Tassazione redditi prodotti all'estero

Sono residente in Italia e nel 2015 ho svolto l’attività lavorativa in Francia in cui possiedo (proprietà) anche un appartamento. Vorrei sapere se i miei redditi sono tassati anche in Italia e se devo dichiarare l’appartamento nel modulo RW. Mi conviene spostare la residenza in Francia?

 

I residenti nel territorio italiano portano a tassazione ogni reddito prodotto anche se di origine estera. E’ il principio della “tassazione universale” dettato dall’art. 3 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi – DPR nr. 917/86). Lo stesso articolo precisa che i non residenti dichiarano in Italia solo i redditi ivi prodotti. Pertanto, i redditi prodotti in Francia devono essere dichiarati (rectius, tassati) anche in Italia.

In base all’art. 2 del Tuir sono residenti in Italia i cittadini che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 se anno bisestile), sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente oppure hanno nel territorio nazionale il domicilio o la residenza a norma del codice civile.

Tuttavia, al fine di evitare la doppia tassazione, il cittadino italiano ha diritto al credito d’imposta pari alle imposte pagate definitivamente all’estero (art. 165 Tuir).

 

Riguardo all’opportunità di trasferire la residenza all’estero, è bene ricordare che ciò si sostanzia con l’iscrizione all’AIRE ossia, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Legge nr. 470/88). Questo deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal trasferimento di residenza al Consolato della circoscrizione di immigrazione. L’omissione dell’obbligo implica il trattamento del contribuente come se fosse ancora residente italiano.

Infine, il modello RW (modello degli investimenti e delle attività estere superiori ai 10.000 euro) deve essere utilizzato solo dai residenti nel territorio italiano, pertanto, il soggetto italiano residente all’estero ed ivi proprietario di un immobile non deve compilare alcun modello RW poiché è fiscalmente estraneo.

Domande frequenti

Sì, i residenti fiscali in Italia sono soggetti al principio della tassazione universale, previsto dall'art. 3 del TUIR, che impone di dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, è possibile usufruire del credito d'imposta pari alle imposte già pagate definitivamente in Francia, ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
Secondo l'art. 2 del TUIR, sono considerati residenti fiscali in Italia i contribuenti che, per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile), risultano iscritti all'anagrafe della popolazione residente oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. È sufficiente che ricorra anche una sola di queste condizioni per essere considerati residenti fiscali italiani.
Sì, i residenti fiscali italiani che detengono investimenti o attività finanziarie all'estero di valore superiore a 10.000 euro sono obbligati a compilare il modulo RW nella dichiarazione dei redditi. L'obbligo riguarda esclusivamente i soggetti fiscalmente residenti in Italia, mentre i residenti all'estero iscritti all'AIRE ne sono esonerati.
Il trasferimento della residenza fiscale all'estero si perfeziona con l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento presso il Consolato italiano competente. Chi non provvede all'iscrizione entro tale termine viene trattato dal Fisco italiano come se fosse ancora residente in Italia, con conseguente obbligo di dichiarazione dei redditi mondiali e compilazione del modello RW.
L'art. 165 del TUIR riconosce ai residenti italiani un credito d'imposta commisurato alle imposte pagate definitivamente all'estero sui redditi ivi prodotti, in modo da evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito. Il credito è applicabile nei limiti della quota d'imposta italiana corrispondente al reddito prodotto all'estero, garantendo così che il contribuente non paghi più del dovuto complessivamente tra i due Paesi.