Tassazione agevolata IRES e IRPEF per gli utili reinvestiti
La normativa fiscale italiana prevede meccanismi di tassazione agevolata per le imprese che reinvestono gli utili nell'attività produttiva e incrementano i livelli occupazionali. Il quadro normativo di riferimento si è evoluto significativamente negli ultimi anni: la cosiddetta 'mini-IRES' al 15%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) e operativa per il periodo d'imposta 2019, è stata abrogata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prima di produrre effetti concreti su larga scala.
A partire dal periodo d'imposta 2024, la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e il D.Lgs. 216/2023, nell'ambito della riforma fiscale, hanno introdotto una nuova IRES premiale: le società soggette ad IRES possono beneficiare di un'aliquota ridotta al 20% (rispetto all'aliquota ordinaria del 24%) a condizione che:
- una quota degli utili dell'esercizio precedente venga accantonata a riserva e destinata a investimenti in beni strumentali materiali o immateriali nuovi, inclusi i beni 4.0;
- vengano effettuate nuove assunzioni di personale dipendente, con preferenza per le categorie svantaggiate;
- non vengano distribuiti dividendi o ridotto il patrimonio netto nei periodi rilevanti.
L'agevolazione si applica anche ai fini IRPEF per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società di persone (snc e sas), in misura equivalente e con le stesse condizioni sostanziali.
Nozione di investimento rilevante
Ai fini dell'agevolazione, per investimento si intende:
- la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Restano esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli non strumentali. Particolare rilievo assumono gli investimenti in tecnologie digitali e transizione ecologica, coerentemente con il Piano Industria/Impresa 4.0.
Riserve di utili rilevanti
Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione contabile (ai sensi dell'art. 2433 c.c.). Sono ammesse al beneficio le riserve costituite con utili effettivamente realizzati e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Costo del personale dipendente
Il costo del personale dipendente rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione comprende le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. La normativa vigente attribuisce maggior peso alle assunzioni stabili e alle categorie protette, in linea con gli obiettivi di politica occupazionale.
Si raccomanda di verificare sempre la normativa aggiornata e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per ciascun periodo d'imposta, poiché la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese è soggetta a frequenti modifiche legislative.