Deducibilità i-pad per i professionisti

Sono un ingegnere ed utilizzo un iPad per svolgere il mio lavoro. Si tratta di un bene deducibile per l'attività professionale? Se sì, a quanto ammonta in percentuale l'aliquota di ammortamento?

A livello fiscale, un iPad subisce lo stesso trattamento di un comune personal computer. Pertanto, seguendo la stessa disciplina, può ritenersi deducibile e occorre tener presente che:

  • la deducibilità è integrale se l'iPad viene utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione;
  • la deducibilità è pari al 50% se l'iPad viene utilizzato promiscuamente (anche per uso personale).

Bisogna però prestare attenzione: se il professionista (in questo caso l'ingegnere) aderisce al regime forfettario (Legge nr. 190/2014) non può assolutamente dedurre il bene. Infatti, per chi opera in tale regime non è prevista la deducibilità di costi inerenti l'attività ad eccezione dei contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizioni di legge.

Dunque, un contribuente in regime ordinario può beneficiare della deducibilità integrale del costo esclusivamente nel caso di uso professionale del dispositivo. Trattandosi di un bene strumentale, questo sarà soggetto a processo di ammortamento, salvo il caso in cui il costo di acquisto sia inferiore o uguale a 516,46 euro, per cui è possibile l'integrale deducibilità del bene nell'anno stesso in cui è stato acquisito (art. 102, co. 5 TUIR).

Viceversa, un costo superiore a 516,46 euro consentirà la deducibilità annuale della sola quota di ammortamento (coefficiente d'ammortamento 20%, DM 31/12/1988), con una durata del piano di ammortamento pari a 5 anni.

Nota sulle agevolazioni per beni strumentali: il super ammortamento al 140%, applicabile agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2016, non è più in vigore. Negli anni successivi sono state introdotte e poi esaurite ulteriori misure agevolative (tra cui il credito d'imposta per beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2020, L. 178/2020, per gli anni 2020-2025). Si consiglia di verificare con il proprio consulente fiscale l'eventuale presenza di agevolazioni attive nell'anno di acquisto, poiché la normativa in materia è soggetta a frequenti aggiornamenti.

Domande frequenti

Sì, un iPad è fiscalmente equiparato a un personal computer e può essere dedotto dai professionisti in regime ordinario. La deducibilità è integrale se il dispositivo viene usato esclusivamente per l'attività professionale, mentre scende al 50% in caso di utilizzo promiscuo (professionale e personale).
Il coefficiente di ammortamento applicabile a un iPad è del 20%, come stabilito dal DM 31/12/1988. Questo significa che il costo del bene viene dedotto in quote annuali pari al 20% del valore fiscale, spalmando la deducibilità su 5 anni.
Sì, ma solo se il costo di acquisto è inferiore o uguale a 516,46 euro, come previsto dall'art. 102, co. 5 del TUIR. Se il costo supera tale soglia, il bene deve essere ammortizzato con il coefficiente del 20% annuo.
No, i professionisti che aderiscono al regime forfettario non possono dedurre il costo di un iPad né di qualsiasi altro bene strumentale. In tale regime, l'unica deduzione ammessa riguarda i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
Il super ammortamento era una maggiorazione del 140% del valore fiscale del bene, rilevata in modo extra contabile, applicabile agli acquisti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Tale agevolazione è ormai scaduta e non è più applicabile agli acquisti di iPad effettuati dopo il 31 dicembre 2016.