Credito imposta R&S: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e aggiornamenti normativi
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione nr. 122 del 11/10/2017, ha fornito chiarimenti in merito all'ammissibilità al credito di imposta per spese di Ricerca e Sviluppo (R&S) dei prototipi e delle spese di verifica e collaudo, con specifico riferimento agli studi clinici in ambito farmaceutico. Attenzione: la normativa sul credito d'imposta R&S è stata significativamente modificata a partire dal 2020. Le aliquote e le condizioni descritte nella risoluzione originale non sono più integralmente in vigore.
Quadro normativo aggiornato (2024-2026)
Il credito d'imposta R&S è attualmente disciplinato dall'articolo 1, commi 198-209, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e successive modificazioni. Le aliquote in vigore per il periodo 2024-2026 sono le seguenti:
- Ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale: aliquota del 10% delle spese ammissibili (con massimale annuo di 5 milioni di euro);
- Innovazione tecnologica: aliquota del 5% (massimale 2 milioni di euro), elevata al 10% per innovazioni orientate alla transizione ecologica o digitale 4.0;
- Design e ideazione estetica: aliquota del 5% (massimale 2 milioni di euro).
Si ricorda che il Decreto Legge 39/2024 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di documentazione obbligatoria e riversamento spontaneo per i crediti eventualmente fruiti in modo non corretto negli anni precedenti. È consigliabile verificare la propria posizione con un consulente fiscale qualificato.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli studi clinici (risoluzione nr. 122/2017)
Pur tenendo conto delle modifiche normative intervenute, i chiarimenti interpretativi forniti nella risoluzione nr. 122/2017 in merito alla natura degli studi clinici restano un utile riferimento per valutare la qualificabilità delle attività come R&S. Di seguito i punti principali.
Studi Clinici
1) Studi clinici non interventistici (osservazionali)
Sono definiti dall'articolo 2.1 della circolare 2 settembre 2002, n. 6, del Ministero della Salute quali studi centrati su problemi o patologie nel cui ambito i medicinali sono prescritti nel modo consueto conformemente alle condizioni fissate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Secondo le Linee guida AIFA (determinazione del 20.3.2008), mediante tali studi vengono svolte: (i) valutazioni epidemiologiche, farmacoepidemiologiche e di farmacosorveglianza; (ii) valutazioni del profilo di sicurezza di farmaci nelle normali condizioni di uso su grandi numeri di pazienti; (iii) stime economiche, di qualità, prescrittive e di carichi assistenziali.
Per ogni studio osservazionale è necessario elaborare un protocollo di ricerca e notificarne l'avvio al comitato etico locale per approvazione formale o presa d'atto (art. 2.4 della circ. n. 6 del 2002 e art. 10 delle Linee guida AIFA).
2) Studi clinici di fase IV
Rappresentano studi cosiddetti post-registrativi, ossia condotti successivamente all'immissione in commercio del farmaco. Tali studi costituiscono l'ultima fase della sperimentazione clinica, possono essere sia terapeutici che osservazionali, e sono condotti su ampie casistiche di pazienti per verificare il valore terapeutico del farmaco in condizioni reali (cd. real life) e la tollerabilità dello stesso.
Inoltre, gli studi clinici condotti dopo l'immissione del prodotto sul mercato che indagano nuove indicazioni, nuove vie di somministrazione o nuove associazioni vanno considerati come studi su nuovi prodotti medicinali, con conseguente potenziale ammissibilità al credito d'imposta R&S.
Adempimenti documentali
Ai fini della fruizione del credito d'imposta R&S, è oggi obbligatorio predisporre adeguata documentazione tecnica che attesti la natura delle attività svolte. Si raccomanda di conservare: relazioni tecniche dettagliate, certificazioni di esperti qualificati (anche tramite perizia giurata), contratti con eventuali soggetti terzi e tutta la documentazione contabile a supporto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla corretta classificazione delle attività ammissibili.
Ultimo aggiornamento: 2026. Si consiglia di verificare sempre la normativa vigente con un professionista fiscale abilitato, in quanto la disciplina del credito d'imposta R&S è soggetta a frequenti modifiche legislative.