Saldo e Stralcio socio SNC: negato ma si potrebbe...
Il saldo e stralcio per il socio di società di persone è negato. Eppure ne risponde in solido.
Nota di aggiornamento (2026): La misura originale del saldo e stralcio introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018, commi 184-199) è ormai scaduta. Tuttavia, il tema della responsabilità solidale del socio di società di persone e l'accesso alle definizioni agevolate rimane di grande attualità, anche alla luce delle successive misure di rottamazione (da ultima la cosiddetta Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 - L. 197/2022 - e prorogata con successive disposizioni normative). Il presente articolo illustra i principi generali che, salvo diversa indicazione normativa, rimangono validi anche per le definizioni agevolate più recenti.
Il quadro normativo di riferimento
Sono oramai in tanti che ci contattano chiedendoci perché non possono aderire alle definizioni agevolate pur essendo soci illimitatamente e solidalmente responsabili di una società di persone (SNC o SAS).
La misura originale del saldo e stralcio (commi 184-199 della L. 145/2018) consentiva di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, mediante il pagamento di una somma dal 16% al 35% del dovuto, in base all'ISEE del debitore (sotto i 20.000 euro). I principi interpretativi elaborati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8 del 10 aprile 2019 conservano tuttora rilevanza interpretativa per la corretta applicazione delle norme agevolative in materia di riscossione.
Nel dettaglio, la normativa prevedeva che i debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione e derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali potessero essere estinti dai debitori in grave difficoltà economica. I soggetti beneficiari erano unicamente le persone fisiche con ISEE sotto i 20.000 euro, con riferimento ai debiti risultanti dalle proprie dichiarazioni annuali e dalla relativa attività di liquidazione. Erano escluse le imposte dovute a seguito di accertamento fiscale.
Erede
Nel caso di erede del debitore, egli può avvalersi delle definizioni agevolate in quanto, subentrando nell'universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito del de cuius (al netto delle relative sanzioni, in quanto intrasmissibili agli eredi ai sensi di legge).
Nell'ipotesi di più eredi, stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l'accesso alla definizione agevolata da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l'estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri.
Società di persone
Con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica non può avvalersi delle definizioni agevolate in quanto il soggetto d'imposta è la società. Ne discende che il debito è escluso dall'ambito applicativo della definizione agevolata.
In sostanza, il socio-persona fisica potrà accedere unicamente per i debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5, co. 1 TUIR. Restano esclusi i debiti propri della società per IVA, IRAP, ecc.
Tuttavia, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate si occupano genericamente di 'società di persone' senza chiarire l'ipotesi delle società di persone estinte, per le quali si attiva una forma di 'successione' dei soci anche nei debiti tributari, analogamente alla successione ereditaria.
Soluzione possibile
Nel caso di successione ereditaria, gli eredi possono accedere alle definizioni agevolate in quanto subentrano nei debiti del defunto. Con la stessa logica, i soci di una società di persone estinta, che per legge rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti societari, potrebbero essere assimilati agli eredi ai fini dell'applicazione delle misure agevolative. Si tratta di una interpretazione non ancora ufficialmente confermata dall'Agenzia delle Entrate, ma giuridicamente fondata e meritevole di approfondimento caso per caso.
Per verificare la possibilità di accedere alle attuali misure di definizione agevolata (Rottamazione-quater o eventuali nuove misure introdotte successivamente), è consigliabile consultare un professionista aggiornato sulla normativa vigente e verificare le ultime disposizioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.