Riduzione Irpef: quanto tempo un Lavoratore deve risiedere all'Estero?

Riduzione IRPEF: quanto tempo un lavoratore deve risiedere all'estero? (Normativa aggiornata 2024)

Il regime agevolativo per i lavoratori impatriati è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 209/2023 (decreto legislativo attuativo della riforma fiscale internazionale), applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Chi ha effettuato il trasferimento prima di tale data continua ad applicare la normativa previgente (D.L. 34/2019).

Di seguito si analizzano i requisiti e i benefici previsti dalla nuova disciplina.

Chi sono i lavoratori impatriati?

I lavoratori impatriati sono soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 50% (ovvero il 50% del reddito concorre alla formazione del reddito complessivo), applicabile per un periodo di 5 anni a partire dall'anno del trasferimento della residenza fiscale.

Requisiti per accedere al regime agevolativo (D.Lgs. 209/2023)

Per beneficiare del regime impatriati dal 2024 è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • Non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti al trasferimento (requisito valido sia per laureati che per non laureati);
  • Impegnarsi a rimanere residenti in Italia per almeno 4 anni dal trasferimento;
  • Svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
  • Essere in possesso dei requisiti di alta qualificazione o specializzazione oppure, in alternativa, non essere stati residenti in Italia per il periodo minimo richiesto.

Lavoratori impatriati: il requisito della residenza all'estero

A differenza della normativa previgente, il D.Lgs. 209/2023 prevede un unico requisito minimo di non residenza in Italia pari a 3 periodi d'imposta, applicabile sia ai lavoratori laureati che a quelli non laureati. Non è più richiisto il periodo minimo di 24 mesi di lavoro/studio all'estero previsto in precedenza per i laureati, né i 5 anni di non residenza previsti per i non laureati dalla normativa precedente.

Rimane fermo il principio per cui sono residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (184 in caso di anno bisestile) risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sono alternative tra loro.

Durata e misura del beneficio

  • La riduzione della base imponibile al 50% si applica per 5 periodi d'imposta a decorrere dall'anno del trasferimento della residenza;
  • In presenza di figli minori o di acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia, il beneficio può essere esteso a ulteriori 3 periodi d'imposta (per un totale di 8 anni), con la base imponibile ridotta al 50%;
  • In caso di 3 o più figli minori, la base imponibile è ridotta al 40% per gli ulteriori 3 periodi d'imposta aggiuntivi.

Normativa transitoria: chi rientra prima del 2024

I soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 continuano ad applicare il regime previgente (D.L. 34/2019 e D.Lgs. 147/2015), con le relative regole: riduzione della base imponibile al 50%, durata di 4 anni, e requisiti differenziati tra laureati (24 mesi di lavoro/studio all'estero) e non laureati (5 anni di non residenza in Italia).

Si raccomanda di consultare un professionista fiscale per valutare la propria situazione specifica alla luce delle norme vigenti.

Domande frequenti

Il periodo minimo di residenza all'estero dipende dal titolo di studio posseduto. Per i lavoratori laureati è sufficiente aver svolto attività lavorativa o di studio all'estero per almeno 24 mesi consecutivi, senza un requisito specifico di residenza anagrafica; per i lavoratori non laureati, invece, è richiesta la non residenza in Italia per almeno 5 periodi d'imposta precedenti al trasferimento.
Non è obbligatorio essere iscritti all'AIRE per i lavoratori impatriati laureati, ma è necessario non aver avuto né la dimora abituale né il centro principale dei propri affari e interessi in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al rientro. Ad esempio, un lavoratore che ha lavorato due anni in Svizzera mantenendo la residenza anagrafica in Italia non può accedere all'agevolazione.
La riduzione della base imponibile IRPEF del 50% si applica per i 4 anni successivi all'anno in cui viene effettuato il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il beneficio decorre quindi dall'anno del rientro e dura complessivamente per quattro periodi d'imposta.
I lavoratori non laureati, sia dipendenti che autonomi, non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti al trasferimento e devono impegnarsi a rimanere in Italia per almeno 2 anni. Devono inoltre svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
No, la normativa non richiede che l'attività lavorativa svolta in Italia sia coerente con il titolo di studio posseduto. È sufficiente possedere un diploma di laurea triennale o magistrale e aver svolto attività lavorativa o di studio all'estero per almeno 24 mesi in modo continuativo.