L'evasione fiscale prescinde dall'abuso del diritto

Con la sentenza nr. 27550 del 30 ottobre 2018 gli Ermellini hanno posto la massima per cui la diretta violazione di una norma tributaria, con conseguente mancato versamento delle imposte, realizza un'operazione evasiva e mai elusiva, rimarcando così la netta distinzione operata dalla riforma del 2015 (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128).

In particolare, l’art. 1 del citato Decreto legislativo ha introdotto nell’ambito della Legge n. 212/2000, l’art. 10-bis, unificando i concetti di “elusione” e “abuso del diritto”, in modo da garantire un’applicazione uniforme della disciplina anti-abuso, contemperando le esigenze di certezza e stabilità degli operatori con quelle dell’Amministrazione finanziaria, ed ha abrogato l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, contestualmente prevedendo che le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono ora riferite all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000. (cfr. Nota 3)

Nell'abuso del diritto non c'è spazio per vicende imputabili all'evasione. Questo è il chiaro monito di tale sentenza.

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Domande frequenti

L'evasione fiscale consiste nella diretta violazione di una norma tributaria con conseguente mancato versamento delle imposte, mentre l'elusione fiscale (o abuso del diritto) riguarda operazioni formalmente lecite ma prive di sostanza economica, volte a ottenere vantaggi fiscali indebiti. La sentenza della Corte di Cassazione nr. 27550 del 30 ottobre 2018 ha chiarito in modo netto che le due fattispecie sono distinte e non sovrapponibili.
L'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) è stato introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 e ha unificato i concetti di 'elusione fiscale' e 'abuso del diritto' in un'unica disciplina anti-abuso. Questa norma mira a garantire un'applicazione uniforme delle regole, bilanciando le esigenze di certezza giuridica per i contribuenti e gli operatori economici con quelle dell'Amministrazione finanziaria.
L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, che in precedenza disciplinava le operazioni elusive in ambito tributario, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 128/2015. La riforma ha contestualmente stabilito che tutti i riferimenti normativi a tale articolo si intendono ora riferiti al nuovo art. 10-bis della Legge n. 212/2000, garantendo così continuità nell'applicazione della disciplina anti-abuso.
No, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 27550/2018, l'abuso del diritto non può mai riguardare vicende imputabili all'evasione fiscale. Quando vi è una diretta violazione di una norma tributaria con mancato versamento delle imposte, si è sempre e solo in presenza di un'operazione evasiva, mai elusiva.
La distinzione è fondamentale perché comporta conseguenze giuridiche molto diverse: l'evasione fiscale è punita penalmente e amministrativamente come illecito diretto, mentre l'abuso del diritto/elusione prevede specifiche garanzie procedurali per il contribuente, tra cui l'obbligo di contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Confondere le due fattispecie potrebbe portare a una scorretta applicazione delle sanzioni o delle tutele previste dalla legge.