Introduzione: il caso pratico da analizzare
Nel contesto di una ristrutturazione edilizia, un professionista (ad esempio, un architetto o ingegnere) presta la propria opera e viene pagato dal committente (un condominio) tramite bonifico parlante, necessario per consentire ai condòmini di beneficiare delle detrazioni fiscali. La banca, su tale pagamento, applica la ritenuta dell'11% prevista dal DL 78/2010. Si chiede se il condominio debba applicare anche la ritenuta d'acconto del 20% prevista per i compensi professionali.
1. Disciplina generale della ritenuta d'acconto per i professionisti
Per i compensi corrisposti ai professionisti per prestazioni di lavoro autonomo, la normativa tributaria italiana prevede l'obbligo, in capo al sostituto d'imposta (committente), di operare una ritenuta d'acconto del 20% all'atto del pagamento, quale acconto dell'IRPEF dovuta dal professionista.
Tuttavia, quando il pagamento avviene tramite bonifico parlante per spese che danno diritto a detrazione (ad esempio, recupero edilizio o risparmio energetico), interviene una disciplina specifica.
2. Pagamento tramite bonifico parlante: applicazione della ritenuta dell'11% da parte della banca
Il pagamento delle spese per ristrutturazione edilizia deve essere generalmente effettuato tramite bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante", che riporta:
- la causale del versamento con i riferimenti normativi (art. 16-bis DPR 917/86)
- il codice fiscale del soggetto che paga
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario
Sull'importo del bonifico – al netto dell'IVA – la banca, l'ufficio postale o l'istituto di pagamento applicano una ritenuta d'acconto dell'11% (aliquota in vigore dal 1° marzo 2024, come stabilito dall'art. 3-bis del D.Lgs. 1/2024; in precedenza, fino al 29 febbraio 2024, era dell'8%), ai sensi dell'art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010. Tale ritenuta esclude l'applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi.
Nota aggiornamento 2025-2026: Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato le aliquote di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis DPR 917/86, riducendole dal 50% al 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 sugli immobili diversi dall'abitazione principale (e al 50% per la sola abitazione principale, con ulteriore riduzione al 36% dal 2028). Tali modifiche non incidono sull'obbligo del bonifico parlante né sulla ritenuta dell'11% applicata dalla banca, che rimane invariata.
3. Obblighi del condominio committente: nessuna doppia ritenuta
Il condominio, quando effettua il pagamento per lavori di recupero edilizio tramite bonifico parlante, non deve applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso del professionista, poiché la ritenuta dell'11% della banca è sostitutiva di qualsiasi altra ritenuta (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).
La stessa regola si applica alla ritenuta del 4% che i condomini sarebbero altrimenti tenuti ad operare sui corrispettivi per contratti d'appalto di opere o servizi: anche questa ritenuta non deve essere applicata quando il pagamento avviene tramite bonifico parlante, poiché sostituita dalla ritenuta bancaria dell'11%.
In sintesi, il professionista che riceve il pagamento tramite bonifico parlante da un condominio subisce un'unica ritenuta d'acconto, quella applicata dall'intermediario finanziario nella misura dell'11%, senza alcuna ulteriore trattenuta da parte del committente.