La nuova disciplina del lavoro occasionale, introdotta in sostituzione dei voucher, prevede il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, disciplinati dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e successivamente modificato da interventi normativi successivi.
La disposizione normativa consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità:
- il Libretto Famiglia (di seguito, anche "LF")
- il Contratto di Prestazione Occasionale (di seguito, anche "CPO")
Tali tipologie di contratto presentano profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'INPS.
Limiti economici
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative rese nel rispetto dei seguenti limiti economici, riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione:
- per ciascun PRESTATORE, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. a);
- per ciascun UTILIZZATORE, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. b);
- per le PRESTAZIONI complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi non superiori a 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Categorie agevolate (calcolo al 75%)
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore, il compenso è calcolato nella misura del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani studenti con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno al reddito, inclusi i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI), misura che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e, precedentemente, il Reddito di Inclusione (REI).
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà), l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Regime fiscale e previdenziale
Sulla base delle disposizioni del comma 4 dell'art. 54-bis, i compensi percepiti dal prestatore:
- non incidono sul suo stato di disoccupazione;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- sono esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Nota: Si consiglia di verificare sempre la normativa aggiornata e le circolari INPS più recenti, poiché la disciplina del lavoro occasionale può essere soggetta a modifiche. Per aggiornamenti normativi successivi al 2023, si raccomanda di consultare un consulente del lavoro o il sito ufficiale dell'INPS.