L'ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026 della Prima Sezione civile della Corte di cassazione interviene su un tema apparentemente circoscritto — la corretta determinazione del valore di liquidazione nel concordato preventivo in continuità indiretta — ma lo fa con un'affermazione di sistema: il controllo di ammissibilità rimesso al tribunale non può ridursi a un vaglio di ritualità formale della domanda, ma deve investire la sostanza economica e giuridica del piano, secondo un criterio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione.
Questa nota si propone di ricostruire la vicenda e il principio di diritto enunciato, per poi collocarli in un contesto più ampio, di rilievo pratico immediato per l'attività professionale: quello del rapporto fra continuità aziendale, relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili imposta dall'art. 2086, comma 2, c.c. Si richiamerà, inoltre, per analogia metodologica, il principio di revisione ISA Italia 570 in tema di continuità aziendale, quale utile parametro di rigore tecnico per la costruzione e la verifica dei piani, pur nella consapevolezza — che si intende sin d'ora precisare — che tale principio non è la fonte diretta degli obblighi dell'attestatore ex art. 87 CCII, bensì un riferimento metodologico mutuabile dalla prassi di revisione.
La vicenda trae origine da una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, fondata sulla cessione dell'azienda a un terzo individuato all'esito di una procedura competitiva già condotta nella fase prenotativa del procedimento. Il prezzo offerto per il complesso aziendale risultava superiore al valore che sarebbe stato ottenuto attraverso una stima atomistica e disgregativa dei singoli beni, ossia nell'ipotesi di una liquidazione «per pezzi» del patrimonio.
La società proponente aveva qualificato la differenza tra i due valori — pari, nel caso di specie, a euro 2.321.618,80 — come «plusvalore concordatario», da distribuire ai creditori secondo il meccanismo della relative priority rule (RPR), anziché secondo la tradizionale absolute priority rule (APR).
Il Tribunale di Vicenza, aderendo alle conclusioni del commissario giudiziale, dichiarava inammissibile la proposta. La Corte d'appello di Venezia, con decreto n. 1851/2025 depositato il 31 ottobre 2025, rigettava il reclamo ex art. 47, comma 5, CCII e confermava l'inammissibilità. Avverso tale decreto la società proponente ricorreva per cassazione, articolando due motivi:
• con il primo motivo si deduceva la violazione degli artt. 84, comma 6, 87, comma 1, lett. c) e comma 3, e 112, comma 2, CCII, sostenendo che il controllo sulla corretta determinazione del valore di liquidazione competerebbe soltanto alla fase di omologazione, e non anche a quella di ammissione al procedimento;
• con il secondo motivo si censurava la violazione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, sostenendo che, una volta acquisita un'offerta validata da procedura competitiva, questa non potrebbe che «concorrere» alla determinazione del valore di liquidazione, impedendo di qualificare come plusvalore concordatario la differenza fra tale offerta e la stima — inferiore — fondata sulla liquidazione atomistica.
2. Una precisazione necessaria: inammissibilità del ricorso e principio di diritto nell'interesse della legge
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Attenzione: la pronuncia non ha riformato né confermato nel merito la decisione dei giudici di Vicenza e Venezia La Cassazione ha dichiarato il ricorso stesso inammissibile, in continuità con l'orientamento consolidato — già formatosi sotto la legge fallimentare (Cass., Sez. Un., n. 27073/2016; Cass. nn. 219/2019, 7490/2019, 10019/2019, 22442/2021, 31958/2025) e da ultimo ribadito sotto il CCII (Cass. 28 novembre 2025, n. 31176) — secondo cui il provvedimento che conferma la declaratoria di inammissibilità del concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è pertanto impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. È stata dichiarata inammissibile anche la costituzione con controricorso del Commissario giudiziale, non essendo questi parte in senso sostanziale del giudizio concordatario, bensì ausiliario del giudice privo di autonoma legittimazione (Cass., Sez. I, ord. n. 40483/2021). Nondimeno, data la rilevanza nomofilattica della questione e la sua idoneità a riproporsi in una serie di casi futuri, la Corte — su richiesta del Procuratore Generale — ha comunque enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. |
Il rilievo non è meramente formale. Il principio di diritto enunciato orienta autorevolmente la futura prassi dei tribunali di merito, ma non ha prodotto alcun effetto sulle parti del giudizio: nessuna statuizione è stata resa, in favore o in sfavore della ricorrente, sul merito della vicenda concreta. Si tratta, in altri termini, di un precedente nomofilattico "puro", enunciato nell'interesse della legge, che merita di essere segnalato ai clienti con la dovuta precisione tecnica, per evitare l'impressione — talvolta veicolata dalla stampa specializzata — che la Cassazione abbia "deciso" il caso concreto riformando le corti di merito.
Il principio enunciato dalla Corte può essere così sintetizzato: nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale, secondo un criterio di legalità sostanziale, riguarda anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), CCII. La corretta individuazione di tale valore assolve una duplice funzione:
• una funzione informativa, essenziale ai fini del consapevole ed informato esercizio del voto da parte dei creditori;
• una funzione di parametro di legittimità della proposta, nell'ipotesi in cui questa preveda il soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule.
Ne discende, come corollario applicativo, che nel caso di continuità indiretta fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali — tanto più quando l'offerta sia stata validata da una procedura competitiva già espletata.
La ratio è di immediata evidenza economica prima ancora che giuridica: se il valore incorporato nell'offerta del terzo sarebbe comunque conseguibile dal curatore in un'eventuale, alternativa liquidazione giudiziale, non è corretto sottrarlo artificialmente allo scenario liquidatorio per presentarlo, nello scenario concordatario, come un surplus generato dalla proposta. Il plusvalore concordatario, per essere tale, deve corrispondere a una ricchezza realmente prodotta dalla soluzione negoziale e non conseguibile nello scenario alternativo — non al risultato di un artificio nella base di raffronto.
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Absolute Priority Rule (APR) |
Relative Priority Rule (RPR) |
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Il valore eccedente quello di liquidazione va distribuito rispettando rigidamente l'ordine delle cause di prelazione: nessuna classe inferiore riceve nulla finché la classe superiore non è soddisfatta integralmente. |
È sufficiente che le classi ricevano, nel complesso, un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore (art. 84, comma 6, CCII). |
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Maggiore rigidità, minore flessibilità negoziale. |
Maggiore flessibilità, ma espone la proposta a un controllo più stringente sulla corretta quantificazione del valore di liquidazione, che qui funge da parametro di legittimità. |
È proprio quest'ultimo profilo — l'utilizzo della RPR — a rendere, nel caso di specie, imprescindibile una determinazione rigorosa del valore di liquidazione: un errore nella base di confronto non è una mera imprecisione tecnica, ma può rendere illegittima la distribuzione del valore eccedente e, con essa, compromettere l'ammissibilità stessa del concordato.
Il passaggio motivazionale più significativo dell'ordinanza, ai fini della presente analisi, riguarda la natura del giudizio di ammissibilità ex art. 47 CCII. Secondo la Corte, tale giudizio non può arrestarsi a una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della documentazione prescritta, ma deve estendersi — oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano — al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione (richiamando Cass., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605).
La continuità aziendale, dunque, non può essere affidata a una dichiarazione programmatica o a un'etichetta apposta alla proposta. Deve emergere, sin dalla fase di ammissibilità, come un progetto giuridicamente sostenibile, economicamente coerente e costruito su valori verificabili, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, a mente del quale la domanda di accesso al concordato in continuità è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
La conseguenza pratica è di rilievo: l'onere di costruire, fin dal deposito della domanda, un impianto probatorio e valutativo solido — e non rinviabile, come sostenuto (invano) dalla ricorrente, alla successiva fase di omologazione — grava sul debitore e, per suo tramite, sul professionista che lo assiste nella predisposizione del piano e sull'attestatore chiamato a validarlo.
È in questo quadro che la relazione del professionista indipendente assume una centralità che va ben oltre il ruolo di mero adempimento documentale. Ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è idoneo a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello conseguibile in sede di liquidazione giudiziale.
Si tratta di un requisito richiesto a pena di inammissibilità della proposta concordataria: senza attestazione — o con un'attestazione carente, non plausibile, non metodologicamente corretta — la proposta non supera la soglia di accesso alla procedura.
5.1 L'attestazione non vincola il giudice
La Cassazione ribadisce, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite del 23 gennaio 2013, n. 1521 — principio che conserva piena attualità sotto il vigore del Codice della crisi — che la relazione dell'attestatore non produce alcun effetto vincolante per il giudice. Si tratta di valutazioni che, al pari di quelle svolte da un ausiliario del giudice, possono essere oggetto di sindacato giudiziale sotto un duplice profilo: la correttezza metodologica seguita dall'attestatore, e l'attendibilità delle basi economiche e valoriali utilizzate a sostegno della certificazione attestativa.
Il dato di novità dell'ordinanza in commento è l'esplicitazione di questo sindacato con riferimento specifico alla determinazione del valore di liquidazione e, per suo tramite, alla costruzione del plusvalore concordatario: non basta che l'attestatore affermi la sostenibilità del piano; occorre che la ricostruzione del valore di liquidazione sia ancorata alla realtà economica concretamente emersa al momento della domanda, e non a un dato meramente teorico o a una convenzione contabile disancorata dai fatti.
Il rigore che la Cassazione richiede al piano e all'attestazione non si genera nel momento della crisi conclamata. Trae origine, o dovrebbe trarla, a monte: nella capacità dell'impresa di produrre, con continuità e nel corso della gestione ordinaria, dati contabili, gestionali e prospettici affidabili. È questo il senso sistemico dell'obbligo, introdotto dall'art. 375 CCII nel corpo dell'art. 2086, comma 2, c.c., di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.
Il collegamento con il caso in commento è diretto, benché non esplicitato in sentenza: la stima del valore di liquidazione, la valutazione della congruità e della validità dell'offerta del terzo, la costruzione — o l'insussistenza — di un plusvalore concordatario reale presuppongono un sistema di controllo di gestione e di reporting capace di alimentare, con continuità, dati attendibili sui quali l'attestatore possa fondare un giudizio metodologicamente solido e resistente al sindacato giudiziale.
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Il punto critico per la pratica professionale Un'impresa priva di adeguati assetti giunge alla soglia del concordato con dati ricostruiti ex post, spesso approssimativi o discontinui. In questi contesti l'attestatore è chiamato non a validare, ma a ricostruire da zero informazioni che, ove gli assetti fossero stati adeguati, sarebbero state già disponibili in forma strutturata. Il rischio concreto è quello riscontrato nel caso Vicenza/Venezia: un'inammissibilità pronunciata non per l'infondatezza del progetto industriale in sé, ma per la debolezza della base informativa e valutativa su cui il piano è costruito. |
Sul piano della responsabilità, va ricordato che la violazione dell'obbligo di istituire adeguati assetti non è un precetto di stile privo di conseguenze: rileva, in presenza dei relativi presupposti, anche ai fini della responsabilità degli amministratori ex artt. 2392 e 2476 c.c., quando la tardiva o carente rilevazione dei segnali di crisi comprometta le concrete possibilità di soluzione in continuità aziendale — possibilità che, come insegna l'ordinanza in commento, devono potersi dimostrare con dati verificabili già nella fase di ammissione, e non semplicemente enunciare.
Ne discende un messaggio operativo che lo Studio ritiene di dover sottolineare con la dovuta franchezza professionale: molte piccole e medie imprese italiane arrivano alla predisposizione del piano concordatario privo di un controllo di gestione strutturato. In questi casi, l'attestazione — per quanto tecnicamente ineccepibile nella forma — rischia di poggiare su fondamenta valoriali fragili, ed è proprio quel tipo di fragilità che l'ordinanza n. 22960/2026 dichiara oggi sindacabile fin dalla soglia di ammissione, e non più solo in sede di omologazione.
Occorre premettere, con onestà tecnica, che il principio di revisione ISA Italia 570 — «Continuità aziendale» — è la norma professionale applicabile al revisore legale o alla società di revisione nella valutazione del presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423-bis c.c.), e non costituisce la fonte diretta degli obblighi dell'attestatore ex art. 87 CCII, il quale opera piuttosto nel solco dei principi di attestazione elaborati in sede professionale (CNDCEC). Ogni sovrapposizione impropria fra i due ambiti andrebbe evitata.
Ciò detto, ISA Italia 570 offre un framework metodologico maturo, collaudato in decenni di prassi di revisione, che risulta utilmente mutuabile — per analogia, non per applicazione diretta — nella costruzione e nella verifica dei piani di concordato in continuità. In particolare, meritano di essere richiamati:
• l'orizzonte temporale di valutazione, tipicamente non inferiore a dodici mesi dalla data di riferimento del giudizio, quale base minima anche per la proiezione della sostenibilità del piano concordatario;
• la distinzione fra incertezza significativa (material uncertainty) sulla continuità e mero dubbio, che impone un livello di analisi e di disclosure proporzionato alla gravità del rischio rilevato;
• la richiesta di piani d'azione della direzione adeguatamente documentati, corredati da un'analisi di sensitività che stress-testi le ipotesi sottostanti in scenari ottimistici, di base e pessimistici;
• la valutazione dell'adeguatezza dell'informativa resa agli stakeholder, quale presidio di trasparenza assimilabile, nel concordato, alla funzione informativa che la Cassazione attribuisce al corretto valore di liquidazione.
Il parallelismo con il principio enunciato nell'ordinanza in commento è, a ben vedere, stretto: la Corte richiede che il valore di liquidazione — e con esso l'intera comparazione prospettica fra concordato e liquidazione — non sia «un dato puramente astratto ed incompatibile rispetto alla soluzione della crisi in concreto prospettata». È esattamente il tipo di verifica di coerenza interna e di ancoraggio alla realtà fattuale che ISA 570 impone al revisore quando esamina i piani predisposti dalla direzione a supporto del presupposto della continuità.
Sul piano operativo, lo Studio ritiene utile suggerire agli attestatori e agli advisor della crisi di mutuare dalla prassi di revisione, quantomeno come standard di riferimento volontario, la disciplina della documentazione a supporto (le working paper delle verifiche svolte), la tracciabilità delle ipotesi sottostanti e l'analisi di sensitività, al fine di irrobustire metodologicamente la relazione ex art. 87 CCII rispetto a un sindacato giudiziale che, dopo questa pronuncia, opera esplicitamente anche in fase di ammissione, e non soltanto in sede di omologazione.
8.1 Per i tribunali
L'ordinanza consolida un trend di irrigidimento del controllo in fase di ammissione. Il beneficio in termini di prevenzione di aperture destinate, un momento dopo, a essere revocate ex art. 106 CCII per difetto sopravvenuto (o, più correttamente, originario ma non rilevato) dei presupposti di cui agli artt. 84-88 CCII è evidente e va salutato con favore. Va tuttavia segnalato, con lo stesso rigore critico, il rischio di un allungamento dei tempi di ammissione, quando l'istruttoria richiesta dal tribunale si sposta, di fatto, alla soglia di ingresso della procedura anziché distribuirsi lungo l'intero arco procedimentale.
8.2 Per gli attestatori e gli advisor della crisi
Aumenta sensibilmente l'esposizione della relazione al sindacato giudiziale, che oggi si estende esplicitamente anche alla ricostruzione del valore di liquidazione e alla plausibilità di eventuali plusvalori concordatari. La relazione deve essere costruita con metodo dichiarato, documentata in modo tracciabile e capace di reggere, fin dal deposito della domanda, un vaglio equivalente per profondità a quello richiesto in sede di omologazione.
8.3 Per gli amministratori e gli imprenditori
La pronuncia rafforza, indirettamente ma concretamente, l'incentivo a investire per tempo in adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Un impianto informativo debole non è più soltanto una violazione statutaria astratta, sanzionabile in sede di responsabilità: si traduce, nella fase di crisi conclamata, in un rischio concreto e immediato di inammissibilità della proposta di concordato, con conseguente preclusione della via della continuità aziendale.
8.4 Per i creditori
Il principio rafforza la tutela informativa dei creditori, poiché il valore di liquidazione — e con esso la percezione del reale beneficio differenziale offerto dal concordato rispetto alla liquidazione giudiziale — deve riflettere la realtà economica concretamente accertata, e non costruzioni contabili prive di riscontro nei fatti di causa.
8.5 Un caveat conclusivo
Va infine ribadito, per completezza e correttezza metodologica, che il principio enunciato, per quanto autorevole e nomofilatticamente rilevante, resta un obiter rispetto al caso concreto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile e nessuna statuizione di merito è stata resa in favore o in sfavore della parte ricorrente. Si tratta di un dato da tenere presente nella comunicazione ai clienti, per evitare sovrastime dell'effetto immediato — e dell'efficacia vincolante in senso proprio — della pronuncia sui singoli procedimenti in corso.
L'ordinanza n. 22960/2026 salda tre piani che, nella prassi professionale quotidiana, vengono talvolta trattati separatamente: la legalità sostanziale del giudizio di ammissibilità del concordato in continuità, l'affidabilità tecnica e metodologica della relazione di attestazione, e la qualità degli assetti organizzativi a monte, imposta dall'art. 2086, comma 2, c.c. Per lo Studio, il messaggio operativo che se ne trae è chiaro: la tenuta di un concordato in continuità aziendale non si gioca al momento del deposito della domanda, ma nei mesi — spesso negli anni — che lo precedono, nella capacità dell'impresa di generare dati affidabili attraverso adeguati assetti; e si consolida, a valle, nella robustezza metodologica dell'attestazione, oggi sindacabile con la medesima profondità sia in fase di ammissione sia in sede di omologazione.