Startup innovativa: requisiti e modalità costitutiva

Le startup innovative nascono con il D.L. n. 179/2012, successivamente modificato e integrato da diversi interventi normativi tra cui il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e la Legge n. 162/2024 (Legge Annuale per le PMI), con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'occupazione (soprattutto giovanile) nonché la crescita sostenibile.

L'art. 25, comma 2 del DL 179/2012 offre una definizione di startup innovativa:
"… l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …".

Il comma 2 definisce anche i requisiti sostanziali affinché una società (Srl, Spa, soc. coop. a r.l.) possa qualificarsi come startup innovativa:

  • è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 9 anni (per le startup costituite dopo il 1° gennaio 2021, in base alle modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 e dalla Legge n. 162/2024; il limite rimane di 5 anni per le startup costituite prima di tale data)
  • è residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 917/86, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
  • a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, non è superiore a 5 milioni di euro
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • non è conseguenza di un'operazione straordinaria quale fusione, scissione societaria, ovvero di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, l'art. 25 comma 2 richiede che siano soddisfatti almeno uno dei seguenti requisiti:

  • le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, tale spesa è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, dottorandi, ovvero laureati che abbiano svolto un dottorato per almeno tre anni. In alternativa, il requisito è soddisfatto con la presenza di almeno 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale (D.M. n. 270/2004)
  • sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Proseguendo nell'esame della normativa, l'art. 25, comma 3 dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative.
A tal fine, è comunque necessario depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un successivo decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7).

In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un'ampia gamma di misure di sostegno, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro (es. possibilità di rinnovare i contratti a termine in deroga alla normativa ordinaria). Si raccomanda di verificare sempre la normativa vigente aggiornata, poiché il quadro regolatorio delle startup innovative è in continua evoluzione.

Domande frequenti

Per qualificarsi come startup innovativa, una società di capitali deve essere costituita da non più di 5 anni, avere un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro (dal secondo anno), non aver mai distribuito utili e avere come oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, non deve essere il risultato di operazioni straordinarie come fusioni o scissioni societarie. Deve anche soddisfare almeno uno dei requisiti aggiuntivi relativi a spese in R&S, personale qualificato o privative industriali.
La startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti tre requisiti: spese in ricerca e sviluppo pari o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiego di almeno 1/3 della forza lavoro con dottorato di ricerca o di almeno 2/3 con laurea magistrale; titolarità o licenza di almeno una privativa industriale (brevetto, software registrato, ecc.) afferente all'oggetto sociale. Questi requisiti dimostrano il carattere innovativo e tecnologico dell'impresa.
Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 179/2012 e in possesso dei requisiti richiesti possono essere riconosciute come startup innovative. A tal fine, è necessario depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del decreto.
Sì, la normativa prevede che la startup possa essere residente non solo in Italia ma anche in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. In questo caso, tuttavia, è obbligatorio che la società disponga di una sede produttiva o di una filiale nel territorio italiano. Questo requisito garantisce un legame concreto con il tessuto economico italiano.
Le startup innovative possono essere costituite come società di capitali, incluse le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata, purché le loro quote o azioni non siano quotate su mercati regolamentati. A queste realtà imprenditoriali sono riservate misure di sostegno specifiche, deroghe al diritto societario ordinario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro, come la possibilità di rinnovare contratti a termine in deroga alle regole standard.