Tende da sole con detrazione 65%

Per contenere il calore solare stai valutando l'installazione di tende esterne motorizzate, con comando a distanza e dispositivo antivento. Ecco cosa sapere sulla detrazione fiscale attualmente applicabile.

Detrazione Ecobonus per le schermature solari nel 2025-2026

La detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari rientra nell'Ecobonus, disciplinato dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni. A seguito delle Leggi di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e 2025 (L. 207/2024), le aliquote di detrazione sono state ridotte rispetto al passato. Per gli anni 2025 e 2026, la detrazione per le schermature solari è pari al 50% per le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili residenziali, salvo ulteriori proroghe o modifiche normative. Si consiglia di verificare sempre la normativa aggiornata o consultare un professionista fiscale prima di procedere.

Nelle spese agevolate rientrano anche le spese di collegamento elettrico, poiché costituiscono parte integrante del lavoro e garantiscono il corretto funzionamento della struttura, purché eseguite contestualmente nell'ambito dell'appalto di fornitura delle tende motorizzate.

Viceversa, nel caso in cui la motorizzazione sia affidata a un'altra impresa con appalto differente, la spesa sostenuta potrebbe rientrare nella detrazione per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa), con aliquota anch'essa soggetta alle variazioni introdotte dalle ultime Leggi di Bilancio.

Requisiti tecnici

Le schermature solari devono rispettare specifici requisiti di trasmittanza termica come previsto dalla normativa tecnica di riferimento (allegato M del D. Lgs. 311/2006 e successive integrazioni). Le tende esterne, anche motorizzate, rientrano in tale categoria, così come i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

Adempimenti burocratici

Per le schermature solari è prevista l'asseverazione dell'intervento, anche se è generalmente ritenuta sufficiente una certificazione fornita dal produttore. A differenza di altri interventi, non è necessario l'attestato di prestazione energetica (APE). È necessario trasmettere all'ENEA la scheda informativa tramite il portale dedicato (enea.it), entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Si raccomanda di verificare il modello e le modalità di trasmissione aggiornati sul sito ufficiale ENEA, poiché le procedure potrebbero essere state aggiornate rispetto alle versioni precedenti.

Nota bene: Il quadro normativo sulle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica è in continua evoluzione. Prima di procedere con i lavori, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale per verificare le condizioni aggiornate e massimizzare i benefici fiscali disponibili.

Domande frequenti

Sì, le tende esterne motorizzate rientrano nella categoria delle schermature solari ammesse alla detrazione fiscale. Sono agevolabili anche i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, purché rispettino i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla normativa vigente.
Sì, le spese di collegamento elettrico sono detraibili nella misura prevista per le schermature solari, in quanto costituiscono parte integrante del lavoro e garantiscono il corretto funzionamento della struttura. È però necessario che vengano eseguite contestualmente nell'ambito dello stesso appalto di fornitura delle tende motorizzate.
Se la motorizzazione è affidata a un'impresa diversa con un appalto separato, la spesa non beneficia dell'aliquota maggiorata per le schermature solari. In tal caso, la spesa rientra nella detrazione del 50% come intervento di manutenzione straordinaria su edificio residenziale.
No, a differenza di altri interventi di efficientamento energetico come i pannelli solari, per le schermature solari non è richiesto l'attestato di certificazione energetica. È ritenuta sufficiente una certificazione fornita dal produttore come asseverazione dell'intervento.
Per usufruire della detrazione sulle schermature solari è necessario trasmettere all'ENEA la scheda informativa (modello F, DM 11 marzo 2011) al termine dei lavori, entro 90 giorni dalla loro conclusione. Non è invece richiesto l'attestato di certificazione energetica, essendo sufficiente la certificazione del produttore come asseverazione dell'intervento.