Responsabilità dei soci: ecco alcune recenti sentenze

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE


In tema di società, nelle ipotesi di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, i relativi debiti non si estinguono, ma si trasmettono, in forza di un fenomeno assimilabile alla successione “mortis causa”, ai soci, nei limiti in cui questi abbiano ricevuto utili in base al riparto a seguito di bilancio finale di liquidazione.

Da quest'ultima condizione dipende la possibilità di proseguire o instaurare l'azione da parte del creditore sociale nei confronti dei soci, rimanendo a carico del creditore medesimo l'onere di dimostrare il presupposto della responsabilità dei soci, dimostrando l'esistenza del debito sociale, la qualità di socio del soggetto o dei soggetti convenuti, la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, la riscossione pro-quota di tale attivo da parte dei soci convenuti.

Tribunale Ascoli Piceno, 07/01/2019, n.5

 

RESPONSABILITA' DEL SOCIO LIMITATA AL BENE CONFERITO


I soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione.

La perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società, comporta infatti la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, dalla quale derivano l'esclusiva imputazione alla società stessa dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio limitata al bene conferito, e l'esclusiva legittimazione della società all'azione risarcitoria nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale; mentre gli effetti negativi sull'interesse economico del socio costituiscono mero riflesso di detto pregiudizio e non conseguenza diretta ed immediata dell'illecito.

Cassazione civile sez. III, 30/05/2019, n.14778

 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO


La responsabilità del socio di società a responsabilità limitata, presuppone non soltanto che il socio abbia partecipato all'attività dannosa, ma che il suo comportamento si connoti in termini di “intenzionalità “, cosicché occorre provare la volontà del socio cogestore di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, della piena consapevolezza del socio della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose. In particolare, non è sufficiente, né decisivo il rapporto di parentela tra due soggetti soci.

Tribunale Perugia sez. III, 18/01/2019, n.80

 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE: LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO ACCOMANDATARIO


Per quanto riguarda le società in accomandita semplice, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell’obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate”.

Cassazione civile sez. VI, 23/05/2017, n.12953


RESPONSABILITA' DELL'EX SOCIO ACCOMANDATARIO


In materia di responsabilità del socio cedente, a norma dell'art. 2290 c.c. questa è limitata alle obbligazioni sorte fino al momento in cui la cessione e quindi lo scioglimento del rapporto societario con cessazione della qualità di socio accomandatario portato a conoscenza dei terzi con la trascrizione dell'atto di cessione nel registro imprese.

Pertanto, l'ex socio accomandatario è responsabile per i debiti fiscali maturati prima del suo recesso e neppure l'intervenuta estinzione della compagine sociale fa venir meno la responsabilità del socio per le obbligazioni pregresse.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. II, 14/03/2019, n.128

Domande frequenti

Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, i suoi debiti non si estinguono ma si trasferiscono ai soci attraverso un meccanismo assimilabile alla successione mortis causa. Tuttavia, i soci rispondono solo nei limiti di quanto hanno ricevuto in seguito al riparto dell'attivo dal bilancio finale di liquidazione, e spetta al creditore dimostrare l'avvenuta distribuzione e la riscossione pro-quota da parte dei soci.
No, i soci di una società di capitali non hanno legittimazione attiva per richiedere il risarcimento del danno subito a causa di comportamenti illeciti di terzi che hanno danneggiato la società. La separazione patrimoniale tra la società e i soci fa sì che solo la società stessa possa agire in giudizio, mentre il pregiudizio economico del socio è considerato un mero riflesso indiretto del danno subito dalla società.
Il socio di una S.r.l. può essere ritenuto responsabile solo se ha partecipato all'attività dannosa con un comportamento caratterizzato da intenzionalità, ossia se ha volontariamente indotto l'amministratore all'inadempimento o era pienamente consapevole della contrarietà degli atti di gestione alla legge o ai principi di corretta amministrazione. Non è sufficiente un semplice rapporto di parentela con altri soci per attribuire la responsabilità.
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice risponde in modo illimitato per le obbligazioni sociali anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La cancellazione non estingue l'obbligazione ma la trasferisce ai soci, i quali continuano a rispondere secondo lo stesso regime vigente durante la vita della società, senza alcun limite legato alle somme ricevute dal bilancio finale di liquidazione.
No, ai sensi dell'art. 2290 c.c., la responsabilità dell'ex socio accomandatario cedente è limitata alle sole obbligazioni sorte fino al momento in cui la cessione della quota è diventata efficace e il rapporto societario si è sciolto. Per le obbligazioni successive alla cessione, il socio cedente non è più responsabile, a condizione che la cessione sia stata regolarmente pubblicizzata.