Strumenti finanziari partecipativi: nuove opportunità di finanziamento

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Una startup innovativa può percorrere diverse strade ed utilizzare diversi strumenti e modalità per finanziare la propria attività economica e tra queste spicca sicuramente il ricorso ai cosiddetti strumenti finanziari partecipativi.

Questi, introdotti a seguito della riforma del diritto societario, si contraddistinguono per il loro forte carattere innovativo e la capacità di dare accesso a risorse finanziarie e servizi professionali.

Cosa sono gli strumenti finanziari partecipativi?

Gli strumenti finanziari partecipativi sono espressamente disciplinati dall'art. 2346 del codice civile, il quale consente ad una società di emettere tali strumenti a fronte dell’apporto da parte dei soci o di terzi, anche di opera o servizi. Questi strumenti sono corredati di diritti patrimoniali e amministrativi purché sia escluso il diritto di voto in assemblea dei soci.

Gli strumenti finanziari partecipativi, dunque, da un lato permettono alla startup di accedere e beneficiare delle risorse apportate dagli investitori senza che ciò pregiudichi la capacità decisionale della compagine sociale esistente: l'esclusione del diritto di voto, in particolare, impedisce di ridurre le quote di partecipazione dei soci preesistenti; dall'altro lato permette agli investitori che vogliono scommettere sul progetto di impresa di limitare il rischio al solo investimento e apporto effettuato.

La titolarità di tali strumenti rappresenta un investimento di rischio in quanto la loro emissione può avvenire senza obbligo di rimborso.

A chi si rivolgono gli strumenti finanziari partecipativi?

Gli strumenti si rivolgono:

  • alle startup innovative, anche in forma di s.r.l. come disciplinato dal D.L. 179/2012 (quale forma di finanziamento)

  • agli investitori (quale forma di investimento)

  • ai professionisti e lavoratori (quale modalità alternativa di remunerazione)

Strumenti partecipativi, azioni e obbligazioni: quali differenze?

La differenza rispetto alle azioni risiede nella modalità di partecipazione sociale rispetto a quella definita dallo status di socio derivante dalla titolarità di azioni: infatti l'emissione di strumenti finanziari partecipativi costituisce una forma di finanziamento che non intacca il capitale sociale a differenza della sottoscrizione di azioni.

L'elemento di distinzione rispetto alle obbligazioni risiede invece nella natura partecipativa dello strumento.

Quali sono i benefici?

Le startup possono beneficiare sia di un accesso a servizi e a prestazioni professionali senza un esborso finanziario immediato in quanto il pagamento delle prestazioni avviene tramite l'emissione di tali strumenti, sia a forme di finanziamento dell'attività d'impresa più agevoli rispetto a quelle tradizionali.

Il ricorso a questa nuova forma di finanziamento è subordinato a due requisiti:

  1. lo statuto deve prevedere la possibilità per la società di emettere gli strumenti finanziari partecipativi

  2. l’assemblea dei soci deve approvare un regolamento che disciplini le condizioni di emissione, i diritti amministrativi e patrimoniali e le modalità di circolazione, di recesso e di rimborso

Gli investitori beneficiano dei diritti amministrativi e patrimoniali che questi strumenti incorporano: forme di remunerazione dell'investimento definite direttamente dalla società, forme di compartecipazione affievolite alla vita societaria attraverso per esempio la possibilità di nomina di un membro del consiglio di amministrazione o dell’organo di controllo e un investimento a rischio limitato.

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Domande frequenti

Gli strumenti finanziari partecipativi sono strumenti disciplinati dall'art. 2346 del codice civile che consentono a una società di raccogliere risorse finanziarie o servizi a fronte dell'emissione di titoli dotati di diritti patrimoniali e amministrativi. La loro caratteristica principale è l'esclusione del diritto di voto in assemblea dei soci, il che tutela la struttura decisionale della compagine sociale esistente. Rappresentano un investimento a rischio poiché possono essere emessi senza obbligo di rimborso.
A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non intaccano il capitale sociale e non attribuiscono lo status di socio, rappresentando una forma di finanziamento separata dalla partecipazione societaria tradizionale. Rispetto alle obbligazioni, invece, si distinguono per la loro natura partecipativa, che conferisce al titolare diritti amministrativi e patrimoniali legati alla vita della società. Sono quindi uno strumento ibrido che combina elementi di entrambe le categorie senza coincidere con nessuna delle due.
Per poter emettere strumenti finanziari partecipativi, lo statuto della società deve espressamente prevedere questa possibilità. Inoltre, l'assemblea dei soci deve approvare un apposito regolamento che disciplini le condizioni di emissione, i diritti amministrativi e patrimoniali incorporati, nonché le modalità di circolazione, di recesso e di rimborso degli strumenti.
Le startup innovative possono accedere a servizi e prestazioni professionali senza sostenere un esborso finanziario immediato, poiché il compenso ai professionisti può avvenire tramite l'emissione di questi strumenti. Possono inoltre ottenere forme di finanziamento più flessibili rispetto ai canali tradizionali, come prestiti bancari, preservando al contempo il controllo decisionale della compagine sociale. Questo rende gli strumenti finanziari partecipativi particolarmente adatti alle fasi iniziali di sviluppo di un'impresa.
Gli strumenti finanziari partecipativi si rivolgono a tre categorie di soggetti: le startup innovative (anche in forma di s.r.l.) che li utilizzano come strumento di finanziamento, gli investitori che li impiegano come forma di investimento a rischio limitato, e i professionisti o lavoratori che li accettano come modalità alternativa di remunerazione. Per gli investitori, questi strumenti offrono diritti patrimoniali e amministrativi, come la possibilità di nominare un membro del consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo, con un'esposizione al rischio circoscritta all'apporto effettuato.