Le ritenute subite dal venditore a domicilio (o "porta a porta") si intendono a titolo definitivo.
L'art. 9 del D. Lgs. nr. 114/98 stabilisce che "la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale."
Le provvigioni percepite dai venditori a domicilio di cui all'art. 9 sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, applicata con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito IRPEF. In base alla disciplina vigente (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73 e successive modificazioni), l'aliquota applicabile è quella del primo scaglione IRPEF — attualmente pari al 23% — calcolata su un imponibile ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese inerenti all'attività.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha ridisegnato gli scaglioni IRPEF accorpando i primi due scaglioni in uno solo fino a 28.000 euro con aliquota del 23%, confermando quindi l'aliquota applicabile alle provvigioni dei venditori a domicilio. Per le annualità successive, è sempre opportuno verificare l'aliquota del primo scaglione vigente nell'anno di riferimento.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare nr. 15/2003, paragrafo 5, che:
«I compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio sono assoggettati ad imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.»
La deduzione forfettaria del 22% consente di ridurre l'imponibile senza necessità di documentare le spese effettivamente sostenute, riconoscendo in modo standardizzato i costi connessi all'attività di vendita a domicilio.
Pertanto, il venditore "porta a porta" non deve indicare in dichiarazione dei redditi alcun reddito da provvigione e, se non percettore di altri redditi, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione stessa. Si consiglia comunque di verificare annualmente eventuali aggiornamenti normativi che potrebbero modificare aliquote, scaglioni o obblighi dichiarativi.