Venditore porta a porta e ritenute subite

Le ritenute subite dal venditore a domicilio (o "porta a porta") si intendono a titolo definitivo.

L'art. 9 del D. Lgs. nr. 114/98 stabilisce che "la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale."

Le provvigioni percepite dai venditori a domicilio di cui all'art. 9 sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, applicata con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito IRPEF. In base alla disciplina vigente (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73 e successive modificazioni), l'aliquota applicabile è quella del primo scaglione IRPEF — attualmente pari al 23% — calcolata su un imponibile ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese inerenti all'attività.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha ridisegnato gli scaglioni IRPEF accorpando i primi due scaglioni in uno solo fino a 28.000 euro con aliquota del 23%, confermando quindi l'aliquota applicabile alle provvigioni dei venditori a domicilio. Per le annualità successive, è sempre opportuno verificare l'aliquota del primo scaglione vigente nell'anno di riferimento.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare nr. 15/2003, paragrafo 5, che:

«I compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio sono assoggettati ad imposizione attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.»

La deduzione forfettaria del 22% consente di ridurre l'imponibile senza necessità di documentare le spese effettivamente sostenute, riconoscendo in modo standardizzato i costi connessi all'attività di vendita a domicilio.

Pertanto, il venditore "porta a porta" non deve indicare in dichiarazione dei redditi alcun reddito da provvigione e, se non percettore di altri redditi, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione stessa. Si consiglia comunque di verificare annualmente eventuali aggiornamenti normativi che potrebbero modificare aliquote, scaglioni o obblighi dichiarativi.

Domande frequenti

I venditori porta a porta sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito IRPEF, attualmente pari al 23%. Questa ritenuta viene applicata sull'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
La ritenuta 'a titolo definitivo' o 'a titolo d'imposta' significa che l'imposta trattenuta dal sostituto d'imposta esaurisce completamente l'obbligo fiscale del venditore porta a porta su quei redditi. Di conseguenza, il venditore non è tenuto a indicare le provvigioni nella dichiarazione dei redditi, a differenza delle ritenute 'a titolo di acconto' che costituiscono solo un anticipo sull'imposta finale.
Se il venditore porta a porta non percepisce altri redditi oltre alle provvigioni soggette a ritenuta definitiva, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo perché la ritenuta subita sulle provvigioni assolve in modo definitivo l'obbligazione tributaria, rendendo superflua qualsiasi ulteriore comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
La deduzione forfettaria del 22% rappresenta una riduzione dell'imponibile su cui viene calcolata la ritenuta, ed è riconosciuta a titolo di rimborso delle spese inerenti all'attività di vendita a domicilio. Tale deduzione è stata introdotta per bilanciare l'aumento dell'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito e garantire una più equa ponderazione dell'imponibile fiscale, senza che il venditore debba documentare le spese effettivamente sostenute.
L'attività di vendita a domicilio è disciplinata principalmente dall'art. 9 del D. Lgs. n. 114/98, che prevede una previa comunicazione al comune di residenza o sede legale dell'esercente. Il regime fiscale delle provvigioni è invece regolato dall'art. 25-bis, comma 6, del DPR n. 600/73, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2003.