TARI gonfiata sulle unità di pertinenza

TARI gonfiata sulle unità di pertinenza: hai diritto al rimborso?

La risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 ha chiarito in modo definitivo il criterio di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI), aprendo la strada a rimborsi per migliaia di contribuenti italiani. Il principio stabilito è ancora pienamente valido e applicabile.

Come si compone la TARI

La tassa sui rifiuti si articola in due componenti:

  • Parte fissa: calcolata in ragione della superficie complessiva dell'immobile occupato
  • Parte variabile: calcolata in ragione del numero di occupanti del nucleo familiare

La parte variabile, come chiarito dal Ministero dell'Economia, è dovuta una sola volta a prescindere dal numero di unità catastali che compongono l'immobile residenziale.

Esempio pratico di calcolo corretto

Per un'abitazione composta da un A/3 (appartamento) e un C/6 (autorimessa), la TARI si calcola:

  • Parte fissa sulla superficie complessiva di tutte le unità
  • Parte variabile una sola volta, in base al numero degli occupanti residenti

L'errore commesso da molti Comuni

Diversi comuni italiani, tra cui risultano Milano, Genova, Ancona, Napoli, Catanzaro e Cagliari, hanno erroneamente applicato la componente variabile per ciascuna unità catastale, moltiplicandola per l'appartamento, il garage, la cantina, ecc. Questo ha comportato un onere fiscale ingiustamente più elevato per i contribuenti.

Puoi ancora richiedere il rimborso nel 2026?

Sì. Il termine di prescrizione per richiedere il rimborso della TARI pagata in eccesso è di 5 anni. Pertanto, nel 2026 è possibile richiedere il rimborso per le annualità dalla 2021 in poi (o dalla data del pagamento indebito, se più recente). È fondamentale agire tempestivamente per non perdere il diritto al recupero delle somme versate in eccesso.

Il riferimento normativo rimane il DPR 27 aprile 1999, n. 158, punto 4.2 dell'allegato 1, che disciplina il calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche. Numerose sentenze della giurisprudenza tributaria successiva al 2017 hanno confermato l'interpretazione ministeriale, rafforzando ulteriormente la posizione del contribuente.

Come richiedere il rimborso

Per ottenere il rimborso della TARI indebitamente versata è necessario:

  • Verificare le bollette TARI degli ultimi 5 anni e controllare se la quota variabile è stata moltiplicata per ciascuna pertinenza
  • Presentare apposita istanza di rimborso al Comune, allegando la documentazione comprovante il pagamento in eccesso
  • In caso di diniego o mancata risposta entro 90 giorni, è possibile ricorrere alla Commissione Tributaria competente

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Domande frequenti

La quota variabile della TARI è la componente della tassa sui rifiuti calcolata in base al numero di occupanti dell'immobile. Secondo il chiarimento ministeriale del 18 ottobre 2017, essa deve essere applicata una sola volta per l'intera utenza domestica, indipendentemente dal numero di unità catastali che compongono l'immobile (ad esempio appartamento + garage + cantina).
Diversi comuni italiani, tra cui Milano, Genova, Ancona, Napoli, Catanzaro e Cagliari, avrebbero erroneamente moltiplicato la componente variabile della TARI per ogni unità catastale (ad es. sia per l'appartamento che per il garage e la cantina). Questo ha determinato un onere fiscale più elevato del dovuto a carico dei contribuenti.
Sì, a seguito del chiarimento fornito dal sottosegretario Baretta nell'interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017, è possibile richiedere il rimborso della maggiore TARI versata. Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso è di 5 anni, quindi si può agire per le annualità non ancora prescritte.
La parte fissa della TARI va calcolata sulla superficie complessiva di tutte le unità catastali (ad esempio 100 mq di appartamento + 30 mq di garage + 20 mq di cantina = 150 mq totali). La parte variabile, invece, va applicata una sola volta in base al numero di persone del nucleo familiare residente, senza moltiplicarla per ciascuna pertinenza.
Il riferimento normativo principale è il DPR 27 aprile 1999, n. 158, che all'articolo 5 e al punto 4.2 dell'allegato 1 disciplina il calcolo della tariffa per le utenze domestiche. Il Ministero dell'Economia ha confermato, tramite risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017, che la quota variabile va computata una sola volta a prescindere dal numero di pertinenze.