1. IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE: EVOLUZIONE NORMATIVA POST-COVID
L'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) aveva introdotto, in via straordinaria e temporanea, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, limitato agli immobili in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e agli esercenti attività d'impresa non rientranti nelle attività essenziali. Tale misura è da considerarsi definitivamente esaurita e non più applicabile.
Successivamente, il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha ampliato il perimetro del credito d'imposta, estendendolo al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (compresi C/1, C/2, C/3, D/8 e affini) per i mesi da marzo a dicembre 2020, con soglie di fatturato specifiche. Anche queste misure sono ormai scadute e non prorogabili per periodi successivi al 2020, salvo specifiche disposizioni settoriali nel frattempo non emanate.
Attualmente, non esistono crediti d'imposta straordinari sui canoni di locazione commerciale collegati all'emergenza pandemica. I conduttori in difficoltà devono fare riferimento alla disciplina ordinaria dei contratti di locazione e agli eventuali strumenti di rinegoziazione previsti dal codice civile. La sospensione o riduzione del canone rimane possibile solo previo accordo scritto tra le parti, mentre il recesso per gravi motivi ex art. 27, co. 7, L. 392/1978 resta uno strumento percorribile dal conduttore.
2. LA TASSAZIONE DEI CANONI NON INCASSATI: QUADRO NORMATIVO AGGIORNATO
La disciplina fiscale dei canoni non percepiti è contenuta nell'art. 26 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), come modificato dal D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019) e successivamente integrato dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Per le locazioni abitative con contratti stipulati dal 1° gennaio 2020:
- I canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile dal momento in cui è provata la morosità (intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento), senza dover attendere la cessazione del contratto;
- è riconosciuto un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni riscossi successivamente ma riferiti a periodi di morosità già accertata.
Per le locazioni ad uso commerciale e per i contratti abitativi stipulati prima del 1° gennaio 2020, rimane in vigore la disciplina ordinaria secondo cui:
- i canoni non percepiti devono essere dichiarati ai fini IRPEF/IRES, salvo dimostrazione della cessazione del contratto;
- le imposte versate sui canoni non riscossi non sono recuperabili tramite credito d'imposta, ma possono essere dedotte o portate in detrazione solo al momento della risoluzione del contratto e della comprovata inesigibilità del credito.
Si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 362 del 26/07/2000, ha già escluso profili di illegittimità costituzionale di tale impostazione, ritenendo che la tassazione presupponga comunque l'esistenza di un contratto produttivo di obbligazioni tra le parti. I proprietari che non incassano i canoni sono comunque invitati a valutare l'avvio tempestivo delle procedure di sfratto per morosità al fine di interrompere la maturazione del reddito imponibile e tutelare la propria posizione fiscale.