Compostaggio di Comunità: basta una Scia

Il compostaggio di comunità rappresenta una soluzione sostenibile per la gestione collettiva dei rifiuti organici, trasformandoli in sostanze ammendanti o concimanti destinate alle colture locali. L'attività può essere avviata mediante semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di competenza, con la certezza dell'esclusione del compost prodotto dal regime dei rifiuti speciali.

Contesto Normativo

Il quadro normativo di riferimento è fondato sul DM Ambiente nr. 266/2016 (G.U. del 23 febbraio 2017, nr. 45), emanato in attuazione dell'art. 180, co. 1-octies del D.Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice Ambientale"), che stabilisce criteri operativi e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale impianto normativo è stato integrato e rafforzato dal D.Lgs. 116/2020, che ha recepito la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, aggiornando le definizioni e la classificazione dei rifiuti urbani e organici nel Codice Ambientale.

Il Codice Ambientale definisce come "di comunità" il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Il regime di favore si riferisce all'attività di compostaggio effettuata autonomamente dalle c.d. "utenze" che agiscono in forma aggregata costituendo un organismo collettivo (eccezion fatta per le comunità che processano una quantità annuale di rifiuti inferiore alla tonnellata).

Condizioni

L'attività di compostaggio deve:

  • essere effettuata autonomamente da utenze domestiche o non domestiche in forma aggregata;
  • avere ad oggetto i soli rifiuti biodegradabili identificati dal DM, prodotti dalle utenze e da queste avviati a processo;
  • riguardare quantità di residui non eccedenti le 130 tonnellate l'anno e mediante apparecchiature diverse da quelle ex art. 214, co. 7-bis del D.Lgs. 152/2006;
  • generare un compost con precisi standard qualitativi, destinato a utilizzi agricoli specifici direttamente da parte delle utenze.

Adempimenti

L'attività di compostaggio di comunità può iniziare soltanto previo inoltro di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune territorialmente competente, mediante apposita modulistica prevista dal DM a corredo della seguente documentazione:

  • regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio (con contenuti minimi e violazione sanzionabile);
  • piano di utilizzo del compost prodotto (specificando quantità, tipo di impieghi e aree di destinazione);
  • documentazione tecnica e giuridica sulle apparecchiature utilizzate;
  • identificazione dei soggetti coinvolti nell'attività.

Nota: Si raccomanda di verificare con il proprio Comune eventuali modulistiche aggiornate o requisiti aggiuntivi introdotti da regolamenti locali, anche alla luce delle linee guida ISPRA più recenti in materia di gestione dei rifiuti organici.

Soggetti Ammessi

Possono svolgere l'attività gli organismi collettivi formati da due o più utenze (domestiche o non domestiche) costituiti in una delle seguenti forme associative:

  • condominio;
  • associazione;
  • consorzio;
  • società;
  • altre forme associative di diritto privato.

Si deve nominare un "conduttore dell'apparecchiatura", il quale, previo corso di formazione, deve:

  • garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e la regolare conduzione dell'attività;
  • tenere un registro contenente i dati sui rifiuti di input e quelli sul compost in output;
  • diffidare gli utenti che non rispettano il regolamento, escludendo quelli recidivi;
  • agire per l'ottenimento delle riduzioni sulla tassa rifiuti (TARI).

Input e Output

I rifiuti ammissibili coincidono con i seguenti:

  • residui biodegradabili (provenienti da cucine, mense, giardini e parchi);
  • residui della lavorazione del legno (non trattati);
  • imballaggi in legno, carta e cartone (senza inchiostro).

Il trattamento deve essere effettuato:

  • con apparecchiature fisicamente disponibili a non più di 1 chilometro di distanza dalle utenze;
  • nel rispetto delle norme per il contenimento delle emissioni e la gestione di eventuali ulteriori scarti.

Il compost prodotto non può essere destinato alla vendita, ma esclusivamente all'uso diretto da parte delle utenze conferenti per finalità agricole e di giardinaggio, nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.

Aggiornamenti Normativi Recenti

Si segnala che il D.Lgs. 116/2020 e successive modifiche hanno rafforzato l'approccio alla gestione dei rifiuti organici nell'ottica dell'economia circolare, confermando e valorizzando il modello del compostaggio di comunità come strumento virtuoso di riduzione dei rifiuti a monte. Gli operatori del settore e i Comuni sono invitati a consultare le circolari ministeriali e le linee guida ISPRA aggiornate per eventuali integrazioni procedurali. Si consiglia inoltre di verificare se il proprio Comune abbia approvato specifici regolamenti locali che prevedano incentivi aggiuntivi sulla TARI per le utenze partecipanti a progetti di compostaggio di comunità.

Domande frequenti

Il compostaggio di comunità è l'attività collettiva di trasformazione dei rifiuti organici in compost (sostanze ammendanti o concimanti) condotta da due o più utenze domestiche o non domestiche in forma aggregata. Possono praticarlo organismi collettivi costituiti in forma di condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato. Il compost prodotto deve essere utilizzato direttamente dalle utenze conferenti.
Per avviare il compostaggio di comunità è sufficiente presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica prevista dal DM Ambiente nr. 266/2016. La SCIA deve essere corredata da un regolamento sull'organizzazione dell'attività, un piano di utilizzo del compost, documentazione tecnica sulle apparecchiature e l'identificazione dei soggetti coinvolti.
I rifiuti ammissibili al compostaggio di comunità includono i residui biodegradabili provenienti da cucine, mense, giardini e parchi, i residui della lavorazione del legno non trattato e gli imballaggi in legno, carta e cartone privi di inchiostro. La quantità annua di rifiuti trattabili non può superare le 130 tonnellate, e le apparecchiature devono trovarsi fisicamente a non più di 1 chilometro di distanza dalle utenze conferenti.
Il conduttore dell'apparecchiatura è un soggetto nominato dall'organismo collettivo che, dopo aver seguito un apposito corso di formazione, è responsabile del corretto funzionamento dell'impianto e della regolare conduzione dell'attività di compostaggio. Deve tenere un registro degli input (rifiuti) e degli output (compost), diffidare gli utenti inadempienti escludendo i recidivi, e adoperarsi per ottenere riduzioni sulla tassa rifiuti per le utenze partecipanti.
No, grazie al DM Ambiente nr. 266/2016, il compost prodotto nell'ambito del compostaggio di comunità è escluso dal regime dei rifiuti speciali, a condizione che rispetti precisi standard qualitativi previsti dalla normativa. Il prodotto finale è destinato esclusivamente a utilizzi agricoli specifici da parte delle stesse utenze che hanno conferito i rifiuti organici, garantendo così un ciclo virtuoso di riutilizzo locale.