Sportivi dilettanti: tassazione compensi

Sono uno calciatore di una ASD locale e vorrei sapere come sono tassati i compensi svolgendo attività dilettantistica.

 

Nello sport dilettantistico capita sovente che l'atleta percepisca compensi per l'attività sportiva esercitata. La normativa fiscale, riconoscendo l'indiscutibile finalità sociale della pratica sportiva, riserva a tali compensi un trattamento di favore. Il quadro normativo di riferimento è stato profondamente rinnovato dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e dai successivi decreti correttivi, pienamente operativi dal 1° luglio 2023.

 

La riforma ha introdotto la distinzione tra lavoratore sportivo (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) e volontario sportivo, figura residuale non remunerata se non con rimborsi spese documentati o forfettari entro i limiti di legge.

 

Regime fiscale dei compensi sportivi dilettantistici (dal 1° luglio 2023)

Per i lavoratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi, il trattamento fiscale previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2021 è il seguente:

  • Fino a 15.000,00 euro annui: i compensi sono esenti da imposizione fiscale e non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
  • Da 15.000,01 euro fino a 35.658,28 euro: la quota eccedente i 15.000 euro è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta del 23%, oltre alle addizionali comunali e regionali.
  • Oltre 35.658,28 euro: la parte ulteriormente eccedente è soggetta a ritenuta a titolo di acconto del 23%, da conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi, oltre alle addizionali.
  • Rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasferte per prestazioni fuori dal territorio comunale: non soggetti a tassazione.

 

Aspetti previdenziali

Dal 1° luglio 2023, i compensi dei lavoratori sportivi dilettanti sono soggetti a contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS solo per la quota eccedente i 5.000 euro annui. La quota fino a 5.000 euro è esente anche da contribuzione.

 

Chi può erogare i compensi agevolati?

I compensi beneficiano del regime agevolato se erogati da società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva o da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto.

 

Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti normativi successivi e di rivolgersi a un professionista abilitato per la propria situazione specifica.

Domande frequenti

I primi 7.500,00 euro annui di compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono completamente esenti da tassazione. Rientrano inoltre tra le somme non tassabili i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
Per la quota compresa tra 7.500,01 euro e 28.158,28 euro si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%, oltre alle addizionali comunali e regionali, senza obbligo di conguaglio in dichiarazione dei redditi. Per la quota eccedente i 28.158,28 euro complessivi, la ritenuta del 23% diventa a titolo di acconto e deve essere conguagliata in sede di dichiarazione dei redditi.
I compensi degli sportivi dilettanti sono classificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lettera m) del TUIR. Le modalità di tassazione sono invece disciplinate dall'art. 69, co. 2 del TUIR, che stabilisce le soglie di esenzione e le aliquote applicabili.
Sì, un calciatore che presta la propria attività per un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) riconosciuta può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 67 e 69 del TUIR. È necessario che l'organismo erogante persegua finalità sportive dilettantistiche e sia riconosciuto dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva.
No, le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasferte sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale non sono soggette ad alcuna tassazione. Questo trattamento agevolato si aggiunge all'esenzione sui primi 7.500,00 euro di compensi e si applica indipendentemente da tale soglia.