Le startup innovative nascono con il D.L. n. 179/2012, successivamente modificato e integrato da diversi interventi normativi tra cui il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e la Legge n. 162/2024 (Legge Annuale per le PMI), con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'occupazione (soprattutto giovanile) nonché la crescita sostenibile.
L'art. 25, comma 2 del DL 179/2012 offre una definizione di startup innovativa:
"… l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …".
Il comma 2 definisce anche i requisiti sostanziali affinché una società (Srl, Spa, soc. coop. a r.l.) possa qualificarsi come startup innovativa:
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 9 anni (per le startup costituite dopo il 1° gennaio 2021, in base alle modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 e dalla Legge n. 162/2024; il limite rimane di 5 anni per le startup costituite prima di tale data)
- è residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 917/86, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, non è superiore a 5 milioni di euro
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- non è conseguenza di un'operazione straordinaria quale fusione, scissione societaria, ovvero di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, l'art. 25 comma 2 richiede che siano soddisfatti almeno uno dei seguenti requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, tale spesa è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, dottorandi, ovvero laureati che abbiano svolto un dottorato per almeno tre anni. In alternativa, il requisito è soddisfatto con la presenza di almeno 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale (D.M. n. 270/2004)
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Proseguendo nell'esame della normativa, l'art. 25, comma 3 dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative.
A tal fine, è comunque necessario depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
La normativa introduce anche una definizione di incubatore certificato di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un successivo decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7).
In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un'ampia gamma di misure di sostegno, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro (es. possibilità di rinnovare i contratti a termine in deroga alla normativa ordinaria). Si raccomanda di verificare sempre la normativa vigente aggiornata, poiché il quadro regolatorio delle startup innovative è in continua evoluzione.