INPS e socio di SRL: obbligo contributivo condizionato

Il socio di società a responsabilità limitata (SRL) ha l'obbligo di iscrizione nella gestione speciale INPS. Ma non per tutti.

Lo svolgimento di un'attività d'impresa di natura artigianale o commerciale determina l'insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari, dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione speciale di appartenenza (commercianti o artigiani) nonché al pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative.

Per gli Artigiani ed i Commercianti, la contribuzione obbligatoria concerne:

  • l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS)
  • la maternità

Quanto agli operatori del settore terziario (ossia, commercio e servizi), l'obbligo di iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 34, Legge nr. 88/1989 sussiste alle seguenti condizioni:

  • siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado;
  • abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (requisito non richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita né per i soci di società a responsabilità limitata);
  • partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • siano in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma societaria, sono iscrivibili all'assicurazione, purché in possesso dei requisiti sopra specificati:

  • i soci di società in nome collettivo (SNC), i soci accomandatari di società in accomandita semplice (SAS) e i loro familiari coadiutori, purché la partecipazione al lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità;
  • i soci di società di fatto;
  • i soci accomandanti delle società in accomandita semplice che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e svolgano effettivamente l'attività istituzionale della società in modo abituale e prevalente;
  • i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all'attività dell'azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PREVIDENZIALE

La normativa di riferimento è la seguente:

  • art. 3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in Legge n. 438/92, per il quale l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono;
  • art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996: l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • art. 44 e art. 54 del DPR n. 917/86 (TUIR), rispettivamente per quanto attiene ai redditi di capitale e d'impresa.

Dal quadro giuridico di riferimento appare, quindi, con chiarezza che per i soci di società commerciali:

  • la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale;
  • per determinare il reddito imponibile, il criterio è quello fiscale con riferimento alle disposizioni del TUIR vigente.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025-2026

Le aliquote contributive per la gestione Commercianti e Artigiani vengono stabilite annualmente dall'INPS. Per il 2025, l'aliquota contributiva per i commercianti è pari al 24,48% sul reddito minimale e sui redditi fino al limite della prima fascia, con un'aliquota aggiuntiva dell'1% sui redditi eccedenti il massimale di legge. Il reddito minimale annuo imponibile e il massimale vengono rivalutati ogni anno dall'INPS con apposita circolare. Si raccomanda di consultare il sito ufficiale INPS o un consulente del lavoro per le aliquote aggiornate al 2026, che verranno comunicate dall'Istituto nei primi mesi dell'anno.

Attenzione: la normativa previdenziale è soggetta ad aggiornamenti annuali. Si consiglia sempre di verificare le circolari INPS più recenti o di rivolgersi a un professionista abilitato per informazioni aggiornate sulle aliquote e sulle procedure di iscrizione in vigore.

Domande frequenti

L'obbligo di iscrizione alla gestione INPS Commercianti scatta per il socio di SRL quando questi partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non è sufficiente essere soci: è necessario svolgere concretamente e in modo continuativo un'attività operativa all'interno dell'azienda.
No, per i soci di SRL il requisito della piena responsabilità dell'impresa non è richiesto ai fini dell'iscrizione alla gestione INPS Commercianti. Questo requisito è invece necessario per i titolari di imprese individuali, ma viene espressamente escluso per i soci di società a responsabilità limitata.
Il reddito imponibile ai fini contributivi viene determinato seguendo il criterio fiscale, con riferimento agli articoli 44 e 54 del DPR n. 917/86 (TUIR), rispettivamente per i redditi di capitale e d'impresa. L'ammontare del contributo annuo è quindi rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.
Per artigiani e commercianti la contribuzione obbligatoria riguarda due aree principali: l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e la maternità. Questi contributi finanziano le rispettive forme assicurative e previdenziali previste dalla legge.
Sì, i familiari coadiutori possono essere iscritti alla gestione INPS Commercianti, a condizione che partecipino effettivamente all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sono considerati familiari rilevanti i parenti e gli affini entro il terzo grado che collaborano nell'impresa.