I contributi dello Stato alle sue società partecipate

Contributi dello Stato alle sue società partecipate

La disciplina relativa all'erogazione di contributi dello Stato a società da esso partecipate, introdotta originariamente dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), continua a rappresentare un riferimento normativo fondamentale per il trattamento fiscale ai fini IVA di tali erogazioni. La normativa regola in particolare le ipotesi in cui il contributo prevede il rimborso al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell'investimento, anche dell'IVA pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell'intervento, nonché le ipotesi in cui il contributo copra la sola quota imponibile.

Trattamento IVA delle erogazioni pubbliche

In via generale, il corretto trattamento ai fini IVA delle erogazioni degli enti pubblici dipende dall'esistenza o meno di un nesso di reciprocità (sinallagma) tra le prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti. Ove sussista tale nesso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l'operazione è assoggettata a IVA. In assenza della funzione sinallagmatica, le erogazioni si qualificano come contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA, in linea con la consolidata prassi dell'Agenzia delle Entrate e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Modalità di erogazione dei contributi fino a 50 milioni di euro

I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali e finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, finalizzati a investimenti di pubblico interesse, sono erogati secondo le seguenti modalità:

  • Contributo comprensivo di IVA: se il provvedimento di concessione reca la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo a titolo definitivo, contestualmente o progressivamente alla realizzazione dell'intervento, coprendo sia la quota imponibile sia l'IVA pagata ai fornitori.
  • Contributo senza IVA: se il provvedimento non reca tale dicitura, lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma la quota liquidata a titolo di IVA viene erogata a titolo di anticipazione e dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

Ambito di applicazione temporale

Le disposizioni si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia ancora conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso, è espressamente previsto che non siano presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Quadro normativo europeo

Il Consiglio dell'Unione Europea, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione Europea, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare evasioni ed elusioni fiscali. Si ricorda che il quadro normativo europeo in materia IVA è soggetto a continua evoluzione: si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti normativi nazionali ed europei intervenuti successivamente, consultando le circolari dell'Agenzia delle Entrate e la normativa vigente al momento dell'applicazione.

Domande frequenti

La normativa disciplina due ipotesi principali: la prima in cui il contributo copre sia la quota imponibile dell'investimento sia l'IVA pagata ai fornitori, e la seconda in cui il contributo copre solo la quota imponibile. La distinzione è segnalata dalla presenza o assenza della dicitura 'comprensivo di IVA' nel provvedimento di concessione del contributo.
Un'erogazione pubblica è soggetta a IVA quando esiste un nesso di reciprocità (sinallagma) tra la prestazione dell'ente erogante e quella del soggetto percettore, configurandosi come corrispettivo. In assenza di tale nesso sinallagmatico, l'erogazione si qualifica come contributo e risulta esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA.
Se il provvedimento di concessione non reca la dicitura 'comprensivo di IVA', lo Stato eroga comunque il contributo con le stesse modalità progressive, ma la quota liquidata a titolo di IVA viene erogata a titolo di anticipazione. Il beneficiario è quindi obbligato a rimborsare allo Stato tale quota IVA al termine della realizzazione dell'intervento.
Le disposizioni si applicano ai contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società da esso partecipate o a organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria. Lo scopo di tali contributi deve essere la realizzazione di investimenti di pubblico interesse.
Sì, le disposizioni si applicano anche ai contributi per i quali l'attività di rendicontazione non si sia ancora conclusa e, in ogni caso, a quelli per i quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. È tuttavia espressamente previsto che non siano presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.