Regime forfetario per il lavoratore autonomo che partecipa ma non controlla la Srl

Regime forfetario per il lavoratore autonomo che partecipa ma non controlla la Srl

Si può continuare ad usufruire del regime forfetario?

Può continuare ad applicare il regime forfetario il contribuente che costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell'intero suo fatturato.

Il parere favorevole presuppone il verificarsi delle condizioni previste dal regime, ovvero che il professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che l'attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente. È quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 501 del 27 novembre 2019, principio ancora valido nel quadro normativo vigente.

Il quadro normativo attuale

Il regime forfetario, disciplinato dall'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, ha subito negli anni successive modifiche significative. Con la Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) la soglia di ricavi o compensi per l'accesso e la permanenza nel regime è stata innalzata a 85.000 euro annui. È stata inoltre introdotta una soglia di uscita immediata dal regime fissata a 100.000 euro: al superamento di tale limite nel corso dell'anno, il regime forfetario cessa di applicarsi già dall'anno stesso.

Le cause ostative legate alle Srl

Rimane in vigore la causa ostativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che esclude dal regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/2019, ha chiarito che affinché intervenga la causa ostativa è necessaria la presenza simultanea di due condizioni:

  • controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'esercente.

Come si definisce il controllo diretto e indiretto

Per la definizione di controllo diretto e indiretto occorre fare riferimento all'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile. In base al primo comma, una società è controllata se un'altra detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante, oppure se tale influenza è stabilita contrattualmente. Nel controllo indiretto si computano anche i voti spettanti a persona interposta, inclusi, ai fini del regime forfetario, i voti dei familiari.

Conclusioni

Una partecipazione del 9% al capitale sociale di una Srl, in assenza di poteri di controllo o di influenza dominante, non integra la causa ostativa e consente quindi di continuare ad applicare il regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, inclusa la soglia di ricavi di 85.000 euro annui. È sempre consigliabile verificare la propria situazione con un professionista abilitato, anche alla luce delle eventuali ulteriori modifiche normative intervenute.

Domande frequenti

Sì, un professionista che detiene solo il 9% del capitale sociale di una Srl non esercita alcun controllo diretto né influenza dominante sulla società, quindi non ricade nella causa ostativa prevista dalla legge. L'Agenzia delle Entrate ha confermato questa posizione con la risposta n. 501 del 27 novembre 2019, precisando che la partecipazione minoritaria non impedisce l'accesso al regime forfetario.
Le due condizioni che devono verificarsi contemporaneamente sono: il controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata da parte del contribuente, e l'esercizio da parte della stessa Srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente. Se anche solo una delle due condizioni non è soddisfatta, la causa ostativa non scatta e il regime forfetario rimane applicabile.
Ai fini del regime forfetario, la definizione di controllo diretto e indiretto fa riferimento all'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile. Una società è considerata controllata quando un'altra detiene la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ha voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante oppure tale influenza è stabilita per contratto; nel controllo indiretto si computano anche i voti di persone interposte, inclusi i familiari.
La causa ostativa che vieta il regime forfetario a chi controlla direttamente o indirettamente una Srl con attività riconducibile alla propria è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito i dettagli applicativi con la circolare n. 9/2019, specificando le condizioni necessarie affinché la causa ostativa trovi effettivamente applicazione.
Sì, l'entità delle prestazioni rese alla Srl è uno degli elementi valutati per escludere che l'attività del professionista si configuri come lavoro dipendente mascherato. Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, le prestazioni non superiori al 40% del fatturato complessivo, unite all'assenza di controllo sulla società e alla gestione affidata ad altro socio, hanno contribuito a confermare la compatibilità con il regime forfetario.