De minimis: cos'è e come funziona

Il de minimis è un regime che regolamenta gli aiuti di Stato di piccola entità.

Quegli aiuti che, in altre parole, se non venissero monitorati e contingentati, benché di piccola entità, violerebbero le norme sulla concorrenza.

Proprio per questo l'UE ha deciso che ogni impresa deve stare all'interno di un massimale de minimis di € 300.000 nei tre anni compreso quello in corso, come stabilito dal nuovo Regolamento UE 2023/2831, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 in sostituzione del precedente Regolamento UE n.1407/2013 (che prevedeva un massimale di €200.000). Ad esempio, nel 2026 il triennio di riferimento è 2026-2025-2024.

Caratteristiche del "de minimis"

Solare

La prima caratteristica è la cadenza "solare", cioè impattano sul de minimis gli aiuti, a prescindere dalla data di ottenimento, per l'intero anno solare. Facciamo un esempio: se il 30/12/2024 avessimo ricevuto un aiuto de minimis ed il sistema funzionasse per competenza ci libereremmo del de minimis il 30/12/2027; in realtà il plafond si svuota già il 1/1/2027 per l'intero importo ottenuto nel 2024.

Natura

Assorbono "de minimis" un'enorme quantità di aiuti della natura più disparata: investimenti, attività di R&S, promozione all'estero, voucher di incentivo, garanzie di Stato o di altri Enti Pubblici minori. È comprensibile quindi immaginare quanto sia difficile monitorare il raggiungimento del plafond di € 300.000. Per questo è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Sovvenzione

Il plafond di € 300.000 si raggiunge quale somma delle diverse sovvenzioni, ovvero aiuti, ricevuti. È evidente che se l'aiuto fosse "a fondo perduto" impatterebbe per intero, direttamente, sul totale; se invece fosse parziale (si pensi ad un'agevolazione sugli interessi, ad una garanzia, ecc.) impatterebbe per una piccola porzione. Tale porzione è denominata Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Le formule di calcolo dell'ESL variano al variare della tipologia di aiuto: nel RNA è disponibile tutta la documentazione necessaria.

Impresa unica

Nel caso in cui un unico soggetto operasse sul mercato con più entità giuridiche non potrebbe replicare gli € 300.000 sulle "n" entità; questa norma è frutto della cd. Impresa Unica.

Gli € 300.000 saranno riferiti all'Impresa Unica e non, più specificatamente, all'impresa richiedente la sovvenzione. Più in particolare, è impresa unica quell'impresa che richiede l'aiuto ed appartiene ad un "gruppo" di imprese fra le quali esiste una delle relazioni, sia a monte che a valle, di seguito elencate:

  • a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  • b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  • c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  • d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Potenziali problemi del "de minimis"

Non tutti gli aiuti sono sempre censiti tempestivamente nel RNA. È possibile che il superamento del massimale avvenga inconsapevolmente: ad esempio, una banca potrebbe aggiungere in autonomia un ulteriore fondo di garanzia che, sommato agli aiuti già ricevuti, fa sforare il limite consentito. Purtroppo l'ente concedente potrebbe monitorare solo il RNA senza verificare preventivamente con l'impresa la sua situazione complessiva. Morale della favola: se un contributo fa superare il massimale, bisogna rinunciare all'intero importo di quell'aiuto!

Come funziona il RNA

Per verificare la propria posizione e utilizzare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è possibile accedere al portale ufficiale: https://www.rna.gov.it. Si raccomanda di consultare il RNA prima di richiedere qualsiasi nuovo aiuto, per evitare il rischio di superare il massimale de minimis.

Domande frequenti

Il de minimis è un regime europeo che regolamenta gli aiuti di Stato di piccola entità concessi alle imprese, per evitare che distorcano la concorrenza nel mercato interno. Ogni impresa ha diritto a ricevere un massimale di aiuti de minimis di €200.000 nell'arco di tre anni solari consecutivi. Questo limite è stato innalzato a €300.000 dal nuovo Regolamento UE 2023/2831, entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Il plafond de minimis si calcola su base solare: si sommano tutti gli aiuti ricevuti nell'anno corrente e nei due anni solari precedenti, indipendentemente dalla data precisa di concessione. Ad esempio, un aiuto ricevuto il 30 dicembre di un anno impatta per tutto quell'anno solare, ma si libera già dal 1° gennaio del terzo anno successivo. Non si tratta quindi di un calcolo per competenza, ma di un riferimento legato all'anno solare intero.
L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) rappresenta la porzione di aiuto che viene imputata al plafond de minimis quando il beneficio non è direttamente un contributo a fondo perduto. Nel caso di agevolazioni su interessi, garanzie pubbliche o altri strumenti finanziari indiretti, si calcola l'ESL tramite formule specifiche che quantificano il valore dell'agevolazione ricevuta. Tutte le modalità di calcolo dell'ESL sono disponibili nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Il concetto di impresa unica impedisce che un soggetto che controlla più entità giuridiche possa moltiplicare il massimale de minimis per ciascuna di esse, aggirando così il limite complessivo. Si considera impresa unica l'insieme delle società tra le quali esiste un rapporto di controllo o influenza dominante, sia a monte che a valle, come il controllo della maggioranza dei voti o il diritto di nominare gli amministratori. Il plafond de minimis si applica all'intera impresa unica e non a ciascuna entità giuridica separatamente.
Il principale rischio è che, se un aiuto ricevuto fa superare il massimale consentito, l'impresa è tenuta a rinunciare all'intero importo di quell'aiuto, non solo alla quota eccedente. Può accadere che il superamento avvenga inconsapevolmente, ad esempio quando una banca aggiunge in autonomia un ulteriore fondo di garanzia senza verificare preventivamente la situazione de minimis dell'impresa. È quindi fondamentale monitorare costantemente la propria posizione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima di richiedere qualsiasi nuovo aiuto.