L'estinzione della società a responsabilità limitata senza notaio è possibile in determinati casi e secondo una procedura semplificata.
Capita spesso che una società a responsabilità limitata (SRL) si trovi in condizioni gestionali (economico-patrimoniali) di notevole sofferenza al punto di rendere praticamente impossibile la prosecuzione dell'attività.
Non è difficile riscontrare, in tali casi, l'indisponibilità dei soci alla ricapitalizzazione della società stessa - deficitaria a causa delle perdite subite - ovvero la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per affrontare la messa in liquidazione con atto notarile.
Il caso della cancellazione della SRL con debiti, lo abbiamo già affrontato in un precedente articolo (clicca qui).
In questo articolo, ci occupiamo dell'ipotesi di cancellazione (leggasi, estinzione) della SRL dal registro imprese della CCIAA senza il ricorso all'atto notarile, ossia: il verbale di assemblea straordinaria di manifesta volontà di sciogliere la società con conseguente nomina del liquidatore (o liquidatori) e remissione ad esso dei poteri degli amministratori che, perciò, decadono dal loro ufficio.
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
La procedura di liquidazione di una SRL - disciplinata dagli artt. 2484-2496 del cod. civ. - può essere suddivisa in tre fasi:
- accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità;
- procedimento di liquidazione;
- estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal Registro Imprese.
In particolare, l'art. 2484 cod. civ. ne prevede le cause (tassative) di scioglimento:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Le cause di scioglimento elencate ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono definite cause legali al cui verificarsi è sufficiente la trascrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori.
Si ritiene che anche nell'ipotesi 7) sia sufficiente la dichiarazione dell'amministratore dal momento che non interviene la volontà dei soci già espressa nell'atto notarile di costituzione.
La causa di cui al punto 6) deriva dalla volontà dei soci per i quali occorre l'assemblea straordinaria (come da statuto) il cui verbale è redatto da un notaio.
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CANCELLAZIONE
Nella procedura semplificata di cancellazione dal registro imprese della SRL, senza l'intervento del notaio, l'accertamento della causa legale è una fase molto delicata.
Tant'è che il registro imprese di diverse camere di commercio assume un atteggiamento (giustamente) critico nella valutazione della legittimità della certificazione prodotta dagli amministratori.
A tal proposito, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - che ha assorbito le competenze del precedente Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a seguito del D.L. 173/2022, convertito con L. 204/2022 - ha chiarito nella circolare n. 94215 del 19/05/2014 come accertare le cause legali di scioglimento. Tale circolare, pur emanata dall'allora MISE, mantiene piena efficacia interpretativa.
Nella sostanza, nell'ipotesi 2 (raggiungimento o impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale), è impossibile che ciò si verifichi nel caso di un oggetto societario molto ampio e vago. Perciò, l'oggetto deve essere estremamente specifico e circoscritto per far scattare questa causa di scioglimento.
Dunque, "... l'evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell'(univoco) oggetto sociale." Ed è opportuno che l'assemblea abbia dimostrato la volontà di non modificare l'oggetto sociale.
Nell'ipotesi 3 (mancato funzionamento dell'assemblea o continuata inattività), occorre documentare adeguatamente le circostanze che impediscono il regolare funzionamento degli organi sociali, fornendo prove concrete e oggettive al Registro Imprese competente.