È illegittimo l'accertamento per trasparenza nei confronti dei soci di società di persone anzitempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese presso la CCIAA, salvo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, che ha introdotto una speciale disciplina transitoria per le società cancellate dopo il 13 dicembre 2014.
Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte con ordinanza n. 23029 del 2 ottobre 2017, con cui è stata dichiarata l'improponibilità dell'impugnazione di un atto di accertamento emesso nei confronti dei soci di una società in nome collettivo già cancellata dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014.
Il quadro normativo attuale: art. 28 D.Lgs. 175/2014
L'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto una fictio iuris in base alla quale, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, le società cancellate dal registro delle imprese si considerano ancora in vita per un periodo di 5 anni dalla richiesta di cancellazione. Tale norma si applica alle cancellazioni avvenute successivamente al 13 dicembre 2014.
Il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 23029/2017)
La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne genera l'estinzione anche sotto l'aspetto della legittimazione processuale, con la conseguenza che gli atti intestati alla stessa risultano inesistenti. Pertanto, ogni atto tributario (avviso di accertamento, cartella di pagamento) emesso dopo la cancellazione e al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014 non può produrre alcun effetto e la sua impugnazione è improponibile. Ciò travolge anche l'accertamento per trasparenza nei confronti dei soci, che ne risulta illegittimo.
Effetti successori e responsabilità dei soci
La Corte di Cassazione ribadisce che l'estinzione della società di persone implica effetti di natura successoria a garanzia della responsabilità illimitata assunta dai soci nella convenzione societaria. In tal caso, ciascun socio acquisisce la legittimazione attiva o passiva ad agire in giudizio per le obbligazioni già definitivamente costituite.
Gli effetti successori non possono estendersi alle posizioni di debito o credito non qualificate da precedente definitività, come avviene nel caso di un avviso di accertamento postumo emesso dopo l'estinzione della società (e al di fuori della finestra quinquennale prevista dall'art. 28 D.Lgs. 175/2014).
Avvisi bonari: regime differenziato
Gli avvisi di irregolarità (avvisi bonari) di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 (imposte dirette) e all'art. 54-bis del DPR n. 633/72 (IVA) subiscono gli effetti successori poiché l'obbligazione tributaria nasce nel periodo in cui la società era ancora in vita. Tali atti restano pertanto validi ed efficaci nei confronti dei soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Aggiornamento giurisprudenziale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale (sentenza n. 142/2019) hanno successivamente chiarito che la fictio iuris introdotta dall'art. 28 D.Lgs. 175/2014 opera esclusivamente nell'interesse del Fisco e non può essere invocata dalla società o dai soci per paralizzare l'attività di accertamento. Resta fermo che, per le cancellazioni antecedenti al 13 dicembre 2014, continuano ad applicarsi i principi affermati dalla sentenza n. 23029/2017.
Riferimento: CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2017, n. 23029 – Accertamento – Società estinta – Maggior reddito – Plusvalenza – Contenzioso tributario – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento – Difetto della capacità processuale.