Prestazioni Occasionali: Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
A partire dal 17 marzo 2017, i vecchi voucher lavoro (buoni orari) sono stati aboliti con il D.L. 25/2017 (convertito dalla L. 49/2017). Al loro posto, dal 2018, sono stati introdotti due nuovi strumenti disciplinati dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017): il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO).
Libretto Famiglia
Il Libretto Famiglia è riservato esclusivamente alle persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa. Può essere utilizzato per prestazioni occasionali rese nell'ambito della vita domestica, come babysitteraggio, ripetizioni private, giardinaggio, pulizie e piccoli lavori di manutenzione. Il compenso al prestatore è di 9 euro netti per ora (pari a circa 10 euro lordi).
Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)
Il CPO è destinato a imprenditori e professionisti. Sono previsti i seguenti limiti economici annuali:
- Il prestatore non può percepire più di 5.000 euro netti complessivi da tutti i committenti nel corso dell'anno civile.
- Ciascun committente (impresa o professionista) non può corrispondere a uno stesso lavoratore più di 2.500 euro netti per anno civile.
- Ciascun committente non può ricorrere a prestatori occasionali per un importo complessivo superiore a 5.000 euro netti nell'anno civile.
Sono esclusi dal CPO i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, le imprese del settore agricolo (salvo specifiche eccezioni), le imprese dell'edilizia e affini, e le imprese che eseguono lavori in appalto.
Procedura di Comunicazione Preventiva
Il committente è tenuto a effettuare la comunicazione all'INPS attraverso la piattaforma telematica dedicata (o tramite contact center) almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando i dati del lavoratore, il luogo, la data, l'ora di inizio e di fine della prestazione e il compenso pattuito. L'omessa o tardiva comunicazione preventiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa non comunicata.
Gestione tramite INPS
Tutta la gestione del CPO e del Libretto Famiglia avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica INPS. Il committente deve preventivamente versare le somme necessarie su un apposito portafoglio virtuale INPS, che provvederà al pagamento del compenso al lavoratore entro il 15 del mese successivo alla prestazione, unitamente al versamento dei contributi previdenziali (INPS) e dei premi assicurativi (INAIL).