Tassazione docenti e lezioni private

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la tassazione per i docenti che impartiscono lezioni private con l'interpello n. 63 del 8 marzo 2024.

La scelta del regime di tassazione per le lezioni private dipende principalmente dal guadagno annuale che il docente ricava da questa attività e dall'abitualità, considerata a tutti gli effetti una seconda attività lecita.

Nel caso specifico dei docenti titolari di cattedra, bisogna distinguere il caso in cui le lezioni private vengano impartite in modo occasionale e non ricorrente dal caso in cui queste vengano impartite con il requisito dell'abitualità. Questo vuole dire che ogni situazione deve essere valutata sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione.

Se le lezioni vengono svolte in modo non programmato e saltuario, non superando i 5.000 euro lordi l'anno, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento formale o sostanziale. Non è neanche obbligatorio emettere una ricevuta fiscale, se non in caso di compensi superiori a 77,47 euro. In tal caso, la ricevuta non fiscale deve essere munita di una marca da bollo da 2,00 euro.

Nel caso in cui le prestazioni siano caratterizzate dal requisito dell'abitualità, dal punto di vista fiscale il docente è considerato un professionista e vi è l'OBBLIGO di apertura di partita IVA.

Riprendendo l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): "A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari".

Pertanto il docente titolare di cattedra che impartisce anche lezioni private abitualmente può decidere tra 2 opzioni:

  • Regime forfetario: applicando un'aliquota del 15% sul reddito, con obbligo di fattura e nessuna applicazione dell'IVA. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), la soglia generale di ricavi per accedere al regime forfetario è stata innalzata a 85.000 euro annui. Il docente è inoltre escluso dal regime se percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro.
  • Regime speciale (legge 30 dicembre 2018): attraverso un'imposta sostitutiva IRPEF del 15% sui compensi, con obbligo di fatturazione ed esenzione dell'IVA.

ATTENZIONE: l'Agenzia delle Entrate precisa che il regime "speciale" e quello "forfetario" non sono tra loro compatibili.

In aggiunta, nel caso di regime forfetario, i docenti devono versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS calcolati sulla base imponibile del 24% del reddito. Si ricorda che con la soglia attuale a 85.000 euro, in caso di superamento nel corso dell'anno, il regime cessa di applicarsi dall'anno successivo; se invece i ricavi superano i 100.000 euro nel corso dell'anno, il regime cessa immediatamente con obbligo di applicazione dell'IVA dalle operazioni successive al superamento.

Ecco alcuni esempi di attività che possono essere considerate occasionali:

  • Un docente che impartisce lezioni private a un solo studente una volta al mese.
  • Un musicista che occasionalmente offre lezioni private di chitarra.
  • Un traduttore che sporadicamente fornisce lezioni private di lingua straniera.

Invece, le seguenti attività NON sono considerate occasionali:

  • Un docente che impartisce lezioni private a più studenti con frequenza regolare.
  • Un personal trainer che offre lezioni private a domicilio su base settimanale.
  • Un insegnante di yoga che tiene corsi privati a un gruppo di persone due volte a settimana.

La scelta del regime contabile è un passo importante che può avere implicazioni significative a livello fiscale e previdenziale. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un Commercialista per ricevere una valutazione personalizzata e scegliere il regime più adatto alle proprie esigenze.

Domande frequenti

Un docente è obbligato ad aprire la partita IVA quando le lezioni private vengono svolte con il requisito dell'abitualità, ovvero in modo regolare e ricorrente. In questo caso, dal punto di vista fiscale il docente è considerato un professionista e deve scegliere tra il regime forfetario o il regime speciale previsto dalla legge di bilancio 2019.
Se le lezioni private vengono svolte in modo saltuario e non programmato, non superando i 5.000 euro lordi annui, il docente non è tenuto ad alcun adempimento formale o sostanziale. L'unico obbligo è emettere una ricevuta non fiscale con marca da bollo da 2,00 euro nel caso in cui il singolo compenso superi i 77,47 euro.
Entrambi i regimi prevedono un'aliquota del 15% e l'esenzione IVA, ma si distinguono per alcuni aspetti rilevanti. Nel regime forfetario è previsto il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS calcolati al 24% del reddito imponibile, mentre nel regime speciale (legge 30 dicembre 2018, n. 145) l'imposta sostitutiva del 15% si applica direttamente sui compensi lordi. I due regimi non sono tra loro compatibili, come precisato dall'Agenzia delle Entrate.
Sì, il docente in regime forfetario può essere escluso se supera i 30.000 euro di ricavi lordi derivanti dall'attività di lezioni private. Inoltre, l'esclusione scatta anche se il docente percepisce altri redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 20.000 euro annui.
La distinzione tra occasionalità e abitualità deve essere valutata caso per caso, sulla base delle fattispecie concrete. In linea generale, sono considerate occasionali le lezioni impartite in modo non programmato e saltuario (ad esempio a un solo studente una volta al mese), mentre sono abituali quelle svolte con frequenza regolare a più studenti. Non esiste un criterio numerico fisso: è l'insieme delle circostanze concrete a determinare la natura dell'attività.