Edilizia: professionista senza ritenuta d'acconto

Introduzione: il caso pratico da analizzare

Nel contesto di una ristrutturazione edilizia, un professionista (ad esempio, un architetto o ingegnere) presta la propria opera e viene pagato dal committente (un condominio) tramite bonifico parlante, necessario per consentire ai condòmini di beneficiare delle detrazioni fiscali. La banca, su tale pagamento, applica la ritenuta dell'11% prevista dal DL 78/2010. Si chiede se il condominio debba applicare anche la ritenuta d'acconto del 20% prevista per i compensi professionali.

1. Disciplina generale della ritenuta d'acconto per i professionisti

Per i compensi corrisposti ai professionisti per prestazioni di lavoro autonomo, la normativa tributaria italiana prevede l'obbligo, in capo al sostituto d'imposta (committente), di operare una ritenuta d'acconto del 20% all'atto del pagamento, quale acconto dell'IRPEF dovuta dal professionista.

Tuttavia, quando il pagamento avviene tramite bonifico parlante per spese che danno diritto a detrazione (ad esempio, recupero edilizio o risparmio energetico), interviene una disciplina specifica.

2. Pagamento tramite bonifico parlante: applicazione della ritenuta dell'11% da parte della banca

Il pagamento delle spese per ristrutturazione edilizia deve essere generalmente effettuato tramite bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante", che riporta:

  • la causale del versamento con i riferimenti normativi (art. 16-bis DPR 917/86)
  • il codice fiscale del soggetto che paga
  • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario

Sull'importo del bonifico – al netto dell'IVA – la banca, l'ufficio postale o l'istituto di pagamento applicano una ritenuta d'acconto dell'11% (aliquota in vigore dal 1° marzo 2024, come stabilito dall'art. 3-bis del D.Lgs. 1/2024; in precedenza, fino al 29 febbraio 2024, era dell'8%), ai sensi dell'art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010. Tale ritenuta esclude l'applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi.

Nota aggiornamento 2025-2026: Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato le aliquote di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis DPR 917/86, riducendole dal 50% al 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 sugli immobili diversi dall'abitazione principale (e al 50% per la sola abitazione principale, con ulteriore riduzione al 36% dal 2028). Tali modifiche non incidono sull'obbligo del bonifico parlante né sulla ritenuta dell'11% applicata dalla banca, che rimane invariata.

3. Obblighi del condominio committente: nessuna doppia ritenuta

Il condominio, quando effettua il pagamento per lavori di recupero edilizio tramite bonifico parlante, non deve applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso del professionista, poiché la ritenuta dell'11% della banca è sostitutiva di qualsiasi altra ritenuta (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).

La stessa regola si applica alla ritenuta del 4% che i condomini sarebbero altrimenti tenuti ad operare sui corrispettivi per contratti d'appalto di opere o servizi: anche questa ritenuta non deve essere applicata quando il pagamento avviene tramite bonifico parlante, poiché sostituita dalla ritenuta bancaria dell'11%.

In sintesi, il professionista che riceve il pagamento tramite bonifico parlante da un condominio subisce un'unica ritenuta d'acconto, quella applicata dall'intermediario finanziario nella misura dell'11%, senza alcuna ulteriore trattenuta da parte del committente.

Domande frequenti

No, il condominio non deve applicare la ritenuta d'acconto del 20% quando il pagamento avviene tramite bonifico parlante. In questo caso, la banca o l'istituto di pagamento applica già una ritenuta dell'11% ai sensi dell'art. 25 DL 78/2010, che è sostitutiva di qualsiasi altra ritenuta, inclusa quella del 20% sui compensi professionali.
Dal 1° marzo 2024, la banca, l'ufficio postale o l'istituto di pagamento applicano una ritenuta d'acconto dell'11% sull'importo del bonifico parlante al netto dell'IVA. In precedenza, fino al 29 febbraio 2024, l'aliquota era dell'8%, come stabilito dall'art. 25 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010.
Il bonifico parlante è il pagamento obbligatorio per le spese di ristrutturazione edilizia che dà diritto alle detrazioni fiscali ex art. 16-bis DPR 917/86. Deve contenere la causale del versamento con i riferimenti normativi, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario.
Sì, la ritenuta dell'11% applicata dall'intermediario finanziario sul bonifico parlante è sostitutiva non solo della ritenuta del 20% sui compensi dei professionisti, ma anche della ritenuta del 4% che i condomini sono tenuti ad applicare sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi. Questo è espressamente previsto dall'art. 25 DL 78/2010 e confermato dalla Circolare AE n. 40/E del 28 luglio 2010.
No, il professionista non subisce una doppia ritenuta: viene applicata esclusivamente la ritenuta dell'11% da parte della banca sull'importo del bonifico al netto dell'IVA. Il condominio committente, pur essendo sostituto d'imposta, non deve operare alcuna ulteriore ritenuta d'acconto, poiché quella bancaria è l'unica prevista per questa tipologia di pagamento.