Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
Aggiornamento importante: A partire dal 1° marzo 2022, con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale (AUU) previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'Assegno al Nucleo Familiare è stato abolito per le famiglie con figli minori o figli maggiorenni disabili. L'ANF rimane in vigore esclusivamente per i nuclei familiari senza figli minori e senza figli disabili maggiorenni (ad esempio coppie senza figli o con figli tutti maggiorenni non disabili).
Per le famiglie con figli, si rimanda alla scheda sull'Assegno Unico Universale, gestito direttamente dall'INPS e accessibile a una platea più ampia di beneficiari, inclusi i lavoratori autonomi e i disoccupati.
A chi spetta ancora l'ANF (nuclei senza figli minori o disabili)
L'assegno al nucleo familiare è un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno in base alle variazioni ISTAT. In particolare, l'ANF spetta ai:
- lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
- pensionati da lavoro dipendente
- disoccupati
- lavoratori in mobilità
- cassintegrati
- soci di cooperative, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e presentino redditi inferiori a quelli determinati annualmente
L'ANF NON SPETTA a:
- artigiani e commercianti (e relativi pensionati)
- inoccupati
- professionisti
Il Nucleo Familiare
Il nucleo familiare è composto da:
- il richiedente lavoratore dipendente o il titolare della pensione
- il coniuge non legalmente separato, anche se non convivente (gli stranieri poligami possono includere solo una moglie)
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, tra i 18 e i 21 anni, in nuclei con almeno 4 figli tutti under 26, previa autorizzazione
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti orfani di entrambi i genitori, non titolari di pensione ai superstiti e non coniugati, previa autorizzazione
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, a carico dell'ascendente, previa autorizzazione
- dal solo titolare di pensione di superstite, a condizione che sia inabile o orfano
Soggetti esclusi dal nucleo familiare
- coniuge legalmente ed effettivamente separato
- coniuge che ha abbandonato la famiglia
- figli affidati all'altro coniuge o ex-coniuge
- familiari di cittadino straniero non residente in Italia
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori e non conviventi con il richiedente
- figli naturali del richiedente coniugato non inseriti nella sua famiglia legittima
- figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro
- figli minorenni e maggiorenni inabili coniugati
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o coniugati
- genitori e altri ascendenti
Quando è necessaria l'autorizzazione
L'autorizzazione è richiesta quando l'erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro nei seguenti casi:
- inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, ecc.)
- possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, ecc.)
- applicazione dell'aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali o con familiari inabili)
- coniuge che non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
Redditi esclusi dal calcolo
- i trattamenti di famiglia comunque denominati
- i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le relative anticipazioni
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL
- l'indennità di accompagnamento per pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata
- l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili, ciechi civili assoluti e minori invalidi non deambulanti
- l'indennità di comunicazione per sordi prelinguali
- l'indennità per ciechi parziali