Voucher: Nuove Regole di Comunicazione

Prestazioni Occasionali: Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale

A partire dal 17 marzo 2017, i vecchi voucher lavoro (buoni orari) sono stati aboliti con il D.L. 25/2017 (convertito dalla L. 49/2017). Al loro posto, dal 2018, sono stati introdotti due nuovi strumenti disciplinati dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017): il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO).

Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia è riservato esclusivamente alle persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa. Può essere utilizzato per prestazioni occasionali rese nell'ambito della vita domestica, come babysitteraggio, ripetizioni private, giardinaggio, pulizie e piccoli lavori di manutenzione. Il compenso al prestatore è di 9 euro netti per ora (pari a circa 10 euro lordi).

Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)

Il CPO è destinato a imprenditori e professionisti. Sono previsti i seguenti limiti economici annuali:

  • Il prestatore non può percepire più di 5.000 euro netti complessivi da tutti i committenti nel corso dell'anno civile.
  • Ciascun committente (impresa o professionista) non può corrispondere a uno stesso lavoratore più di 2.500 euro netti per anno civile.
  • Ciascun committente non può ricorrere a prestatori occasionali per un importo complessivo superiore a 5.000 euro netti nell'anno civile.

Sono esclusi dal CPO i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, le imprese del settore agricolo (salvo specifiche eccezioni), le imprese dell'edilizia e affini, e le imprese che eseguono lavori in appalto.

Procedura di Comunicazione Preventiva

Il committente è tenuto a effettuare la comunicazione all'INPS attraverso la piattaforma telematica dedicata (o tramite contact center) almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando i dati del lavoratore, il luogo, la data, l'ora di inizio e di fine della prestazione e il compenso pattuito. L'omessa o tardiva comunicazione preventiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa non comunicata.

Gestione tramite INPS

Tutta la gestione del CPO e del Libretto Famiglia avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica INPS. Il committente deve preventivamente versare le somme necessarie su un apposito portafoglio virtuale INPS, che provvederà al pagamento del compenso al lavoratore entro il 15 del mese successivo alla prestazione, unitamente al versamento dei contributi previdenziali (INPS) e dei premi assicurativi (INAIL).

Domande frequenti

Il limite massimo percepibile tramite voucher è di 7.000 euro netti (pari a 9.333 euro lordi) con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Per i percettori di assegni di sostegno al reddito, il limite nei confronti di ciascun committente è aumentato a 3.000 euro netti anziché 2.000 euro.
Il committente imprenditore non agricolo o professionista è tenuto a effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. La comunicazione deve essere inviata alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SMS o posta elettronica, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
L'omessa comunicazione preventiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore non comunicato. La violazione non può essere sanata a posteriori poiché non è applicabile la procedura di diffida prevista dall'art. 13 del D. Lgs. nr. 124/2004.
No, i voucher non possono essere utilizzati in nessun caso nell'ambito dei contratti di appalto. Questa limitazione è espressamente prevista dalla normativa per evitare abusi e garantire che lo strumento sia utilizzato esclusivamente per prestazioni di lavoro realmente accessorie e occasionali.
Nel settore agricolo i voucher si applicano alle attività occasionali e stagionali rese da pensionati o giovani studenti con età inferiore ai 25 anni. Possono inoltre essere utilizzati nei confronti di produttori agricoli con volume d'affari inferiore ai 7.000 euro, a condizione che il collaboratore non fosse stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.