Studi di settore e ISA: come difendersi dagli accertamenti fiscali
Gli studi di settore, strumento di accertamento tributario standardizzato a lungo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, sono stati ufficialmente aboliti a partire dal periodo d'imposta 2017 e sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017. Tuttavia, i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di studi di settore conservano piena rilevanza anche per gli accertamenti fondati sugli ISA e per i procedimenti ancora pendenti relativi ad annualità pregresse.
Il quadro giurisprudenziale consolidato
La Corte di Cassazione ha affermato, con orientamento consolidato, che i parametri o studi di settore, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600 del 1973.
Lo studio di settore (e, per analogia, l'accertamento basato sugli ISA) deve essere necessariamente svolto in contraddittorio col contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato.
All'ente impositore fa carico, invece, dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (S.U. n. 26635 del 2009; n. 14288 del 2016; n. 3415 del 2015; n. 12631 del 2017).
Il contraddittorio: elemento essenziale e imprescindibile
L'esperimento del contraddittorio col contribuente e la puntuale valutazione delle relative risultanze costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili della validazione, da parte del giudice, dell'accertamento fiscale basato sugli studi di settore (e sugli ISA), in quanto l'elaborazione statistica dei parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, deve essere adeguata alla realtà reddituale del singolo contribuente, solo così potendo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa.
Con la conseguenza che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dagli studi di settore o dal punteggio ISA, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, soltanto così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. n. 27822 del 2013).
Studi di settore e ISA: differenze rilevanti per il contribuente
A differenza degli studi di settore, gli ISA non generano automaticamente un accertamento fiscale in caso di punteggio basso, ma costituiscono uno strumento di compliance che misura il grado di affidabilità fiscale del contribuente su una scala da 1 a 10. I contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8 (e in alcuni casi a 8,5 o 9) accedono a specifici benefici premiali, tra cui la riduzione dei termini di accertamento e l'esclusione da alcune forme di accertamento sintetico. Tuttavia, un punteggio basso può comunque essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate come elemento nell'ambito di una più ampia analisi del rischio fiscale.
I principi giurisprudenziali elaborati in materia di studi di settore — in particolare l'obbligo di contraddittorio, la necessità di motivazione rafforzata e la ripartizione dell'onere della prova — restano applicabili per:
- Gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta fino al 2016, ancora soggetti a studi di settore;
- Gli accertamenti basati sugli ISA, per i quali la giurisprudenza sta progressivamente estendendo i medesimi principi garantistici;
- Qualsiasi accertamento analitico-induttivo che utilizzi dati statistici o presunzioni standardizzate.
Come difendersi: la strategia del contribuente
La giurisprudenza di merito, confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto illegittimo l'accertamento presuntivo che non valuti le giustificazioni addotte dal contribuente e le circostanze ed elementi di fatto proposti per dimostrare l'eventuale allontanamento della sua attività dal modello normale, in quanto ciò integra un evidente vizio logico ed un sostanziale travisamento degli oneri probatori gravanti ex lege sulle parti.
Ciò in quanto l'accertamento basato su standard statistici non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato rispetto ad essi, ma deve essere integrato (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione e la giustificabilità di un onere della prova contraria — ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto — a carico del contribuente (Cass. n. 15633 del 2014; n. 27822/2013; n. 25929/2017).
Nota: Per i periodi d'imposta dal 2018 in poi, si applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale). Si consiglia di consultare un professionista fiscale per una valutazione aggiornata della propria posizione.