L'amministratore risponde dell'illecito penale per omesso impedimento

L'amministratore di una società fallita è penalmente responsabile se non tenta di impedire atti di dissesto compiuti dagli altri amministratori

La Cassazione, quinta sezione penale, con la Sentenza n. 8544 depositata il 27 febbraio 2019, si è pronunciata in tema di bancarotta semplice affermando la responsabilità dell'amministratore in concorso nei delitti fallimentari commessi dagli altri componenti del Consiglio di amministrazione. I principi espressi in tale pronuncia mantengono piena validità anche nell'attuale quadro normativo, regolato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha abrogato la previgente legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).

La vicenda riguarda un presidente (Tizio) del Consiglio di Amministrazione (CdA) ed un consigliere dello stesso CdA (Caio) di una società a responsabilità limitata (Alfa Srl), dedita all'intermediazione immobiliare, condannati entrambi perché ritenuti responsabili della fattispecie di reato oggi disciplinata dall'art. 323, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 14/2019 (già art. 217, comma 1, n. 4, della previgente legge fallimentare), relativa all'aggravamento del dissesto per omessa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale o con altra grave colpa.

La sentenza in esame prende le mosse da una specifica vicenda che può essere riassunta nei seguenti termini:

  • I due amministratori vengono processati e condannati perché nel periodo in cui esercitavano le loro funzioni avrebbero effettuato operazioni tali da aggravare il dissesto della società senza chiederne il fallimento (oggi: la liquidazione giudiziale, ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019).
  • La situazione di squilibrio economico di Alfa risultava essere ben nota ad entrambi in quanto essa si è aggravata anche in ragione dell'affidamento di svariati ed esosi incarichi di consulenza, retribuiti in anticipo, senza che vi fosse stata data prova che le relative attività siano state effettuate a favore della Società.
  • Nel corso del processo di merito la strategia difensiva del Presidente del consiglio di Amministrazione, Tizio, cercava di discostarsi da quella dell'altro consigliere Caio sul presupposto che il suo mandato sarebbe cessato almeno sette mesi prima rispetto a quello del collega, in virtù di formali dimissioni, e, quindi, la condotta penalmente rilevante a lui eventualmente riferibile sarebbe dovuta essere circoscritta in un periodo più breve.
  • In realtà la Suprema Corte, in motivazione, chiarisce subito tale equivoco facendo leva sul principio di effettività dell'incarico: Tizio - nonostante le dimissioni - ha continuato, nella sostanza, a svolgere il proprio ruolo di Presidente del CdA. Dai verbali di tale organo infatti, è risultato che lo stesso è stato presente alle riunioni, che ha contribuito a redigere la bozza di bilancio - poi presentata all'assemblea dei soci - e che, quindi, quelle dimissioni non erano mai state accettate.

Per meglio comprendere il percorso logico giuridico seguito dai Giudici di piazza Cavour occorre tenere presente le norme di legge applicabili al caso concreto, tenendo conto che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, le fattispecie penali fallimentari sono state trasfuse e parzialmente riformulate negli artt. 322 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019.

In primo luogo, la norma sulla bancarotta semplice (già art. 217 l.fall., oggi art. 323 D.Lgs. n. 14/2019). Tale norma incriminatrice, rispetto alla più severa fattispecie di bancarotta fraudolenta (già art. 216 l.fall., oggi art. 322 D.Lgs. n. 14/2019), punisce i diversi fatti elencati in maniera più lieve: la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

In particolare, il caso in esame si riferisce all'ipotesi di cui al numero 4, vale a dire alla situazione in cui l'imprenditore "ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa". Nella nuova disciplina, il riferimento alla dichiarazione di fallimento è sostituito dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

È necessario che tale condotta, affinché sia punibile, venga poi seguita dalla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale (già sentenza dichiarativa di fallimento), ponendosi quest'ultima come condizione obiettiva di punibilità.

Come noto, lo scopo della liquidazione giudiziale, e delle altre procedure concorsuali, è proprio quello di consentire che i creditori dell'imprenditore possano equamente spartirsi il pregiudizio derivante dal tracollo dell'attività senza che la stessa situazione di crisi possa essere l'occasione per alterare i cespiti patrimoniali rimanenti a danno dei creditori e dunque violare la c.d. par condicio creditorum.

Nota: l'articolo analizza la sentenza Cass. pen. n. 8544/2019, pronunciata sotto la vigenza della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). I riferimenti normativi sono stati aggiornati al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha abrogato la legge fallimentare e rinumerato le relative fattispecie penali. I principi giurisprudenziali espressi dalla Corte rimangono applicabili anche nel nuovo contesto normativo.

Domande frequenti

Sì, secondo la Cassazione (sentenza n. 8544/2019), un amministratore può essere ritenuto penalmente responsabile in concorso per i delitti fallimentari commessi dagli altri componenti del CdA. La responsabilità scatta qualora l'amministratore non abbia tentato di impedire le condotte illecite altrui, pur essendo a conoscenza della situazione di dissesto.
No, le dimissioni formali non sono sufficienti a escludere la responsabilità penale se l'amministratore ha continuato di fatto a svolgere il proprio ruolo. La Suprema Corte ha applicato il principio di effettività dell'incarico: se l'amministratore partecipa alle riunioni e contribuisce alle attività gestionali, le dimissioni non producono effetti esonerativi.
La bancarotta semplice, disciplinata dall'art. 217 del Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), punisce comportamenti meno gravi rispetto alla bancarotta fraudolenta dell'art. 216, con una pena della reclusione da sei mesi a due anni. Tra le condotte punite rientra quella dell'imprenditore che aggrava il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa.
La condizione obiettiva di punibilità nella bancarotta semplice è la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale civile in funzione di giudice fallimentare. Senza tale pronuncia, la condotta dell'imprenditore o dell'amministratore che ha aggravato il dissesto non è punibile, anche se tutti gli altri elementi del reato sono presenti.
Affidare incarichi di consulenza esosi e retribuiti in anticipo, senza prova dell'effettivo svolgimento delle relative attività, configura una condotta idonea ad aggravare il dissesto societario, rilevante ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare. Tale comportamento lede la par condicio creditorum, ossia il principio che garantisce ai creditori una equa distribuzione del patrimonio residuo dell'impresa insolvente.