Investire in start up: incentivi

Investire in start up: gli incentivi

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni fiscali per investire in start up innovative si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al Titolo I del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative.

L'investimento in start up innovative può essere effettuato direttamente dall'investitore ovvero indirettamente per il tramite di intermediari cosiddetti "qualificati", tra cui:

  • organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ovvero altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, come definiti dalla normativa vigente.

Ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermediario come "qualificato", per "valore" delle azioni e quote di start up innovative, nonché dell'ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall'intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.

Misura delle agevolazioni (quadro normativo aggiornato al 2026)

Le aliquote di agevolazione attualmente vigenti, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (convertito con L. 106/2021) e dalle successive disposizioni normative, prevedono:

  • Persone fisiche (IRPEF): detrazione d'imposta del 30% dell'investimento effettuato, fino a un investimento massimo di 1.000.000 di euro per periodo d'imposta. Per le start up innovative a vocazione sociale o operanti in ambito energetico la detrazione può arrivare al 50%.
  • Persone giuridiche (IRES): deduzione dal reddito imponibile del 30% dell'investimento effettuato, fino a un investimento massimo di 1.800.000 di euro per periodo d'imposta.

Si raccomanda di verificare sempre la normativa aggiornata e i provvedimenti attuativi più recenti, poiché le soglie e le percentuali possono essere oggetto di ulteriori modifiche legislative.

Soggetti esclusi

Al fine di evitare duplicazioni di investimenti e garantire l'immissione di nuovo capitale nelle start up innovative, sono espressamente esclusi dall'agevolazione fiscale:

  • le start up innovative stesse;
  • gli incubatori certificati;
  • gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

Investimenti agevolati

L'agevolazione si applica:

  • ai conferimenti in denaro iscritti nella voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo di azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • agli investimenti in quote degli OICR che investono in start up innovative.

Non sono pertanto rilevanti gli investimenti diversi da somme erogate quali, a titolo esemplificativo, i conferimenti in denaro iscritti in altre voci di patrimonio netto, come i versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

In caso di investimento indiretto tramite altre società di capitali, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano un'effettiva capitalizzazione sia della start up innovativa che della società intermediaria.

I conferimenti in denaro rilevanti ai fini dell'agevolazione possono essere effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale per start up innovative già costituite.

Inoltre, è equiparata a un conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Investimenti esclusi

Sono esclusi dall'agevolazione:

  • gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica;
  • gli investimenti in start up che non rispettano i requisiti di legge previsti per la qualifica di "start up innovativa" ai sensi della normativa vigente.

Nota: Si consiglia di consultare un professionista fiscale aggiornato sulla normativa vigente, poiché la disciplina delle start up innovative è soggetta a frequenti aggiornamenti legislativi.

Domande frequenti

Le agevolazioni fiscali si applicano ai soggetti passivi IRPEF (persone fisiche) e IRES (società) che effettuano investimenti agevolati in una o più start up innovative. L'investimento può essere effettuato direttamente dall'investitore oppure indirettamente tramite intermediari qualificati, come organismi di investimento del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
Sono espressamente esclusi dall'agevolazione le stesse start up innovative beneficiarie degli investimenti, gli incubatori certificati e gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) insieme alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. Questa esclusione è prevista per evitare duplicazioni di investimenti e garantire l'immissione di nuovo capitale nelle start up.
Sono agevolati i conferimenti in denaro iscritti nel capitale sociale e nella riserva sovrapprezzo di azioni o quote delle start up innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili, nonché gli investimenti in quote di OICR che investono in start up. Non sono invece rilevanti i conferimenti iscritti in altre voci del patrimonio netto, come i versamenti a fondo perduto o in conto capitale.
Sì, ai sensi del decreto attuativo, la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti è equiparata a un conferimento in denaro, ed è quindi agevolata. Tuttavia, fanno eccezione i crediti originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi, che non possono essere utilizzati per accedere all'agevolazione.
Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 dell'11 giugno 2014, per il calcolo della percentuale rilevante si deve considerare il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall'intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni. Tale criterio si applica sia al valore delle azioni e quote di start up innovative, sia all'ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie.