Regime forfettario e operazioni con l'estero: le novità per il 2024

Regime forfettario e operazioni con l'estero: la normativa vigente nel 2026

Il regime forfettario rappresenta una vantaggiosa opzione fiscale per molti contribuenti italiani, offrendo semplificazioni contabili e un'aliquota impositiva ridotta. Tuttavia, quando si tratta di operazioni con l'estero, la gestione dell'IVA richiede attenzione particolare. In questo articolo analizziamo la normativa vigente nel 2026, con un focus specifico sull'IVA nelle transazioni internazionali per i contribuenti forfettari.

Obblighi consolidati per i forfettari con operazioni estere

A partire dal 1° gennaio 2024, gli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 sono ormai pienamente operativi e consolidati per i contribuenti in regime forfettario che effettuano operazioni con l'estero:

  • Esterometro: L'obbligo di invio dell'esterometro si applica anche ai forfettari che effettuano operazioni con soggetti non residenti in Italia. La comunicazione telematica tramite file XML allo SDI deve contenere informazioni dettagliate sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non residenti.
  • Fatturazione elettronica: L'obbligo di emissione e ricezione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) si applica ai forfettari che operano con l'estero, in linea con la disciplina generale ormai estesa a tutti i contribuenti.
  • IVA sugli acquisti: I forfettari che acquistano beni o servizi da soggetti non residenti in Italia non possono detrarre l'IVA assolta. È tuttavia possibile recuperare l'imposta versata in caso di:
    • Acquisto di beni strumentali con un valore superiore a 2.582,28 euro;
    • Acquisto di servizi per un importo superiore a 2.582,28 euro, ad eccezione di quelli connessi all'esportazione di beni.

IVA nelle operazioni con l'estero

L'articolo 1 comma 5, L. 190/2014 disciplina il regime IVA applicabile ai forfettari nelle operazioni internazionali:

  • Cessioni di beni verso paesi UE: L'aliquota IVA applicata varia in base al regime IVA del cliente:
    • Se il cliente è un soggetto IVA, l'operazione è esente IVA (reverse charge) per vendite inferiori ai 10.000 euro annui;
    • Se il cliente è un privato, si applica l'aliquota IVA italiana.
  • Prestazioni di servizi verso paesi UE: Il trattamento IVA dipende dalla tipologia di servizio e dal luogo di destinazione:
    • Se il servizio è considerato "generico", l'IVA viene applicata nel paese di residenza del cliente;
    • Se il servizio è considerato "specifico", l'IVA viene applicata nel paese in cui viene effettuato il servizio.
  • Operazioni extra-UE: Le cessioni di beni verso paesi extra-UE sono generalmente esenti IVA. Le prestazioni di servizi verso paesi extra-UE sono soggette a IVA se il cliente è un soggetto passivo IVA.

Cessioni di beni a soggetti passivi nell'Unione Europea

Per le cessioni di beni a soggetti passivi dell'Unione Europea si applica l'esonero previsto dall'articolo 41 comma 2-bis, DL n. 331/93, secondo il quale non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni effettuate da soggetti che applicano il regime di franchigia ai fini IVA. Tali operazioni rientrano quindi nell'ordinaria disciplina delle operazioni interne e non è richiesta l'iscrizione al VIES. In questo caso non sussiste l'obbligo di emissione di fattura elettronica, ma rimane l'obbligo dell'esterometro.

Acquisti di beni da soggetti passivi nell'Unione Europea

In caso di acquisti è necessario distinguere in base al superamento o meno della soglia dei 10.000 euro annui:

  • Per acquisti inferiori a 10.000 euro, il contribuente non ha obblighi di versamento IVA. Dovrà conservare le fatture ricevute e, per importi superiori a 5.000 euro, effettuare la comunicazione tramite esterometro (invio del file XML allo SDI).
  • Per acquisti superiori a 10.000 euro annui, scatta l'operazione di acquisto intra-UE: la fattura va integrata con l'IVA e si applica il meccanismo del reverse charge. Il contribuente effettua una liquidazione teorica in cui l'IVA a debito e quella teoricamente a credito si compensano, ma poiché il forfettario non può detrarre l'IVA, l'imposta risultante dovrà essere versata all'Erario.

Si raccomanda di verificare sempre le disposizioni normative più aggiornate e di consultare un professionista fiscale per casi specifici, in quanto la normativa in materia di operazioni internazionali è soggetta a frequenti aggiornamenti.

Domande frequenti

Sì, dal 2024 anche i forfettari che effettuano operazioni con soggetti non residenti in Italia sono tenuti a inviare l'esterometro tramite file XML allo SDI. L'obbligo scatta per acquisti da soggetti UE superiori a 5.000 euro, mentre per le cessioni di beni verso soggetti UE l'obbligo rimane anche in assenza di fattura elettronica.
No, le cessioni di beni effettuate da forfettari verso soggetti passivi UE non costituiscono cessioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 41 comma 2-bis del DL 331/93, quindi rientrano nella disciplina delle operazioni interne. Di conseguenza non è richiesta l'iscrizione al VIES né l'emissione di fattura elettronica obbligatoria, ma rimane l'obbligo dell'esterometro.
Se gli acquisti da soggetti passivi UE superano la soglia dei 10.000 euro annui, scatta il meccanismo dell'acquisto intracomunitario con obbligo di applicare il reverse charge. Il forfettario dovrà integrare la fattura con l'IVA ed effettuare una liquidazione teorica dell'imposta, versando la differenza allo Stato senza possibilità di detrazione.
In linea generale i forfettari non possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti da non residenti. Tuttavia, a partire dal 2024, è possibile recuperare l'imposta versata in caso di acquisto di beni strumentali o servizi per un importo superiore a 2.582,28 euro, con esclusione dei servizi connessi all'esportazione di beni.
Le prestazioni di servizi verso paesi extra-UE sono soggette a IVA se il cliente è un soggetto passivo IVA, mentre le cessioni di beni verso paesi extra-UE sono generalmente esenti IVA. La corretta classificazione del servizio come 'generico' o 'specifico' determina il paese in cui l'imposta deve essere applicata.