Rottamazione-ter: riapertura dei termini per chi è rimasto fuori

Rottamazione-quater: la definizione agevolata attualmente in vigore

Nota: questo articolo è stato aggiornato. La rottamazione-ter e la relativa riapertura dei termini descritta in precedenza sono ormai scadute. Di seguito trovate le informazioni aggiornate sulla misura attualmente vigente.

Premessa

Dopo la rottamazione-ter (D.L. n. 119/2018), il legislatore è intervenuto con ulteriori edizioni della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La misura più recente è la cosiddetta Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 231-252, che ha consentito di definire i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rottamazione-quater: disciplina generale

La rottamazione-quater ha riproposto la possibilità di estinguere i debiti con il Fisco senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Possono essere definiti i carichi affidati all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il piano di pagamento prevede:

  • Un pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate nell'arco di cinque anni;
  • Le prime due rate pari ciascuna al 10% dell'importo dovuto;
  • Le restanti rate di pari importo, con scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il tasso di interesse applicato per la rateizzazione è del 2% annuo.

Situazione aggiornata al 2025-2026

Le principali scadenze della rottamazione-quater si sono già concluse. Tuttavia, a seguito di proroghe e interventi normativi successivi, alcuni termini sono stati modificati nel corso del tempo. Si consiglia di verificare la propria posizione direttamente sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) o di rivolgersi a un professionista abilitato per aggiornamenti in tempo reale.

Eventuali nuove misure agevolative

Il legislatore italiano ha dimostrato una tendenza ricorrente a reintrodurre misure di definizione agevolata. Si raccomanda di monitorare i provvedimenti normativi più recenti (decreti legge e leggi di bilancio) per verificare l'eventuale introduzione di nuove edizioni della rottamazione o di altre misure di pace fiscale applicabili alla propria situazione debitoria.

Ultimo aggiornamento: 2026. Per informazioni personalizzate sulla propria situazione fiscale, consultare un commercialista o un consulente fiscale abilitato.

Domande frequenti

La rottamazione-ter è la terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018. Consente di estinguere i debiti con il Fisco affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2017, senza dover pagare sanzioni e interessi di mora. Sono esclusi i ruoli affidati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017.
La bozza di decreto legge fiscale (art. 36) ha spostato il termine per il pagamento della prima o unica rata dal 31 luglio al 30 novembre 2019. Ciò ha permesso a chi non aveva pagato entro luglio di non perdere il diritto alla sanatoria. Sono stati inclusi anche i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-bis senza poi provvedere al pagamento nei termini.
La rottamazione-ter prevede un massimo di 18 rate dilazionate in cinque anni, con le prime due pari ciascuna al 10% dell'importo dovuto, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, di pari importo, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. Il tasso di interesse applicato per la dilazione è del 2% annuo, calcolato dal 1° agosto 2019.
La normativa prevede una tolleranza massima di cinque giorni per i pagamenti tardivi, la cosiddetta misura del 'lieve inadempimento'. Se il ritardo nel versamento di una rata non supera i 5 giorni, la sanatoria rimane comunque efficace. In caso di ritardo superiore ai 5 giorni, si decade dal beneficio della definizione agevolata.
Sì, la riapertura dei termini prevista dall'art. 36 della bozza di decreto fiscale include espressamente anche i soggetti che avevano presentato istanza di rottamazione-bis risultando poi inadempienti al pagamento. Per questi contribuenti il termine per effettuare il versamento della prima o unica rata è stato fissato al 30 novembre 2019. La norma ha quindi equiparato tutti i debitori nelle situazioni descritte, indipendentemente dall'edizione di rottamazione a cui avevano originariamente aderito.