Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

La normativa fiscale italiana ha previsto, a partire dal 2019, la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA), in materia di conversione in credito d'imposta, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta 2017. Tale piano di deducibilità è articolato dal 2019 al 2029, con percentuali stabilite in deroga alla disciplina generale. Per il 2018 non è stata concessa alcuna deducibilità.

Si ricorda che le divergenze tra la normativa civilistica in materia di redazione del bilancio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile possono fare emergere una differenza tra il risultato economico e il reddito imponibile in un determinato esercizio. Tale differenza è temporanea quando è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Nel caso in cui alla differenza temporanea consegua il pagamento anticipato di un'imposta rispetto all'esercizio di competenza, nel conto economico e nello stato patrimoniale vengono registrate delle poste di "rettifica" con lo scopo di riconciliare l'imposta dovuta a fini fiscali con quella di competenza.

Le attività per imposte anticipate (DTA) rappresentano la voce contabile che, nello stato patrimoniale del bilancio, compensa la voce dei debiti tributari per la quota di competenza di esercizi futuri. Le DTA possono essere trasformate in credito d'imposta qualora nel bilancio individuale sia rilevata una perdita d'esercizio ai fini IRES, ovvero emerga un valore della produzione netta negativo ai fini IRAP.

Con riferimento all'ammortamento dei beni immateriali, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che:

  • Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, per un ammontare non superiore al 50% del costo.
  • Le quote relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
  • Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
  • Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

Piano di rimodulazione delle quote deducibili (2019-2029)

La rimodulazione è riferita alle quote non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2017. Le percentuali di deducibilità sull'ammontare complessivo sono le seguenti:

  • 5% – periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (già trascorso)
  • 3% – periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (già trascorso)
  • 10% – periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (già trascorso)
  • 12% – periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (in corso: anni 2022-2025 già trascorsi; 2026 e 2027 ancora applicabili)
  • 5% – periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029

Si precisa che restano ferme le quote di ammortamento precedentemente determinate, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla suddetta rimodulazione. La differenza di ammontare tra le quote precedenti e quelle rideterminate è resa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Aggiornamento 2026: Alla data attuale, i periodi d'imposta dal 2019 al 2025 risultano già trascorsi. Le imprese interessate possono ancora beneficiare della quota del 12% per il periodo d'imposta 2026 e 2027, e successivamente delle quote del 5% per il 2028 e il 2029. Si raccomanda di verificare con il proprio consulente fiscale l'eventuale impatto di modifiche normative intervenute successivamente, in particolare con le Leggi di Bilancio dal 2021 in poi, che potrebbero aver introdotto ulteriori aggiornamenti alla disciplina delle DTA e alla loro conversione in credito d'imposta.

Domande frequenti

La deducibilitĂ  delle quote di ammortamento dell'avviamento consente alle imprese di dedurre fiscalmente il valore iscritto nell'attivo del bilancio a titolo di avviamento. Secondo il TUIR, tali quote sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, ovvero in un arco temporale di 18 anni.
La rimodulazione riguarda le quote non ancora dedotte fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2017 e prevede percentuali specifiche di deducibilità dal 2019 al 2029: ad esempio il 5% nel 2019, il 3% nel 2020, il 10% nel 2021 e il 12% dal 2022 al 2027. Per il 2018 non è prevista alcuna deducibilità, e la differenza residua tra le quote precedenti e quelle rideterminate è resa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
Le attivitĂ  per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) sono poste contabili che nello stato patrimoniale compensano i debiti tributari relativi a quote di competenza di esercizi futuri, originando da differenze temporanee tra normativa civilistica e fiscale. Nel caso dell'avviamento, le DTA sorgono quando le quote di ammortamento civilistiche non sono ancora fiscalmente deducibili, creando un disallineamento temporaneo che si annulla negli esercizi successivi.
Le DTA possono essere trasformate in credito d'imposta qualora nel bilancio individuale venga rilevata una perdita d'esercizio ai fini IRES, oppure emerga un valore della produzione netta negativo ai fini IRAP. Questa conversione rappresenta una misura di tutela per le imprese che si trovano in situazioni di difficoltĂ  economica, consentendo loro di recuperare le imposte anticipate anche in assenza di reddito imponibile.
Il TUIR stabilisce che le quote di ammortamento dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, mentre quelle relative a diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi e formule sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzo contrattuale o legale, per un ammontare non superiore al 50% del costo. Per i diritti di concessione e altri diritti iscritti nell'attivo, la deducibilitĂ  corrisponde alla durata di utilizzo prevista dal contratto o dalla legge.