Introduzione
Con la circolare INPS di inizio 2026, l'INPS comunica le nuove aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l'anno 2026. Si ricorda che i dati di seguito riportati sono aggiornati all'anno corrente; per gli anni precedenti si rimanda alle rispettive circolari INPS.
Aliquote contributive artigiani e commercianti
L'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'incremento progressivo delle aliquote contributive pensionistiche fino al raggiungimento del livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, quota massima raggiunta già nel 2018 e confermata anche per il 2026.
Le aliquote contributive per il 2026 si confermano pertanto:
- Artigiani titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni: 24,00%
- Commercianti titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni: 24,48% (comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dello 0,48% per il Fondo di razionalizzazione della rete commerciale)
- Collaboratori di età non superiore a 21 anni (artigiani): aliquota ridotta secondo le disposizioni vigenti
Anche per il 2026, gli artigiani e i commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati INPS, possono beneficiare della riduzione del 50% dei contributi.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciale sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, di cui:
- 0,46% destinato al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale;
- 0,02% devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS per il 2026 è aggiornato rispetto agli anni precedenti in base alla rivalutazione ISTAT. Si consiglia di verificare il valore esatto nella circolare INPS ufficiale relativa all'anno 2026, non ancora disponibile al momento della pubblicazione di questo articolo, o di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia.
A titolo di riferimento, per il 2024 il minimale era pari a 18.415,00 euro. Per il 2025 e il 2026 tale importo è stato rivalutato. Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Le aliquote contributive si applicano fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, rivalutata annualmente. Oltre tale soglia trova applicazione un'ulteriore punto percentuale. Esiste inoltre un massimale oltre il quale non è dovuto alcun contributo, differenziato in base alla data di iscrizione alla gestione:
- Per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996: massimale ridotto;
- Per i soggetti iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi: massimale più elevato.
Per i valori esatti aggiornati al 2026, si rimanda alla circolare INPS ufficiale di competenza.
Contribuzione a saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è:
- calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF;
- rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante il modello di pagamento unificato F24. Le scadenze per l'anno 2026 seguono il calendario fiscale ordinario e saranno confermate dall'INPS con apposita circolare. In via indicativa, le rate trimestrali cadono solitamente:
- 16 maggio;
- 20 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio dell'anno successivo.
Si consiglia di verificare le date esatte con il proprio commercialista o sul sito ufficiale INPS, poiché possono subire variazioni in caso di giorni festivi o proroghe disposte dal legislatore.
Regime contributivo agevolato per i forfettari
Gli artigiani e i commercianti che hanno aderito al regime forfettario possono applicare una riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS dovuti. Questa agevolazione è confermata anche per il 2026 e rappresenta un significativo vantaggio per chi opera in questo regime fiscale.
Il ruolo del Dottore Commercialista
Per evitare errori e sanzioni, è fondamentale affidarsi a un commercialista. Un professionista esperto sarà in grado di:
- Verificare le aliquote e i minimali aggiornati per l'anno in corso;
- Calcolare correttamente i contributi dovuti in base al reddito effettivo;
- Gestire i versamenti nei termini previsti, evitando more e sanzioni;
- Valutare l'opportunità di aderire al regime contributivo agevolato forfettario;
- Assistere in caso di controlli o comunicazioni da parte dell'INPS.