Decreto Legge "Liquidità" (D.L. n. 23 del 8 Aprile 2020)

Decreto Legge "Liquidità" (D.L. n. 23 del 8 Aprile 2020) – Nota storica e aggiornamento normativo

⚠️ Attenzione: Le misure descritte in questa pagina erano di natura emergenziale e temporanea, legate all'emergenza COVID-19. Tutte le scadenze e le sospensioni fiscali previste dal D.L. n. 23/2020 sono scadute. Il contenuto è mantenuto a fini documentali e storici. Per le normative fiscali attualmente in vigore si consiglia di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate o uno studio tributario di fiducia.

Decreto Legge "Liquidità" – Le misure fiscali, contabili e processuali (testo originale 2020)

Il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, noto come "Decreto Liquidità", ha introdotto in via straordinaria una serie di misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti ed enti non commerciali colpiti dall'emergenza pandemica da COVID-19. Di seguito si riporta il quadro riepilogativo delle principali disposizioni fiscali, valide esclusivamente per il periodo emergenziale 2020.

Sospensione dei Versamenti (Art. 18) – Misura esaurita

Cosa era previsto? A chi/cosa era rivolto? In cosa consisteva?
Sospensione dei versamenti in autoliquidazione – Art. 18 commi 1 e 2 Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 che avevano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973)
  • Addizionale regionale e comunale (in qualità di sostituti d'imposta)
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi per l'assicurazione obbligatoria

⚠️ Nota storica: Il pagamento doveva essere effettuato, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. Scadenza ampiamente superata.

Sospensione dei versamenti in autoliquidazione – Art. 18 commi 3 e 4 Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 che avevano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973)
  • Addizionale regionale e comunale (in qualità di sostituti d'imposta)
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi per l'assicurazione obbligatoria

⚠️ Nota storica: Pagamento dovuto entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili. Scadenza superata. Non era previsto rimborso per quanto già versato.

Sospensione dei versamenti – Art. 18 comma 5 (nuove attività) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che avevano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (senza obbligo di dimostrare calo di fatturato).

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973)
  • Addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi per l'assicurazione obbligatoria

⚠️ Nota storica: Pagamento dovuto entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili. Scadenza superata.

Sospensione dei versamenti – Art. 18 comma 5 (enti non commerciali) Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgevano attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973)
  • Addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi per l'assicurazione obbligatoria

⚠️ Nota storica: Pagamento dovuto entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili. Scadenza superata. Non era previsto rimborso per quanto già versato.

Normativa di riferimento aggiornata (2026)

Le misure emergenziali del Decreto Liquidità 2020 sono state superate dalla progressiva normalizzazione del quadro fiscale italiano. Per eventuali agevolazioni fiscali, sospensioni o dilazioni attualmente in vigore si rimanda a:

Documento redatto da Studio Legale Tributario Leo – P.zza L. Ariosto, n. 30 – 73100 Lecce – Tel./fax: 0832 455433 – www.studiotributarioleo.itinfo@studiotributarioleo.it

Domande frequenti

Possono beneficiare della sospensione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La sospensione riguarda i versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020, inclusi IVA, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi. Il pagamento dovrà avvenire senza interessi né sanzioni entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili.
Le imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Anche per questi soggetti la sospensione copre i versamenti di IVA, ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e premi assicurativi per i mesi di aprile e maggio 2020. Il rimborso di quanto già versato non è previsto.
Sì, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 possono beneficiare della sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 senza dover dimostrare una riduzione del fatturato. La sospensione comprende ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. Anche in questo caso il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili.
Sì, gli enti non commerciali, gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa rientrano tra i beneficiari della sospensione dei versamenti prevista dall'art. 18, comma 5 del Decreto Liquidità. Anche per questi soggetti la sospensione riguarda i versamenti in autoliquidazione dei mesi di aprile e maggio 2020. Il pagamento sospeso dovrà essere effettuato senza interessi e sanzioni entro il 30 giugno 2020 o a rate mensili.
No, il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) prevede esplicitamente che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di sospensione. La norma si applica esclusivamente ai versamenti non ancora effettuati al momento dell'entrata in vigore del decreto. I soggetti che avevano già adempiuto ai propri obblighi fiscali non possono quindi recuperare le somme versate.