore il proprio numero di identificazione IVA. Tale numero dovrà essere verificato elettronicamente tramite il sistema VIES, ai sensi del Regolamento UE n. 904/2017 del 5 dicembre 2017 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia IVA (che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento UE n. 904/2010).
Ciascun Stato membro deve provvedere affinché un soggetto interessato ad effettuare operazioni intracomunitarie (di beni o di servizi) sia autorizzato ad ottenere conferma per via elettronica del numero di identificazione IVA di un dato soggetto, nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti.
Nel caso in cui il committente fosse sprovvisto di numero di partita IVA, l'operazione è tassabile nel Paese di origine come se si trattasse di una normale operazione IVA verso un cliente nazionale.
Nell'ipotesi in cui il committente non abbia ancora ricevuto il numero di identificazione, ma ne abbia fatto richiesta informandone il prestatore, quest'ultimo deve acquisire una prova alternativa, verificando l'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le ordinarie procedure di sicurezza commerciali.