Saldo e Stralcio socio SNC: negato ma si potrebbe ...

Saldo e Stralcio socio SNC: negato ma si potrebbe...

Il saldo e stralcio per il socio di società di persone è negato. Eppure ne risponde in solido.

Nota di aggiornamento (2026): La misura originale del saldo e stralcio introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018, commi 184-199) è ormai scaduta. Tuttavia, il tema della responsabilità solidale del socio di società di persone e l'accesso alle definizioni agevolate rimane di grande attualità, anche alla luce delle successive misure di rottamazione (da ultima la cosiddetta Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 - L. 197/2022 - e prorogata con successive disposizioni normative). Il presente articolo illustra i principi generali che, salvo diversa indicazione normativa, rimangono validi anche per le definizioni agevolate più recenti.

Il quadro normativo di riferimento

Sono oramai in tanti che ci contattano chiedendoci perché non possono aderire alle definizioni agevolate pur essendo soci illimitatamente e solidalmente responsabili di una società di persone (SNC o SAS).

La misura originale del saldo e stralcio (commi 184-199 della L. 145/2018) consentiva di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, mediante il pagamento di una somma dal 16% al 35% del dovuto, in base all'ISEE del debitore (sotto i 20.000 euro). I principi interpretativi elaborati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8 del 10 aprile 2019 conservano tuttora rilevanza interpretativa per la corretta applicazione delle norme agevolative in materia di riscossione.

Nel dettaglio, la normativa prevedeva che i debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione e derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali potessero essere estinti dai debitori in grave difficoltà economica. I soggetti beneficiari erano unicamente le persone fisiche con ISEE sotto i 20.000 euro, con riferimento ai debiti risultanti dalle proprie dichiarazioni annuali e dalla relativa attività di liquidazione. Erano escluse le imposte dovute a seguito di accertamento fiscale.

Erede

Nel caso di erede del debitore, egli può avvalersi delle definizioni agevolate in quanto, subentrando nell'universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito del de cuius (al netto delle relative sanzioni, in quanto intrasmissibili agli eredi ai sensi di legge).

Nell'ipotesi di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l'accesso alla definizione agevolata da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l'estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri.

Società di persone

Con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica non può avvalersi delle definizioni agevolate in quanto il soggetto d'imposta è la società. Ne discende che il debito è escluso dall'ambito applicativo della definizione agevolata.

In sostanza, il socio-persona fisica potrà accedere unicamente per i debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5, co. 1 TUIR. Restano esclusi i debiti propri della società per IVA, IRAP, ecc.

Tuttavia, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate si occupano genericamente di 'società di persone' senza chiarire l'ipotesi delle società di persone estinte, per le quali si attiva una forma di 'successione' dei soci anche nei debiti tributari, analogamente alla successione ereditaria.

Soluzione possibile

Nel caso di successione ereditaria, gli eredi possono accedere alle definizioni agevolate in quanto subentrano nei debiti del defunto. Con la stessa logica, i soci di una società di persone estinta, che per legge rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti societari, potrebbero essere assimilati agli eredi ai fini dell'applicazione delle misure agevolative. Si tratta di una interpretazione non ancora ufficialmente confermata dall'Agenzia delle Entrate, ma giuridicamente fondata e meritevole di approfondimento caso per caso.

Per verificare la possibilità di accedere alle attuali misure di definizione agevolata (Rottamazione-quater o eventuali nuove misure introdotte successivamente), è consigliabile consultare un professionista aggiornato sulla normativa vigente e verificare le ultime disposizioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Domande frequenti

Il saldo e stralcio è una procedura agevolata introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018, commi 184-199) che consente alle persone fisiche in grave difficoltà economica di estinguere i propri debiti fiscali pagando una percentuale ridotta, dal 16% al 35%, in base alla situazione economica (ISEE sotto i 20.000 euro). Possono accedervi solo le persone fisiche per debiti derivanti dalle proprie dichiarazioni annuali affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Sono esclusi i debiti da accertamento fiscale e quelli non ancora affidati all'agente della riscossione.
No, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 8 del 10 aprile 2019), il socio-persona fisica di una società di persone non può avvalersi del saldo e stralcio per i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni della società, poiché il soggetto d'imposta è la società stessa e non il socio. Il socio può accedere all'agevolazione unicamente per i debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni personali, incluso il reddito di partecipazione imputato per trasparenza. Restano quindi esclusi i debiti societari per IVA, IRAP e altre imposte proprie della società.
L'erede del debitore può avvalersi del saldo e stralcio in quanto, subentrando nell'universalità del patrimonio del defunto, diventa egli stesso titolare del debito del de cuius, al netto delle sanzioni che per legge sono intrasmissibili agli eredi. Nel caso di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale tra loro, l'accesso al saldo e stralcio da parte di uno solo degli eredi aventi i requisiti di legge può determinare l'estinzione dell'intero carico, indipendentemente dal comportamento degli altri coeredi.
L'articolo evidenzia una lacuna normativa: l'Agenzia delle Entrate tratta genericamente le 'società di persone' senza chiarire il caso delle società estinte, per le quali si attiva una forma di successione dei soci anche nei debiti tributari, analogamente alla successione ereditaria. Per le società di persone estinte, i soci subentrano nei debiti societari in modo simile agli eredi, il che potrebbe aprire la strada all'applicazione del saldo e stralcio seguendo la stessa logica utilizzata per la successione ereditaria. Questa interpretazione non è però stata confermata ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2019.
Sono esclusi dal saldo e stralcio i debiti derivanti da accertamento fiscale, le somme non ancora affidate all'agente della riscossione e i debiti propri di società di persone (come IVA e IRAP), anche se il debitore ne è solidalmente responsabile in qualità di socio. Sono altresì esclusi i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione al di fuori del periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Restano invece accessibili le agevolazioni per i debiti personali del socio, compresi quelli relativi al reddito di partecipazione imputato per trasparenza fiscale.