Saldo e stralcio cartelle: ecco come funziona!

Saldo e stralcio cartelle: come funziona e aggiornamenti 2024-2025

Nota: La misura originaria di saldo e stralcio fu introdotta dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed è ormai conclusa. Dal 2019 ad oggi il legislatore ha introdotto nuovi strumenti di definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali. Di seguito una panoramica aggiornata delle misure vigenti o recentemente concluse.

Premessa: l'evoluzione della pace fiscale in Italia

Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali nacque come misura straordinaria contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 184-199, L. n. 145/2018), rivolta alle persone fisiche in grave difficoltà economica con ISEE fino a 20.000 euro. Nel corso degli anni successivi, il legislatore ha continuato a proporre strumenti analoghi o complementari, tra cui:

  • Rottamazione-quater (Legge n. 197/2022, art. 1, commi 231-252): ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio. Le scadenze di pagamento sono state più volte prorogate fino al 2024-2025 a seguito di eventi calamitosi e proroghe normative.
  • Stralcio automatico dei mini-ruoli (L. n. 197/2022): ha previsto l'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, senza necessità di presentare alcuna domanda.
  • Definizione agevolata 2023 (D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni): ha introdotto ulteriori misure di rateizzazione e definizione per specifiche categorie di contribuenti.

Tipologie di debiti storicamente definibili con il saldo e stralcio originario

La misura del 2018-2019 riguardava esclusivamente i debiti intestati a persone fisiche in grave difficoltà economica, derivanti dall'omesso versamento di:

  • Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972 (Irpef, Iva), con esclusione dei debiti da accertamento;
  • Contributi dovuti agli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, con esclusione di quelli da accertamento.

Erano invece esclusi: i debiti da controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/1973, i tributi locali, le cartelle per violazioni del codice della strada e i cosiddetti mini-ruoli (importi non superiori a 1.000 euro).

Riduzione del debito: come funzionava

Il saldo e stralcio originario prevedeva l'abbattimento integrale di sanzioni e interessi di mora, con versamento del solo capitale in misura ridotta in base alla classe ISEE:

  • ISEE fino a 8.500 euro: versamento del 16% del capitale;
  • ISEE da 8.500 a 12.500 euro: versamento del 20% del capitale;
  • ISEE da 12.500 a 20.000 euro: versamento del 35% del capitale;
  • Contribuenti in stato di sovraindebitamento accertato (legge n. 3/2012): versamento del 10% del capitale.

Cosa fare oggi: strumenti attualmente disponibili

Per i contribuenti che hanno ancora debiti con il Fisco o con gli enti previdenziali, è fondamentale verificare l'esistenza di eventuali misure agevolate in vigore, poiché il legislatore tende a reintrodurle periodicamente. Si consiglia di:

  • Consultare il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) per verificare i propri carichi pendenti e le misure disponibili;
  • Rivolgersi a un consulente fiscale o a un CAF per valutare la propria situazione specifica;
  • Monitorare le leggi di bilancio annuali, che tradizionalmente introducono nuove misure di definizione agevolata.

Ultimo aggiornamento: 2025. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

Domande frequenti

Il saldo e stralcio è riservato esclusivamente alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, con un ISEE fino a 20.000 euro. Riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 e non si applica a soggetti diversi dalle persone fisiche come società o enti.
Rientrano i debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, Iva) e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972, nonché i contributi non versati alle casse previdenziali professionali o alle gestioni INPS dei lavoratori autonomi. Sono invece esclusi i debiti derivanti da accertamenti, dai controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/1973, i tributi locali e le cartelle per violazioni del codice della strada.
Il saldo e stralcio prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora, mentre il capitale viene versato in misura ridotta e variabile in base alla classe ISEE del debitore. La riduzione può arrivare fino all'84% dell'imposta originariamente dovuta, rendendo questa misura particolarmente vantaggiosa per i contribuenti in difficoltà economica.
Sì, i cosiddetti 'mini ruoli', ovvero gli importi non superiori a mille euro affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, risultano esclusi dall'agevolazione. Questo limite è stato previsto dal legislatore per concentrare la misura sui debiti di entità più significativa.
La rottamazione delle cartelle è una misura più ampia, aperta a tutti i contribuenti, che consente di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora ma per l'intero importo del capitale. Il saldo e stralcio, invece, è una 'super rottamazione' riservata alle sole persone fisiche con ISEE fino a 20.000 euro e permette anche una riduzione del capitale dovuto, fino all'84% a seconda della fascia ISEE del contribuente.